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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
SACCO MAURIZIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montesilvano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA IN CA n. 09737202500219488 .
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 09737202500219488000 per un importo di € 538,71 relativo all'avviso di accertamento n. 17001656 in materia di IMU per l'anno 2017 notificato dal Comune di Montesilvano in data 2 novembre 2021, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso chiedendo di dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva in riferimento alle eccezioni sollevate dal ricorrente, nonché la legittimità delle proprie attività.
Il Comune di Montesilvano, costituito anch'esso, ha documentato l'intervenuto sgravio del tributo originariamente richiesto nell'avviso di accertamento sopra indicato ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione emerge che l'imposta originariamente rideterminato nell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Montesilvano, cui fa riferimento l'avviso di presa in carico in contestazione, è stata oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore.
Può, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere.
Va, pertanto, pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, a meno che tale annullamento non derivi da una evidente illegittimità del provvedimento impugnato che era presente fin dal momento della sua emanazione
(cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 31 gennaio 2024, n. 2947).
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio è stato disposto dall'Ente impositore all'esito dell'esame del presente ricorso e prima della celebrazione dell'udienza fissata per il merito: si è, quindi, in presenza di un comportamento processuale leale, in conformità al principio di lealtà processuale ai sensi dell'art. 88 c.p.c..
Tanto giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto, quanto all'Ente della
Riscossione, che le questioni afferenti la sua posizione non sono venute in rilievo ai fini della decisione.
Si ricorda, infatti, che nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 274 del 2005 (cfr. Cass. Civ., sentenze 14 febbraio 2017, n. 3950; 21 settembre
2010, n. 19947).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in data 2 febbraio 2026. Il Giudice Dott. Maurizio Sacco
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
SACCO MAURIZIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montesilvano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA IN CA n. 09737202500219488 .
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 09737202500219488000 per un importo di € 538,71 relativo all'avviso di accertamento n. 17001656 in materia di IMU per l'anno 2017 notificato dal Comune di Montesilvano in data 2 novembre 2021, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso chiedendo di dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva in riferimento alle eccezioni sollevate dal ricorrente, nonché la legittimità delle proprie attività.
Il Comune di Montesilvano, costituito anch'esso, ha documentato l'intervenuto sgravio del tributo originariamente richiesto nell'avviso di accertamento sopra indicato ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione emerge che l'imposta originariamente rideterminato nell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Montesilvano, cui fa riferimento l'avviso di presa in carico in contestazione, è stata oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore.
Può, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere.
Va, pertanto, pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, a meno che tale annullamento non derivi da una evidente illegittimità del provvedimento impugnato che era presente fin dal momento della sua emanazione
(cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 31 gennaio 2024, n. 2947).
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio è stato disposto dall'Ente impositore all'esito dell'esame del presente ricorso e prima della celebrazione dell'udienza fissata per il merito: si è, quindi, in presenza di un comportamento processuale leale, in conformità al principio di lealtà processuale ai sensi dell'art. 88 c.p.c..
Tanto giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto, quanto all'Ente della
Riscossione, che le questioni afferenti la sua posizione non sono venute in rilievo ai fini della decisione.
Si ricorda, infatti, che nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 274 del 2005 (cfr. Cass. Civ., sentenze 14 febbraio 2017, n. 3950; 21 settembre
2010, n. 19947).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in data 2 febbraio 2026. Il Giudice Dott. Maurizio Sacco