Articolo 1 della Legge 3 novembre 1961, n. 1170
Articolo 2
Versione
3 dicembre 1961
Art. 1.
Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 numeri 1 , 2 , 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , il quale abbia maturato l'anzianita' di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928 .
In corrispondenza dei posti in soprannumero cosi' creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli
Entrata in vigore il 3 dicembre 1961