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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/12/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Boccacci;
ATTORE/I e
, c.f. non costituita;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
All'udienza del 13.11.2025 il ricorrente concludeva come da ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 02.07.2025, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale affinché regolamentasse la responsabilità genitoriale sulla minore, figlia delle parti, modificando il decreto n. cronol. 4721/2018 del Per_1
01.10.2018, emesso nel procedimento rg. n. 2391/2015. Il ricorrente, in particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“RICORRE All'ill.mo Tribunale di Livorno, affinchè valutati gli atti ,disposta la comparizione
pagina 1 di 3 delle parti, all'esito dell'espletanda istruttoria, Voglia in modifica del provvedimento n.2391/2015 del Tribunale di Livorno , disporre l'affidamento esclusivo della minore
[...] al padre con collocamento presso lo stesso. Quanto al diritto Persona_2 Parte_1 di visita della madre, ci si rimette alla valutazione del Giudice all'esito di eventuale relazione del SS competente, disponendo se del caso incontri protetti. Disporre il mantenimento diretto della minore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il protocollo CNF. In via d'urgenza, si fa istanza ex art 473 bis n.15, affinchè l'ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno Voglia, nell'esclusivo interesse del minore, disporre inaudita altera parte, che la minore possa intraprendere il percorso psicologico richiesto. Ugualmente in via d'urgenza si chiede che il Giudice Voglia autorizzare l'iscrizione alla scuola media della minore Vinte Persona_2 le spese”. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che dal 2024 la resistente si era trasferita a Palma di Maiorca, in Spagna, con il nuovo compagno e che la stessa aveva manifestato un evidente disinteresse per la minore, tanto da non avere ancora prestato il consenso al percorso psicologico suggerito per dal pediatra Per_1 di riferimento, né all'iscrizione alla scuola media per la figlia, determinando un pregiudizio in capo alla figlia. In ragione di tale condotta della madre, il ricorrente chiedeva l'adozione di provvedimenti indifferibili a tutela della minore, con riguardo alla salute e alla scuola, e, nel merito, chiedeva una diversa disciplina dell'affidamento della minore stessa. La resistente, sia nella fase cautelare che di merito, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 13.11.2025 il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dal ricorrente giustificano una modifica delle condizioni di affidamento. In particolare, dagli atti e dal contegno della resistente emerge chiaramente il grave disinteresse della madre verso la figlia: la donna non vede da tempo, la sente Per_1 soltanto telefonicamente e non contribuisce al mantenimento;
inoltre al momento in cui la minore ha avuto bisogno della madre per arrivare a delle decisioni importanti, come la scuola e il percorso psicologico, la resistente ha tenuto un contegno ostacolante, tanto da rendere necessario l'intervento della autorità
pagina 2 di 3 giudiziaria;
la figura genitoriale di riferimento per quindi è il padre, il quale si Per_1 occupa delle sue esigenze, sia personali che non.
