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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17926 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Di Tullio Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Cassio del Foro di Roma, nei C.F._1 confronti della di Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di Roma il 20.02.2024 e notificato il 12.11.2024.
***** Parte ricorrente ha riferito di aver presentato in data 11.04.2022 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di Roma il 12.11.2024. L'Amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 5.04.2023. Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ne ha Parte_1 evidenziato l'illegittimità poiché l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Gambia, ha, quindi, concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine. Con memoria di costituzione del 11.07.2025, parte resistente si è integralmente riportata alle deduzioni svolte dalla Questura di Roma in apposita relazione allegata, nella quale ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della Commissione territoriale. Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto. Con note di data 30.10.2025, parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto, integrando la documentazione in atti.
1 All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.11.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
**** Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: provvedimento impugnato;
frontespizio del passaporto;
permesso di soggiorno provvisorio con scadenza al 23.11.2025; carta d'identità rilasciata dal Comune di Anzio in data 26.03.2018; tessera sanitaria Repubblica italiana;
comunicazione di ospitalità datata 8.03.2024 Comune di Roma;
certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2, datato 28.04.2023; screen shot di messaggio WhatsApp;
n. 5 ricevute per rimesse di denaro in Gambia riferite all'anno 2024; Unilav di data 30.11.2023 – rapporto di lavoro a termine – “Elettra Appalti S.r.l.”; Unilav di data 3.02.2024 – proroga rapporto di lavoro - “Elettra Appalti S.r.l.”; lettera di comunicazione proroga rapporto di lavoro al 31.02.2024 “Elettra Appalti S.r.l.”; buste paga mesi di gennaio e febbraio 2024 “Elettra Appalti S.r.l.”; contratto di lavoro periodo 1.06.2025/31.12.2025 “Hotel Gest S.p.A.”; contratto di lavoro periodo 19.09.2025/31.12.2025 “Hotel Gest S.p.A.”; busta paga mese di ottobre 2025 “Hotel Gest S.p.A.”; busta paga mesi di giugno e luglio 2023 “Star Guest Italia”; CU2025 “Elettra Appalti S.”; CU2025
“GI Formazione R.S.”; CU2025 “INPS”. Dunque, il tempo trascorso in Italia (dalla documentazione risulta che il ricorrente è arrivato nell'anno 2016), lo svolgimento di attiva lavorativa documentata nei mesi di giugno e luglio 2023 per la Star Guest Italia con la qualifica di manovale, nei mesi dal dicembre 2023 al marzo 2024 per la Elettra Appalti S.r.l. con la qualifica di manovale edile, nel periodo dal 30 ottobre al 2 novembre 2024 per la GI Formazione R.S., nel mese di ottobre 2025 per l'Hotel Gest S.p.A. con qualifica di facchino costituiscono indici di inserimento costruttivo del ricorrente nel tessuto sociale nazionale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Il ricorrente ha anche percepito dall'INPS un sussidio di disoccupazione per un certo periodo dell'anno 2024 dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Elettra Appalti S.r.l., ha dimostrato di avere una stabile condizione alloggiativa - dapprima nel Comune di Anzio e dall'anno 2024 nel Comune di Roma, nonché di avere una certa conoscenza della lingua italiana – livello A2. La circostanza che i contratti depositati siano a tempo determinato non deve portare ad una valutazione negativa circa l'integrazione, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
2 affermato che deve essere dato valore anche a ipotesi di contratto a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mondo di lavoro” (Cassazioni Unite 09/09/2021 n. 24413). Pertanto, considerata la documentazione in atti e quella prodotta in sede amministrativa, deve ritenersi che questi stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, al contrario,qualora egli dovesse rientrare in Gambia, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi sotto il profilo socio-lavorativo, essendo da là assente almeno dall'anno 2016 e vanificando gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. Ciò osservato, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Sussistono pertanto i presupposti per accogliere il ricorso. In ultimo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in Legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi C.F._1 gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 12/12/2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Antonella Di Tullio
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Di Tullio Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Cassio del Foro di Roma, nei C.F._1 confronti della di Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di Roma il 20.02.2024 e notificato il 12.11.2024.
