CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21489 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 21489 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 06/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18.12.2025 la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da LA IA, in relazione alla restrizione della libertà personale patita in regime di arresti domiciliari dal 16.6.2020 al 21.12.2020, in esecuzione dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma datata 13.4.2020, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 512 bis e 416 bis, comma 1, cod.pen. Detta misura veniva poi sostituita in data 21.12.2000 con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e con l’obbligo di presentazione alla P.G. 2. Al LA in particolare, era stato contestato di avere, in concorso con AS NO e RA, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestato fittiziamente a AS RA il terreno sito nel Comune di Roma e gli immobili ivi realizzati ed inoltre, al fine di far beneficiare di una sanatoria relativa agli immobili realizzati abusivamente sul terreno indicato, di aver curato la raccolta e l’invio della documentazione richiesta al Comune di Frascati. 3. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 29.12.2023, irrevocabile in data 4 giugno 2024, aveva assolto il LA dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato, essendo stato escluso l’elemento soggettivo del reato. 4. Il giudice della riparazione, a fondamento del rigetto dell’istanza ex art. 314 cod.proc.pen., ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa del LA, consistita nell’aver curato la pratica amministrativa con invio della documentazione al Comune di Frascati al fine di far conseguire a AS RA la proprietà del terreno nonché la concessione in sanatoria degli immobili ivi realizzati abusivamente. 5. Avverso tale pronuncia LA IA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, formulando due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge nonché l’erronea applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen. Si censura la ritenuta condotta ostativa in capo al LA, essendosi lo stesso limitato a continuare un’attività tecnico amministrativa al fine di giungere alla stipula dell’atto conclusivo tra il Comune di Frascati e AS RA, assumendo che la pratica in questione fu gestita come le altre. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione dell’ordinanza. 3 Si assume che l’ordinanza difetta in ordine all’individuazione della condotta ostativa ed inoltre non si è confrontata con le ragioni dell’assoluzione del LA. 6. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto entrambi afferenti all’individuazione della condotta ostativa all’accoglimento della domanda ex art. 341 cod.proc.pen., sono fondati. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento, da parte dell’istante, che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieve influisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile;
Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Rv. 282569). In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 263197; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Rv. 248074); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi a propria disposizione, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. Dovendosi, a tale proposito, specificare che il giudice della riparazione deve operare uno specifico confronto con le motivazioni poste alla base della sentenza di assoluzione, potendo affermare o negare solo ciò che è 4 stato affermato o negato da quest’ultimo e non potendo attribuire valenza decisiva a circostanze negate dal giudice alla cognizione;
potendo, eventualmente, invece valorizzare proprio le circostanze che non sono state escluse in sede di giudizio di merito, pur se non positivamente affermate;
conseguendone che la sentenza di assoluzione si pone come necessario e indefettibile punto di riferimento per il giudice della riparazione in ordine all’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 – 01). Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, [...], Sarnataro, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo (come specificato dalla giurisprudenza sopra citata), bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, Rv. 271739 – 01). 3. Poste tali coordinate, nella specie la Corte territoriale, dopo aver ripercorso la vicenda cautelare del ricorrente alla luce della contestazione elevata nei suoi confronti, ha individuato la condotta ostativa del LA, qualificandola come comportamento extraprocessuale, nell’aver provveduto, anche per il tramite dell’associazione A.D.P. con sede legale ed utenza coincidente con la società Pquadro, riconducibile ai figli LA IO e LA MI, alla raccolta della documentazione ed al successivo inoltro al Comune di Frascati, sia per la stipula dell’atto con cui AS RA acquisiva la proprietà del terreno, sia per la 5 successiva concessione in sanatoria relativa agli immobili realizzati, concludendo quindi che la condotta del LA avesse contribuito a configurare quel grave quadro indiziante in merito al suo coinvolgimento negli illeciti oggetto del procedimento. Tuttavia nel giungere a tale conclusione, pur dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, la Corte territoriale ha del tutto omesso il necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione, avendo unicamente dato atto che l’odierno ricorrente é stato assolto dal reato a lui ascritto al capo 66) con sentenza del Tribunale di Roma del 29.12.2023 con la formula perché il fatto non costituisce reato, non dando quindi conto in nessun passaggio della decisione di quale sia la motivazione resa dal giudice del merito e di conseguenza di quale sia la piattaforma probatoria sulla base della quale il giudice della riparazione possa valutare la sussistenza di una condotta ostativa ex art. 314 cod.proc.pen., atteso che solo alla luce della pronuncia assolutoria é possibile verificare quali elementi, rispetto al compendio probatorio acquisito in fase cautelare, siano stati storicamente accertati e quali invece siano stati esclusi. A ciò si aggiunga che dalla prospettata ricostruzione della condotta ostativa in capo all’odierno ricorrente non si comprendono quali siano i profili di dolo o colpa grave ascrivibili al medesimo. 4. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Roma. Così deciso in Roma il 6.5.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN SE LV VE