Quanto alla richiesta di mantenimento diretto avanzata dal padre, la stessa non può essere accolta. La minore vive dal padre che si occupa delle sue esigenze in modo esclusivo, quindi, a tutela di va previsto che la madre, comunque, versi un contributo Per_1 al mantenimento di € 200 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico lo percepisca solo il Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della resistente e liquidate come da seguente dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica del decreto n. cronol. 4721/2018 del 01.10.2018 emesso nel procedimento rg. n. 2391/2015 in data 25.09.2018, invariato il resto, come segue:
- Dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre con collocamento presso lo stesso;
- Dispone che la minore starà con la madre tutte le volte che quest'ultima si recherà in Italia, anche con pernotto ove la figlia lo desideri, ma con un preavviso di almeno una settimana che dovrà dare a CP_1
in ordine alla sua permanenza in Italia;
Parte_1
- Dispone che versi a CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
- L'assegno unico verrà percepito per intero dal padre;
- Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal CP_1 ricorrente e quantificate in € 2850,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 15.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Boccacci;
ATTORE/I e
, c.f. non costituita;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
All'udienza del 13.11.2025 il ricorrente concludeva come da ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 02.07.2025, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale affinché regolamentasse la responsabilità genitoriale sulla minore, figlia delle parti, modificando il decreto n. cronol. 4721/2018 del Per_1
01.10.2018, emesso nel procedimento rg. n. 2391/2015. Il ricorrente, in particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“RICORRE All'ill.mo Tribunale di Livorno, affinchè valutati gli atti ,disposta la comparizione
pagina 1 di 3 delle parti, all'esito dell'espletanda istruttoria, Voglia in modifica del provvedimento n.2391/2015 del Tribunale di Livorno , disporre l'affidamento esclusivo della minore
[...] al padre con collocamento presso lo stesso. Quanto al diritto Persona_2 Parte_1 di visita della madre, ci si rimette alla valutazione del Giudice all'esito di eventuale relazione del SS competente, disponendo se del caso incontri protetti. Disporre il mantenimento diretto della minore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il protocollo CNF. In via d'urgenza, si fa istanza ex art 473 bis n.15, affinchè l'ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno Voglia, nell'esclusivo interesse del minore, disporre inaudita altera parte, che la minore possa intraprendere il percorso psicologico richiesto. Ugualmente in via d'urgenza si chiede che il Giudice Voglia autorizzare l'iscrizione alla scuola media della minore Vinte Persona_2 le spese”. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che dal 2024 la resistente si era trasferita a Palma di Maiorca, in Spagna, con il nuovo compagno e che la stessa aveva manifestato un evidente disinteresse per la minore, tanto da non avere ancora prestato il consenso al percorso psicologico suggerito per dal pediatra Per_1 di riferimento, né all'iscrizione alla scuola media per la figlia, determinando un pregiudizio in capo alla figlia. In ragione di tale condotta della madre, il ricorrente chiedeva l'adozione di provvedimenti indifferibili a tutela della minore, con riguardo alla salute e alla scuola, e, nel merito, chiedeva una diversa disciplina dell'affidamento della minore stessa. La resistente, sia nella fase cautelare che di merito, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 13.11.2025 il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dal ricorrente giustificano una modifica delle condizioni di affidamento. In particolare, dagli atti e dal contegno della resistente emerge chiaramente il grave disinteresse della madre verso la figlia: la donna non vede da tempo, la sente Per_1 soltanto telefonicamente e non contribuisce al mantenimento;
inoltre al momento in cui la minore ha avuto bisogno della madre per arrivare a delle decisioni importanti, come la scuola e il percorso psicologico, la resistente ha tenuto un contegno ostacolante, tanto da rendere necessario l'intervento della autorità
pagina 2 di 3 giudiziaria;
la figura genitoriale di riferimento per quindi è il padre, il quale si Per_1 occupa delle sue esigenze, sia personali che non.
Quanto alla richiesta di mantenimento diretto avanzata dal padre, la stessa non può essere accolta. La minore vive dal padre che si occupa delle sue esigenze in modo esclusivo, quindi, a tutela di va previsto che la madre, comunque, versi un contributo Per_1 al mantenimento di € 200 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico lo percepisca solo il Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della resistente e liquidate come da seguente dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica del decreto n. cronol. 4721/2018 del 01.10.2018 emesso nel procedimento rg. n. 2391/2015 in data 25.09.2018, invariato il resto, come segue:
- Dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre con collocamento presso lo stesso;
- Dispone che la minore starà con la madre tutte le volte che quest'ultima si recherà in Italia, anche con pernotto ove la figlia lo desideri, ma con un preavviso di almeno una settimana che dovrà dare a CP_1
in ordine alla sua permanenza in Italia;
Parte_1
- Dispone che versi a CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
- L'assegno unico verrà percepito per intero dal padre;
- Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal CP_1 ricorrente e quantificate in € 2850,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 15.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3