Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9651.2022 R.A.C.L., promossa da:
Roberto Luigi Orsini
Avv. D'amuri
Contro
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo:
- accertarsi la illegittimità dei provvedimenti di collocazione forzata in ferie e di sospensione dal servizio e quello con cui è stato ritenuto assente ingiustificato con condanna alla reintegra nel posto di lavoro e del numero di ferie spettanti (ed in subordine il risarcimento per la perdita), della anzianità nelle more maturata ed al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di forzata assenza dal lavoro;
-in subordine la reintegra in modalità di lavoro agile e la condanna al pagamento di un assegno alimentare per il periodo di sospensione dal lavoro senza stipendio;
-la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e da liquidarsi equitativamente;
il tutto con vittoria di spese di lite.
di avere contratto covid 19 in data 16.1.22 e di essere guarito il 27.1.22 e di avere richiesto la riammissione in servizio in data 28.1.22 \31.1.22 ma di essere stato riammesso solo in data 22.2.22 senza riconoscimento della retribuzione maturata dal 27.1.22; come scaduto il green pass il 15.7.22 e pur essendo solo centralinista senza contatto con pubblico e potendo quindi essere addetto a lavoro agile, sia stato collocato in ferie dal 21.7.22 sino al
5.9.22 e poi sospeso a partire dal 9.9.22.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte convenuta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere (in considerazione dell'avvenuta riammissione in servizio) e comunque lamentando l'infondatezza del ricorso.
Con atto del 2.11.22 parte ricorrente risulta essere stato riammesso in servizio.
L'art.1 del D.L. 21/09/2021, n. 127 [Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening] recita:
“Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:
«Art.
9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,
è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre
2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo.
Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.”
In ambito sanitario, poi, è stata introdotto il dl 1/04/2021, n. 44 [Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici] che recita “ Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (
1. Fino al 1° novembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1°febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
…
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e
1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive
Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli
Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. …
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-
2.
….”
Ebbene, la L. 01/02/2006, n. 43 [Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali] contiene la definizione di operatore sanitario: “ Definizione.
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M.
29 marzo 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.”
Per quanto concerna la regione Puglia, con DGR 472/2021 – Piano Strategico
Vaccinazione anti Covid‐19 – Nota Commissario Straordinario prot. 1022914 del 04.11.2021 – Somministrazione dose booster e prosecuzione campagna vaccinale –
Obiettivi – Indicazioni operative che ne ha assegnato detta classificazione a tutti gli operatori di tutti i profili professionali dipendenti o collaboratori delle strutture pubbliche o private accreditate nel servizio sanitario regionale”.
È noto come la Corte Costituzionale abbia ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L.
n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie per effetto dell'inadempimento dello stesso, nonché, in riferimento agli artt. 3 e
21 Cost., dell'art. 1 della L. n. 219/2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, poiché la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili [Corte cost.,
09/02/2023, n. 14].
Il D.L. 31/10/2022, n. 162 [Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali] con l'art. 7 [Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2] ha fissato il termine dell'obbligo vaccinale in ambito sanitario all'1.11.22.
Ciò detto si deve osservare come la previsione dell'obbligo vaccinale e le misure a ciò strumentali si collocano in una più amplia strategia di contrasto alla pandemia sì da non risultare nè sproporzionate né discriminatorie, né pregiudizievoli dei diritti fondamentali dei destinatari comunque recessivi rispetto alla preminente esigenza di tutela della salute pubblica tanto più che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili. Pertanto, nella fattispecie in esame, nella assenza di una vaccinazione anticovid, legittima appare la sospensione dal servizio senza retribuzione. Del resto, la disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati;
tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio;
infatti si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio [Cons. giust. amm. Sicilia Decr., 11/03/2022, n. 92].
Né a dirsi che parte ricorrente possa dolersi della collocazione in ferie obbligatorie dal 20 luglio 2022, considerato che la scelta del periodo feriale, rientrando tra i poteri di organizzazione e di direzione del datore di lavoro, non può essere determinata unilateralmente dal lavoratore neanche allorquando, prevedendo la contrattazione di categoria l'onere di un preventivo accordo tra le parti, detto accordo non venga raggiunto
[Cass. civ., 24/11/1983, n. 7055].
Nella specie del resto le ferie sono state fruite in periodo estivo e sono valse a garantire al ricorrente il trattamento economico retributivo a dispetto del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale che avrebbe dovuto determinare la sospensione dal lavoro senza retribuzione.
Né a dirsi che contratto il virus in data 16.1.22 e guarito il 27.1.22 il ricorrente non fosse tenuto più ad alcun obbligo ed in particolare alla vaccinazione alla luce della circolare
3.3.21 n.8284 che fissa almeno a 90gg dalla contrazione del virus l'obbligo vaccinale.
Risulta invero che con lettera recapitata in data 31.1.22 parte ricorrente abbia comunicato Con la avvenuta guarigione e chiesto la riammissione in servizio;
sul punto invero allega come solo in data 14.2.22 parte avversa abbia trasmesso la certificazione dell'11.2.22 di avvenuta guarigione e come, effettuate le verifiche del caso e solo a seguito della produzione della certificazione verde covid 19, sia stata disposta la riammissione in servizio in data 22.2.22.
Ebbene, si deve osservare come, alla luce del dl. 127.2021 e del dl.
7.1.22 n.1, ai lavoratori privi di green pass fosse inibita la possibilità di accedere ai luoghi di lavoro e nella fattispecie non vi è prova che il ricorrente abbia documentato la titolarità di detto pass in data antecedente a quella di riammissione in servizio.
Non resta che osservare come in tema di azione risarcitoria ex art.1218 c.c. e art. 2087
c.c. , il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente l'inadempimento e la violazione dell'art.2087 c.c. e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno [arg.Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 28/11/2022, n. 34968 ]. Il che non è nella fattispecie in esame, non risultando provato né un inadempimento, né alcun danno consequenziale.
Rilevata peraltro la già avvenuta riammissione in servizio, il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 19/02/2025
Lorenzo Bellanova