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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/09/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione con ordinanza del
30.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Pio Mario Trocano Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Gabriele Colasanti CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con in Campagnano di Roma (RM) in data 10.9.1995, deducendo: CP_1
che le parti si sono separate mediante accordo raggiunto a séguito di procedura di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della
Repubblica in sede in data 19.7.2019; che dall'unione tra le parti sono nati i figli , il 15.5.1997, oggi economicamente indipendente e convivente Per_1
con la ricorrente, e , il 6.3.2002, oggi studente universitario e Per_2
convivente anch'egli con la madre.
2. – Parte ricorrente ha dunque articolato le seguenti conclusioni,
ricorrendo: “All'On.le Tribunale di Tivoli, affinché, previa fissazione
dell'udienza di com-parizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di
legge, voglia: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario con-tratto il 10/09/1995 e trascritto nel registro degli atti di
matrimonio del Co-mune di Campagnano di Roma al n° atto n. 37, parte 2, serie
A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campagnano di Roma
di proce-dere alla trascrizione del figlio;
2) disporre a carico del Sig. Per_1 CP_1
il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio di €
[...] Per_2
250,00 mensile in favore della ricorrente o di quella diversa somma ritenuta di
giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
3. – Si è costituito in giudizio , il quale ha allegato l'intervenuta CP_1
indipendenza economica di entrambi i figli maggiorenni e articolato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili
matrimonio contratto dai sig.ri ed con rito CP_1 Parte_1
concordatario, il giorno 10/09/1995, in Campagnano di Roma, atto n° 42, parte 2,
serie B Vol. 1 Uff. 1 e trascritto presso L'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Campagnano di Roma;
2) dichiarare e confermare che ciascuno dei coniugi
provvederà economicamente a sé stesso senza che nulla sia dovuto all'altro in
2 ragione dell'indipendenza economica di entrambi;
3) in ragione dell'età adulta e
dell'indipendenza economica dei figli della coppia non pronunciare alcuna
statuizione per il loro mantenimento. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
4. – Con ordinanza in data 30.6.2025, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22,
ult. comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Deve essere anzitutto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data della conclusione dell'accordo raggiunto a séguito di procedura di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 19.7.2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. – Nessuna disposizione deve essere assunta in ordine ad affidamento,
regime di frequentazione e collocazione prevalente dei figli nati dall'unione coniugale, entrambi maggiorenni.
3. – Costituisce questione controversa tra le parti la conseguita indipendenza economica del figlio maggiorenne , avendo parte Per_2
resistente dedotto che quegli “ha conseguito la laurea ed attualmente lavora
3 presso una pizzeria percependo 500 Euro mensili”, mentre parte ricorrente ha dedotto che il figlio, nato in data [...], è ancora studente universitario,
non economicamente indipendente.
Ebbene, merita sul punto osservare che la giurisprudenza di legittimità è
pervenuta ad una sistematica ricostruzione dei principi che nel nostro ordinamento regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, nonché il riparto del relativo onere probatorio, sia nelle cause aventi per oggetto la domanda di riconoscimento del ridetto mantenimento sia in quelle concernenti il permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore obbligato.
3.1. – Il Collegio ritiene di dare continuità ai condivisibili principi affermati dalla Corte di cassazione, alla cui stregua: “Nel concetto di
"indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto
occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile
dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a
consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge,
quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti
dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della
libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della
maggiore età. Tale la conclusione appare coerente, sul piano assiologico, con gli
artt. 1,4 e 30 Cost.: i primi due che proclamano - addirittura in cima ai principi
fondamentali della Repubblica - essere questa "fondata sul lavoro"; il terzo che
afferma il "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli",
secondo una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed
obbligo di mantenimento. Osservandosi dunque dalla dottrina, che si è occupata
ex professo dell'argomento, come, perché si dia un senso all'obbligo economico a
favore dei figli maggiorenni a carico dei genitori, ormai non più titolari di poteri
disciplinari e rappresentativi, tale obbligo necessariamente si correla alla concreta
condotta di impegno nella personale formazione, o, dove terminata, nella ricerca di
4 un impiego. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio dell'abuso del
diritto, o, meglio, ricorrendo alle clausole generali da tempo caratterizzanti il
nostro ordinamento, della buona fede oggettiva: il diritto al mantenimento del
figlio maggiorenne non può sorgere già "abusivo" o "di mala fede": onde, perché
esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia
il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di
controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta una
indipendenza economica. Al riguardo, questa Corte ha da tempo operato
condivisibili riferimenti ai principi predetti della "ragionevolezza", della
"normalità" e del divieto di abuso del diritto (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076;
nonché Cass. 1 febbraio 2016, n. 1858). Secondo il principio della
autoresponsabilità dei soggetti, più sopra richiamato. Non è dunque necessaria
una prescrizione legislativa, che, come da taluno in dottrina aveva auspicato, fissi
in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in
quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel
raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta
agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un
percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo
ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri
l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa
come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa
si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta
l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del
lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di
circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di
mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può
essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art.
