Versione
28 gennaio 1958
28 gennaio 1958
Art. 2. (Attribuzioni degli Ispettorati
compartimentali dei monopoli di Stato)
Gli Ispettorati compartimentali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'Amministrazione.
Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'ufficio, degli organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento.
compartimentali dei monopoli di Stato)
Gli Ispettorati compartimentali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'Amministrazione.
Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'ufficio, degli organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento.
Giurisprudenza • 25
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/09/2022, n. 7956Provvedimento: […] a) l'art. 2, della legge n. 1293/1957 prevede che “ Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino ”.Leggi di più...
- art. 24, comma 42, decreto legge n. 98/2011·
- art. 2, legge n. 1293/1957·
- art. 4, comma 1, DM n. 38/2013·
- motivazione per relationem·
- apertura al mercato·
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- istruttoria amministrativa·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- compensazione delle spese di giudizio·
- parità tra operatori economici·
- rivendita speciale di tabacchi·
- riforma della sentenza del TAR·
- motivazione del provvedimento amministrativo