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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
N. R.G. 426/2024
Oggi 19.2.2025, davanti al GL Paola Cappello sono presenti per la parte ricorrente l'Avv. Pezzini e l'Avvocato stabilito Rolfo, per la parte convenuta l'Avv. Saglietto in sostituzione dell'Avv. Pisanu.
I procuratori delle parti danno atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell' intervenuto nel corso del giudizio. CP_1
L'Avv. Pezzini chiede, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese di lite essendo il provvedimento successivo all'introduzione del giudizio.
L'Avv. Saglietto si richiama agli atti e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza con lettura integrale dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 426 / 2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via G. Marsaglia, 63, Parte_1
Sanremo, presso lo studio e la persona dell'Avv. PEZZINI ALBERTO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
Pag. 2 di 4 contro
l' (C.F. Controparte_2
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t rappresentato e difeso Email_1 dall'Avv. Rita Assunta Maria Pisanu, giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte convenuta alla refusione delle spese di lite;
Parte resistente:
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 3.7.2024, la parte ricorrente si è rivolta al Tribunale
di Imperia in funzione di giudice del lavoro di primo grado per sentir dichiarare l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. OI-001507958 e n. 001507956, per intervenuta prescrizione.
Pag. 3 di 4 Si è costituito il convenuto chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto annullamento in autotutela da parte dell' dei CP_1
provvedimenti impugnati.
Le parti hanno concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e pronuncia della soccombenza virtuale ai fini delle spese del giudizio.
***
In data 9.1.2025, l' ha provveduto all'annullamento in autotutela delle CP_1
ordinanze ingiunzioni oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve essere, poi, dichiarata la soccombenza virtuale dell' avendo lo stesso CP_1 accolto la domanda del ricorrente soltanto a seguito dell'introduzione del presente giudizio (introdotto in data 3.7.2024).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei limiti dei minimi tariffari dello scaglione indeterminabile a complessità bassa,
considerando la ridotta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della parte ricorrente che liquida in Euro 1.312,00 per compensi oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Imperia, il 19.2.2025.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 4 di 4
VERBALE DI UDIENZA
N. R.G. 426/2024
Oggi 19.2.2025, davanti al GL Paola Cappello sono presenti per la parte ricorrente l'Avv. Pezzini e l'Avvocato stabilito Rolfo, per la parte convenuta l'Avv. Saglietto in sostituzione dell'Avv. Pisanu.
I procuratori delle parti danno atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell' intervenuto nel corso del giudizio. CP_1
L'Avv. Pezzini chiede, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese di lite essendo il provvedimento successivo all'introduzione del giudizio.
L'Avv. Saglietto si richiama agli atti e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza con lettura integrale dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 426 / 2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via G. Marsaglia, 63, Parte_1
Sanremo, presso lo studio e la persona dell'Avv. PEZZINI ALBERTO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
Pag. 2 di 4 contro
l' (C.F. Controparte_2
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t rappresentato e difeso Email_1 dall'Avv. Rita Assunta Maria Pisanu, giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte convenuta alla refusione delle spese di lite;
Parte resistente:
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 3.7.2024, la parte ricorrente si è rivolta al Tribunale
di Imperia in funzione di giudice del lavoro di primo grado per sentir dichiarare l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. OI-001507958 e n. 001507956, per intervenuta prescrizione.
Pag. 3 di 4 Si è costituito il convenuto chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto annullamento in autotutela da parte dell' dei CP_1
provvedimenti impugnati.
Le parti hanno concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e pronuncia della soccombenza virtuale ai fini delle spese del giudizio.
***
In data 9.1.2025, l' ha provveduto all'annullamento in autotutela delle CP_1
ordinanze ingiunzioni oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve essere, poi, dichiarata la soccombenza virtuale dell' avendo lo stesso CP_1 accolto la domanda del ricorrente soltanto a seguito dell'introduzione del presente giudizio (introdotto in data 3.7.2024).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei limiti dei minimi tariffari dello scaglione indeterminabile a complessità bassa,
considerando la ridotta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della parte ricorrente che liquida in Euro 1.312,00 per compensi oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Imperia, il 19.2.2025.
Il Giudice
Paola Cappello
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