***** Parte ricorrente ha riferito di aver presentato in data 11.04.2022 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di Roma il 12.11.2024. L'Amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 5.04.2023. Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ne ha Parte_1 evidenziato l'illegittimità poiché l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Gambia, ha, quindi, concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine. Con memoria di costituzione del 11.07.2025, parte resistente si è integralmente riportata alle deduzioni svolte dalla Questura di Roma in apposita relazione allegata, nella quale ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della Commissione territoriale. Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto. Con note di data 30.10.2025, parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto, integrando la documentazione in atti.
1 All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.11.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
**** Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: provvedimento impugnato;
frontespizio del passaporto;
permesso di soggiorno provvisorio con scadenza al 23.11.2025; carta d'identità rilasciata dal Comune di Anzio in data 26.03.2018; tessera sanitaria Repubblica italiana;
comunicazione di ospitalità datata 8.03.2024 Comune di Roma;
certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2, datato 28.04.2023; screen shot di messaggio WhatsApp;
n. 5 ricevute per rimesse di denaro in Gambia riferite all'anno 2024; Unilav di data 30.11.2023 – rapporto di lavoro a termine – “Elettra Appalti S.r.l.”; Unilav di data 3.02.2024 – proroga rapporto di lavoro - “Elettra Appalti S.r.l.”; lettera di comunicazione proroga rapporto di lavoro al 31.02.2024 “Elettra Appalti S.r.l.”; buste paga mesi di gennaio e febbraio 2024 “Elettra Appalti S.r.l.”; contratto di lavoro periodo 1.06.2025/31.12.2025 “Hotel Gest S.p.A.”; contratto di lavoro periodo 19.09.2025/31.12.2025 “Hotel Gest S.p.A.”; busta paga mese di ottobre 2025 “Hotel Gest S.p.A.”; busta paga mesi di giugno e luglio 2023 “Star Guest Italia”; CU2025 “Elettra Appalti S.”; CU2025
“GI Formazione R.S.”; CU2025 “INPS”. Dunque, il tempo trascorso in Italia (dalla documentazione risulta che il ricorrente è arrivato nell'anno 2016), lo svolgimento di attiva lavorativa documentata nei mesi di giugno e luglio 2023 per la Star Guest Italia con la qualifica di manovale, nei mesi dal dicembre 2023 al marzo 2024 per la Elettra Appalti S.r.l. con la qualifica di manovale edile, nel periodo dal 30 ottobre al 2 novembre 2024 per la GI Formazione R.S., nel mese di ottobre 2025 per l'Hotel Gest S.p.A. con qualifica di facchino costituiscono indici di inserimento costruttivo del ricorrente nel tessuto sociale nazionale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Il ricorrente ha anche percepito dall'INPS un sussidio di disoccupazione per un certo periodo dell'anno 2024 dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Elettra Appalti S.r.l., ha dimostrato di avere una stabile condizione alloggiativa - dapprima nel Comune di Anzio e dall'anno 2024 nel Comune di Roma, nonché di avere una certa conoscenza della lingua italiana – livello A2. La circostanza che i contratti depositati siano a tempo determinato non deve portare ad una valutazione negativa circa l'integrazione, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
2 affermato che deve essere dato valore anche a ipotesi di contratto a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mondo di lavoro” (Cassazioni Unite 09/09/2021 n. 24413). Pertanto, considerata la documentazione in atti e quella prodotta in sede amministrativa, deve ritenersi che questi stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, al contrario,qualora egli dovesse rientrare in Gambia, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi sotto il profilo socio-lavorativo, essendo da là assente almeno dall'anno 2016 e vanificando gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. Ciò osservato, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Sussistono pertanto i presupposti per accogliere il ricorso. In ultimo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in Legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi C.F._1 gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 12/12/2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Antonella Di Tullio
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
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