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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 354.2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VE Di EV ed avv. Annarita Ferrara, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar P.IVA_1 di Roma del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313) Persona_1 dall'avv. Gianmarco Pisapia Cioffi, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura ; CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 12.03.2024, il ricorrente , Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 847/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di:“…accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che l'istante è invalido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. 222/84 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (12.09.2022) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata e, per l'effetto, 2. condannare chi di dovere al pagamento, in favore del sig.
[...]
dell'assegno ordinario di invalidità al lavoro, a decorrere dalla data di Parte_1 presentazione della domanda amministrativa (12.09.2022) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 26.06.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “IPERTENSIONE ARTERIOSA COMPENSATA, DIABETE MELLITO TIPO 2 SENZA COMPLICANZE D'ORGANO DOCUMENTATE, ESITI DI COLECI1STECTOMIA, ESITI DI FRATTURA DEL GOMITO SINISTRO CON LIEVE LIMITAZIONE ARTICOLARE, STATO ANSIOSO-DEPRESSIVO REATTIVO NON INVALIDANTE…”. Il CTU ha concluso, pertanto, anche alla luce della ulteriore documentazione medica prodotta da parte ricorrente in sede di replica alla bozza di consulenza, dichiarando che “…allo stato attuale, il sig. non risulta soggetto invalidabile ai fini previdenziali Parte_1
e non sussistono i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex Legge 222/1984…”. Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa , le cui conclusioni in Persona_2 questa sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, relativamente alla fase di ATP, vanno liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza, sicché vanno poste a carico di parte ricorrente;
quanto alla presente fase di merito, esse non sono Parte_1 ripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata il 15.12.2025. Allo stesso modo, le spese di CTU, relativamente alla fase di ATP, sono a carico del ricorrente, restando a carico dell' per la presente fase di merito giusta CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp, att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara che , nato il [...] ad Parte_1
CE (SA), NON si trova nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi di legge 222/84;
Pag. 2 di 3 2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' Parte_1 CP_1 delle spese processuali nella fase ATP, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di cui alla presente fase di merito;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico di CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 354.2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VE Di EV ed avv. Annarita Ferrara, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar P.IVA_1 di Roma del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313) Persona_1 dall'avv. Gianmarco Pisapia Cioffi, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura ; CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 12.03.2024, il ricorrente , Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 847/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di:“…accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che l'istante è invalido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. 222/84 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (12.09.2022) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata e, per l'effetto, 2. condannare chi di dovere al pagamento, in favore del sig.
[...]
dell'assegno ordinario di invalidità al lavoro, a decorrere dalla data di Parte_1 presentazione della domanda amministrativa (12.09.2022) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 26.06.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “IPERTENSIONE ARTERIOSA COMPENSATA, DIABETE MELLITO TIPO 2 SENZA COMPLICANZE D'ORGANO DOCUMENTATE, ESITI DI COLECI1STECTOMIA, ESITI DI FRATTURA DEL GOMITO SINISTRO CON LIEVE LIMITAZIONE ARTICOLARE, STATO ANSIOSO-DEPRESSIVO REATTIVO NON INVALIDANTE…”. Il CTU ha concluso, pertanto, anche alla luce della ulteriore documentazione medica prodotta da parte ricorrente in sede di replica alla bozza di consulenza, dichiarando che “…allo stato attuale, il sig. non risulta soggetto invalidabile ai fini previdenziali Parte_1
e non sussistono i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex Legge 222/1984…”. Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa , le cui conclusioni in Persona_2 questa sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, relativamente alla fase di ATP, vanno liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza, sicché vanno poste a carico di parte ricorrente;
quanto alla presente fase di merito, esse non sono Parte_1 ripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata il 15.12.2025. Allo stesso modo, le spese di CTU, relativamente alla fase di ATP, sono a carico del ricorrente, restando a carico dell' per la presente fase di merito giusta CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp, att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara che , nato il [...] ad Parte_1
CE (SA), NON si trova nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi di legge 222/84;
Pag. 2 di 3 2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' Parte_1 CP_1 delle spese processuali nella fase ATP, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di cui alla presente fase di merito;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico di CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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