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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 7091/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Guarino, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di CP_1
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.10.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 3122/2023 R.S. del 20.03.2023 con cui il Giudice di Pace di aveva respinto CP_1
l'opposizione dalla stessa presentata avverso l'ordinanza n. M_IT PR_ LESPC 00131607 del 22.09.2022 Area III – Rif. Prot. Proc. M_IT PR_ LESPC 00030309 del 08.02.2022 emessa in data 22.09.2022 dall' per la violazione Controparte_1 degli art. 7 cco. 9 e 14 CdS in quanto proprietaria dell'autovettura tg. CW938JC, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto di gravame.
Con comparsa depositata in data 21.10.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1 al fine di resistere all'impugnazione.
[...] Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa ex artt. 437 –
420 c.p.c. all'udienza del 13.5.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il
Tribunale l'ha decisa come da sentenza contestualmente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014,
n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), valuta il decidente che, alla stregua della documentazione allegata al fascicolo di primo grado, siano ravvisabili nel caso de quo i presupposti per la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 3 \L. 689/81.
La norma prevedendo che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non
è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”, pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria dell'incolpevolezza dell'ignoranza della sussistenza dei presupposti della responsabilità: “In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza”, Cassazione civile sez. II,
28/02/2019, n.6018.
E' difatti noto e condiviso che: “In materia di sanzioni amministrative, a norma della L. n.
689/1981, art. 3, per le violazioni punite con sanzione amministrativa è necessaria -e al tempo stesso sufficiente- la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che
2 occorra la prova concreta del dolo o della colpa, stante che la disposizione pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato addebitato a colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver posto in essere la condotta senza colpa. Ne discende che l'esimente della buona fede -applicabile altresì all'illecito amministrativo regolato dalla legge n. 689 del 1981- rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa –così come avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni- soltanto se sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente il convincimento della liceità del comportamento tenuto e risulti che l'autore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso” Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4830.
Nel caso di specie, premesso che l' non ha Controparte_1
contestato la documentazione prodotta sin dal primo grado dall'appellante, risulta documentato in atti che , figlia dell'appellante, soggiornò presso la struttura Persona_1 ricettiva “RESIDENCE CARAFA” sita in Nardò alla via Lopez, dal 24.7.2021 al
28.07.2021 – come riscontrato da versamento della caparra tramite bonifico del
19.07.2021 e dal pagamento tramite Pos in data 28.07.2021 del rimanente corrispettivo, inclusa la tassa di soggiorno -, e che il 25.07.2021, ovvero entro le 48 ore decorrenti dall'arrivo avvenuto il 24.07.2021, l'albergatore comunicò al Comando di Polizia Locale al fine di ottenere l'autorizzazione di accesso alla zona ZTL per il periodo di permanenza i dati dei clienti, il numero di targa, la città di provenienza ed il periodo di soggiorno, tra cui quello dell'auto della , erroneamente indicando il periodo dal 24.7.201 al Pt_1
25.7.2021 anzicché il 28.7.2021, come successivamente corretto con mail dell'08.09.2021 in atti.
Pertanto, alla luce della documentazione ivi allegata, valuta il Tribunale che non solo nessuna responsabilità possa essere imputabile all'appellante, essendo stata indotta in errore dall'albergatore circa l'esistenza dell'autorizzazione per il transito nella zona ZTL in cui è situata la struttura ricettiva per tutto il suo periodo di soggiorno a Nardò, ma nemmeno possa pretendersi da parte di una turista che non risiede e non frequenta il
, la conoscenza del Regolamento locale adottato con delibera n. 21 del Parte_2
28/03/2019, che impone esclusivamente in capo ai titolari di alberghi e strutture ricettive e non certamente ai loro clienti, l'obbligo di richiedere il titolo per l'accesso giornaliero degli stessi alla ZTL: l'art. 15 rubricato ”AUTORIZZAZIONI TIPO B&B” prevede al punto c) che: “Titolo per l'accesso giornaliero dei clienti: la direzione dell'albergo o altra struttura
3 ricettiva dovrà comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti anticipatamente entro
48 (quarantotto) ore dall'arrivo del cliente. Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà apposito contrassegno riportante l'intestazione dell'albergo o della struttura ricettiva. A completamento dell'iter autorizzativo alla struttura ricettiva potrà essere richiesta copia della quietanza della tassa di soggiorno. Validità: come prevista dall'art.3 lett. c). La validità delle autorizzazioni di tipo B&B rilasciabili alle strutture ricettive è di anni cinque”.
Ritenuta tale ragione di opposizione meritevole di accoglimento e quindi assorbente, conclude il decidente per l'accoglimento del gravame, riformando integralmente la sentenza opposta ed annullando l'ordinanza impugnata, condannando l'
[...]
al pagamento in favore della delle spese di lite di Controparte_1 Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Pt_1
avverso la sentenza n. 3122/2023 R.S. del Giudice di Pace di
[...] CP_1
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da ed annulla l'ordinanza ingiunzione Parte_1
n. M_IT PR_ LESPC 00131607 del 22.09.2022 Area III – Rif. Prot. Proc. M_IT PR_
LESPC 00030309 del 08.02.2022 emessa in data 22.09.2022 dall' Controparte_1
[...]
2) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. Parte_1
55/14 in € 346,00 per il primo ed in € 662,00 per il presente, oltre € 107,50 per spese, spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 7091/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Guarino, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di CP_1
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.10.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 3122/2023 R.S. del 20.03.2023 con cui il Giudice di Pace di aveva respinto CP_1
l'opposizione dalla stessa presentata avverso l'ordinanza n. M_IT PR_ LESPC 00131607 del 22.09.2022 Area III – Rif. Prot. Proc. M_IT PR_ LESPC 00030309 del 08.02.2022 emessa in data 22.09.2022 dall' per la violazione Controparte_1 degli art. 7 cco. 9 e 14 CdS in quanto proprietaria dell'autovettura tg. CW938JC, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto di gravame.
Con comparsa depositata in data 21.10.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1 al fine di resistere all'impugnazione.
[...] Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa ex artt. 437 –
420 c.p.c. all'udienza del 13.5.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il
Tribunale l'ha decisa come da sentenza contestualmente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014,
n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), valuta il decidente che, alla stregua della documentazione allegata al fascicolo di primo grado, siano ravvisabili nel caso de quo i presupposti per la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 3 \L. 689/81.
La norma prevedendo che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non
è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”, pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria dell'incolpevolezza dell'ignoranza della sussistenza dei presupposti della responsabilità: “In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza”, Cassazione civile sez. II,
28/02/2019, n.6018.
E' difatti noto e condiviso che: “In materia di sanzioni amministrative, a norma della L. n.
689/1981, art. 3, per le violazioni punite con sanzione amministrativa è necessaria -e al tempo stesso sufficiente- la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che
2 occorra la prova concreta del dolo o della colpa, stante che la disposizione pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato addebitato a colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver posto in essere la condotta senza colpa. Ne discende che l'esimente della buona fede -applicabile altresì all'illecito amministrativo regolato dalla legge n. 689 del 1981- rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa –così come avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni- soltanto se sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente il convincimento della liceità del comportamento tenuto e risulti che l'autore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso” Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4830.
Nel caso di specie, premesso che l' non ha Controparte_1
contestato la documentazione prodotta sin dal primo grado dall'appellante, risulta documentato in atti che , figlia dell'appellante, soggiornò presso la struttura Persona_1 ricettiva “RESIDENCE CARAFA” sita in Nardò alla via Lopez, dal 24.7.2021 al
28.07.2021 – come riscontrato da versamento della caparra tramite bonifico del
19.07.2021 e dal pagamento tramite Pos in data 28.07.2021 del rimanente corrispettivo, inclusa la tassa di soggiorno -, e che il 25.07.2021, ovvero entro le 48 ore decorrenti dall'arrivo avvenuto il 24.07.2021, l'albergatore comunicò al Comando di Polizia Locale al fine di ottenere l'autorizzazione di accesso alla zona ZTL per il periodo di permanenza i dati dei clienti, il numero di targa, la città di provenienza ed il periodo di soggiorno, tra cui quello dell'auto della , erroneamente indicando il periodo dal 24.7.201 al Pt_1
25.7.2021 anzicché il 28.7.2021, come successivamente corretto con mail dell'08.09.2021 in atti.
Pertanto, alla luce della documentazione ivi allegata, valuta il Tribunale che non solo nessuna responsabilità possa essere imputabile all'appellante, essendo stata indotta in errore dall'albergatore circa l'esistenza dell'autorizzazione per il transito nella zona ZTL in cui è situata la struttura ricettiva per tutto il suo periodo di soggiorno a Nardò, ma nemmeno possa pretendersi da parte di una turista che non risiede e non frequenta il
, la conoscenza del Regolamento locale adottato con delibera n. 21 del Parte_2
28/03/2019, che impone esclusivamente in capo ai titolari di alberghi e strutture ricettive e non certamente ai loro clienti, l'obbligo di richiedere il titolo per l'accesso giornaliero degli stessi alla ZTL: l'art. 15 rubricato ”AUTORIZZAZIONI TIPO B&B” prevede al punto c) che: “Titolo per l'accesso giornaliero dei clienti: la direzione dell'albergo o altra struttura
3 ricettiva dovrà comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti anticipatamente entro
48 (quarantotto) ore dall'arrivo del cliente. Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà apposito contrassegno riportante l'intestazione dell'albergo o della struttura ricettiva. A completamento dell'iter autorizzativo alla struttura ricettiva potrà essere richiesta copia della quietanza della tassa di soggiorno. Validità: come prevista dall'art.3 lett. c). La validità delle autorizzazioni di tipo B&B rilasciabili alle strutture ricettive è di anni cinque”.
Ritenuta tale ragione di opposizione meritevole di accoglimento e quindi assorbente, conclude il decidente per l'accoglimento del gravame, riformando integralmente la sentenza opposta ed annullando l'ordinanza impugnata, condannando l'
[...]
al pagamento in favore della delle spese di lite di Controparte_1 Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Pt_1
avverso la sentenza n. 3122/2023 R.S. del Giudice di Pace di
[...] CP_1
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da ed annulla l'ordinanza ingiunzione Parte_1
n. M_IT PR_ LESPC 00131607 del 22.09.2022 Area III – Rif. Prot. Proc. M_IT PR_
LESPC 00030309 del 08.02.2022 emessa in data 22.09.2022 dall' Controparte_1
[...]
2) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. Parte_1
55/14 in € 346,00 per il primo ed in € 662,00 per il presente, oltre € 107,50 per spese, spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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