Articolo 1 della Legge 23 settembre 1994, n. 555
Articolo 2
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15 ottobre 1994
Art. 1. (Rendiconti) 1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Aziende autonome per l'esercizio 1993 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1994