CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 14/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC RT, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2470/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Del Bollo 4 20123 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250010148492000 RITENUTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4717/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 06820250010148492000 e l'iscrizione a ruolo n. 2025/55081.
La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973, relativa al modello
770/2022 per l'anno d'imposta 2021.
L'Agenzia delle Entrate ha rilevato un minor credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, basandosi sul confronto tra il modello 770/2022 e le Certificazioni Uniche (CU) presentate da Ricorrente_1.
Ricorrente_1 ha fornito documentazione a supporto della correttezza del proprio operato e ha informato l'Ufficio che nel dicembre 2021 era avvenuta un'operazione straordinaria: l'acquisizione del ramo d'azienda della
Ricorrente_1 Srl, con il passaggio diretto della maggior parte dei dipendenti.
L'Ufficio, incaricato di gestire il riesame, ha confermato le irregolarità senza considerare le complessità derivanti dall'operazione straordinaria, basandosi su controlli automatizzati “aritmetico-formali” che non intercettano le specificità nella compilazione delle CU in caso di operazioni straordinarie. Di conseguenza, il 5 marzo 2025 è stata notificata la cartella di pagamento basata sugli stessi importi oggetto di irregolarità.
Ricorrente_1 contesta la fondatezza della pretesa impositiva e l'illegittimità della cartella di pagamento e dell'avviso di irregolarità, evidenziando che gli atti risultano viziati da errori dovuti ai limiti dei controlli automatizzati e non da omessi versamenti o errori della società. Ricorrente_1 sostiene di poter dimostrare la correttezza del proprio operato tramite dati estratti dal Cassetto Fiscale.
La ricorrente conclude chiedendo: l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250010148492000
e dell'iscrizione a ruolo n. 2025/55081; l'annullamento dell'avviso di irregolarità Comunicazione n.
2024100401935 e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
L'Ufficio delle entrate si è costituito controdeducendo puntualmente ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
L'Agenzia delle riscossione si costituita deducendo la propria carenza di legittimazione processuale e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso con rifusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza le parti presenti confermano che a seguito di interlocuzioni e della correzione delle CU da parte della ricorrente l'Agenzia ha riconosciuto la correttezza dell'operato della società e ha provveduto allo sgravio integrale della cartella impugnato con la conseguente cessazione della materia del contendere.
A questa Corte non rimane, pertanto, che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Le spese vengono compensate ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento con spese compensate tra le parti.
Il Relatore Il Presidente
ET MA IA OB BI
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC RT, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2470/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Del Bollo 4 20123 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250010148492000 RITENUTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4717/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 06820250010148492000 e l'iscrizione a ruolo n. 2025/55081.
La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973, relativa al modello
770/2022 per l'anno d'imposta 2021.
L'Agenzia delle Entrate ha rilevato un minor credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, basandosi sul confronto tra il modello 770/2022 e le Certificazioni Uniche (CU) presentate da Ricorrente_1.
Ricorrente_1 ha fornito documentazione a supporto della correttezza del proprio operato e ha informato l'Ufficio che nel dicembre 2021 era avvenuta un'operazione straordinaria: l'acquisizione del ramo d'azienda della
Ricorrente_1 Srl, con il passaggio diretto della maggior parte dei dipendenti.
L'Ufficio, incaricato di gestire il riesame, ha confermato le irregolarità senza considerare le complessità derivanti dall'operazione straordinaria, basandosi su controlli automatizzati “aritmetico-formali” che non intercettano le specificità nella compilazione delle CU in caso di operazioni straordinarie. Di conseguenza, il 5 marzo 2025 è stata notificata la cartella di pagamento basata sugli stessi importi oggetto di irregolarità.
Ricorrente_1 contesta la fondatezza della pretesa impositiva e l'illegittimità della cartella di pagamento e dell'avviso di irregolarità, evidenziando che gli atti risultano viziati da errori dovuti ai limiti dei controlli automatizzati e non da omessi versamenti o errori della società. Ricorrente_1 sostiene di poter dimostrare la correttezza del proprio operato tramite dati estratti dal Cassetto Fiscale.
La ricorrente conclude chiedendo: l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250010148492000
e dell'iscrizione a ruolo n. 2025/55081; l'annullamento dell'avviso di irregolarità Comunicazione n.
2024100401935 e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
L'Ufficio delle entrate si è costituito controdeducendo puntualmente ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
L'Agenzia delle riscossione si costituita deducendo la propria carenza di legittimazione processuale e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso con rifusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza le parti presenti confermano che a seguito di interlocuzioni e della correzione delle CU da parte della ricorrente l'Agenzia ha riconosciuto la correttezza dell'operato della società e ha provveduto allo sgravio integrale della cartella impugnato con la conseguente cessazione della materia del contendere.
A questa Corte non rimane, pertanto, che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Le spese vengono compensate ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento con spese compensate tra le parti.
Il Relatore Il Presidente
ET MA IA OB BI