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 21489 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 06/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18.12.2025 la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da LA IA, in relazione alla restrizione della libertà personale patita in regime di arresti domiciliari dal 16.6.2020 al 21.12.2020, in esecuzione dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma datata 13.4.2020, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 512 bis e 416 bis, comma 1, cod.pen. Detta misura veniva poi sostituita in data 21.12.2000 con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e con l’obbligo di presentazione alla P.G. 2. Al LA in particolare, era stato contestato di avere, in concorso con AS NO e RA, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestato fittiziamente a AS RA il terreno sito nel Comune di Roma e gli immobili ivi realizzati ed inoltre, al fine di far beneficiare di una sanatoria relativa agli immobili realizzati abusivamente sul terreno indicato, di aver curato la raccolta e l’invio della documentazione richiesta al Comune di Frascati. 3. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 29.12.2023, irrevocabile in data 4 giugno 2024, aveva assolto il LA dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato, essendo stato escluso l’elemento soggettivo del reato. 4. Il giudice della riparazione, a fondamento del rigetto dell’istanza ex art. 314 cod.proc.pen., ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa del LA, consistita nell’aver curato la pratica amministrativa con invio della documentazione al Comune di Frascati al fine di far conseguire a AS RA la proprietà del terreno nonché la concessione in sanatoria degli immobili ivi realizzati abusivamente. 5. Avverso tale pronuncia LA IA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, formulando due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge nonché l’erronea applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen. Si censura la ritenuta condotta ostativa in capo al LA, essendosi lo stesso limitato a continuare un’attività tecnico amministrativa al fine di giungere alla stipula dell’atto conclusivo tra il Comune di Frascati e AS RA, assumendo che la pratica in questione fu gestita come le altre. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione dell’ordinanza. 3 Si assume che l’ordinanza difetta in ordine all’individuazione della condotta ostativa ed inoltre non si è confrontata con le ragioni dell’assoluzione del LA. 6. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto entrambi afferenti all’individuazione della condotta ostativa all’accoglimento della domanda ex art. 341 cod.proc.pen., sono fondati. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento, da parte dell’istante, che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieve influisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile;
Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Rv. 282569). In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 263197; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Rv. 248074); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi a propria disposizione, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. Dovendosi, a tale proposito, specificare che il giudice della riparazione deve operare uno specifico confronto con le motivazioni poste alla base della sentenza di assoluzione, potendo affermare o negare solo ciò che è 4 stato affermato o negato da quest’ultimo e non potendo attribuire valenza decisiva a circostanze negate dal giudice alla cognizione;
potendo, eventualmente, invece valorizzare proprio le circostanze che non sono state escluse in sede di giudizio di merito, pur se non positivamente affermate;
conseguendone che la sentenza di assoluzione si pone come necessario e indefettibile punto di riferimento per il giudice della riparazione in ordine all’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 – 01). Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, [...], Sarnataro, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo (come specificato dalla giurisprudenza sopra citata), bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, Rv. 271739 – 01). 3. Poste tali coordinate, nella specie la Corte territoriale, dopo aver ripercorso la vicenda cautelare del ricorrente alla luce della contestazione elevata nei suoi confronti, ha individuato la condotta ostativa del LA, qualificandola come comportamento extraprocessuale, nell’aver provveduto, anche per il tramite dell’associazione A.D.P. con sede legale ed utenza coincidente con la società Pquadro, riconducibile ai figli LA IO e LA MI, alla raccolta della documentazione ed al successivo inoltro al Comune di Frascati, sia per la stipula dell’atto con cui AS RA acquisiva la proprietà del terreno, sia per la 5 successiva concessione in sanatoria relativa agli immobili realizzati, concludendo quindi che la condotta del LA avesse contribuito a configurare quel grave quadro indiziante in merito al suo coinvolgimento negli illeciti oggetto del procedimento. Tuttavia nel giungere a tale conclusione, pur dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, la Corte territoriale ha del tutto omesso il necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione, avendo unicamente dato atto che l’odierno ricorrente é stato assolto dal reato a lui ascritto al capo 66) con sentenza del Tribunale di Roma del 29.12.2023 con la formula perché il fatto non costituisce reato, non dando quindi conto in nessun passaggio della decisione di quale sia la motivazione resa dal giudice del merito e di conseguenza di quale sia la piattaforma probatoria sulla base della quale il giudice della riparazione possa valutare la sussistenza di una condotta ostativa ex art. 314 cod.proc.pen., atteso che solo alla luce della pronuncia assolutoria é possibile verificare quali elementi, rispetto al compendio probatorio acquisito in fase cautelare, siano stati storicamente accertati e quali invece siano stati esclusi. A ciò si aggiunga che dalla prospettata ricostruzione della condotta ostativa in capo all’odierno ricorrente non si comprendono quali siano i profili di dolo o colpa grave ascrivibili al medesimo. 4. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Roma. Così deciso in Roma il 6.5.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN SE LV VE