315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle
5 proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché
convive con essa".” (così Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
3.2. – Riassuntivamente, alla stregua dei condivisi principi di legittimità,
tra le evenienze che giustificano il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo,
lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
3.3. – Quanto all'onere probatorio, la Corte di cassazione ha affermato: “Il
figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori
soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con
conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per
rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare
un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del
caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una
opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”(cfr. Cass. civ., Sez. 1,
ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 02).
6 3.4. – Ancora, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la Corte di cassazione ha recentemente osservato quanto segue: “La giurisprudenza
della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, che occorre ora
ribadire, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al
mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda,
così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da
parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere
curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o
tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti,
raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta,
necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento
ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o
vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere
conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e
fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo
difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o
disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti
solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va
altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima
sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia
stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a
carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un
eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista
una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova
risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età
appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto
abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva
7 del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo
adulto. E' opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali
principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio,
convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove
impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si
legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio
solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto
all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio
aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio
dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di
essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento
operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea
qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza 20/09/2023, n. 26875, sottolineato aggiunto).
3.5. – Da ultimo, merita osservare che il diritto del coniuge separato o divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, sia pure a tempo determinato, così dimostrando il raggiungimento di adeguate capacità
(cfr., ex aliis, Cass. civ. 16 maggio 2017 n. 12063, la quale ha aggiunto che il sopravvenire di circostanze ulteriori quali, ad esempio, il licenziamento,
non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno).
3.6. – Orbene, regolato e distribuito come sopra l'onere probatorio, nel caso di specie, a fronte delle circostanziate allegazioni di parte resistente circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne
, nonché circa l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea, Per_2
incombe sulla ricorrente, convivente con il figlio, l'onere di dimostrare che
8 , nato in data [...], necessiti ancora del contributo al Per_2
mantenimento previsto in sede di separazione.
3.7. – Detta dimostrazione non è stata fornita, non avendo parte ricorrente,
che non ha depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 cod. proc. civ.,
articolato alcuna istanza di prova costituenda né depositato documentazione idonea a comprovare quanto sul punto allegato.
3.8. – Deve conseguentemente disporsi la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre in sede Per_2
separativa, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3.9. – Deve invece disporsi la revoca del contributo al mantenimento del figlio , già posto a carico del padre, con decorrenza Per_1
dall'instaurazione del giudizio, attesa l'incontestata sua intervenuta indipendenza economica.
3.10. – Quanto alla decorrenza della revoca, infatti, alla luce della nota e consolidata giurisprudenza di legittimità, non può accogliersi un'istanza volta a stabilire una decorrenza della ridetta revoca anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio (cfr., ex multis, Cass.
civ. 283/2020, Cass. civ. n. 4224/2021 ove si legge: “la decisione del giudice
relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il
mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di
un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla
corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale
provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i
presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli
effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di
modificazione”).
9 4. – Non devono essere assunte ulteriori statuizioni, in mancanza di altre domande proposte dalle parti.
5. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Campagnano di Roma (RM), in data Parte_1 CP_1
10.9.1995;
- revoca il contributo al mantenimento di e , Persona_3 Persona_4
già posto a carico del padre, con le decorrenze di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campagnano di
Roma (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Campagnano di Roma, anno 1995,
parte II, serie A, numero 37) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione con ordinanza del
30.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Pio Mario Trocano Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Gabriele Colasanti CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con in Campagnano di Roma (RM) in data 10.9.1995, deducendo: CP_1
che le parti si sono separate mediante accordo raggiunto a séguito di procedura di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della
Repubblica in sede in data 19.7.2019; che dall'unione tra le parti sono nati i figli , il 15.5.1997, oggi economicamente indipendente e convivente Per_1
con la ricorrente, e , il 6.3.2002, oggi studente universitario e Per_2
convivente anch'egli con la madre.
2. – Parte ricorrente ha dunque articolato le seguenti conclusioni,
ricorrendo: “All'On.le Tribunale di Tivoli, affinché, previa fissazione
dell'udienza di com-parizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di
legge, voglia: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario con-tratto il 10/09/1995 e trascritto nel registro degli atti di
matrimonio del Co-mune di Campagnano di Roma al n° atto n. 37, parte 2, serie
A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campagnano di Roma
di proce-dere alla trascrizione del figlio;
2) disporre a carico del Sig. Per_1 CP_1
il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio di €
[...] Per_2
250,00 mensile in favore della ricorrente o di quella diversa somma ritenuta di
giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
3. – Si è costituito in giudizio , il quale ha allegato l'intervenuta CP_1
indipendenza economica di entrambi i figli maggiorenni e articolato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili
matrimonio contratto dai sig.ri ed con rito CP_1 Parte_1
concordatario, il giorno 10/09/1995, in Campagnano di Roma, atto n° 42, parte 2,
serie B Vol. 1 Uff. 1 e trascritto presso L'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Campagnano di Roma;
2) dichiarare e confermare che ciascuno dei coniugi
provvederà economicamente a sé stesso senza che nulla sia dovuto all'altro in
2 ragione dell'indipendenza economica di entrambi;
3) in ragione dell'età adulta e
dell'indipendenza economica dei figli della coppia non pronunciare alcuna
statuizione per il loro mantenimento. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
4. – Con ordinanza in data 30.6.2025, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22,
ult. comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Deve essere anzitutto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data della conclusione dell'accordo raggiunto a séguito di procedura di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 19.7.2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. – Nessuna disposizione deve essere assunta in ordine ad affidamento,
regime di frequentazione e collocazione prevalente dei figli nati dall'unione coniugale, entrambi maggiorenni.
3. – Costituisce questione controversa tra le parti la conseguita indipendenza economica del figlio maggiorenne , avendo parte Per_2
resistente dedotto che quegli “ha conseguito la laurea ed attualmente lavora
3 presso una pizzeria percependo 500 Euro mensili”, mentre parte ricorrente ha dedotto che il figlio, nato in data [...], è ancora studente universitario,
non economicamente indipendente.
Ebbene, merita sul punto osservare che la giurisprudenza di legittimità è
pervenuta ad una sistematica ricostruzione dei principi che nel nostro ordinamento regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, nonché il riparto del relativo onere probatorio, sia nelle cause aventi per oggetto la domanda di riconoscimento del ridetto mantenimento sia in quelle concernenti il permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore obbligato.
3.1. – Il Collegio ritiene di dare continuità ai condivisibili principi affermati dalla Corte di cassazione, alla cui stregua: “Nel concetto di
"indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto
occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile
dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a
consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge,
quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti
dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della
libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della
maggiore età. Tale la conclusione appare coerente, sul piano assiologico, con gli
artt. 1,4 e 30 Cost.: i primi due che proclamano - addirittura in cima ai principi
fondamentali della Repubblica - essere questa "fondata sul lavoro"; il terzo che
afferma il "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli",
secondo una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed
obbligo di mantenimento. Osservandosi dunque dalla dottrina, che si è occupata
ex professo dell'argomento, come, perché si dia un senso all'obbligo economico a
favore dei figli maggiorenni a carico dei genitori, ormai non più titolari di poteri
disciplinari e rappresentativi, tale obbligo necessariamente si correla alla concreta
condotta di impegno nella personale formazione, o, dove terminata, nella ricerca di
4 un impiego. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio dell'abuso del
diritto, o, meglio, ricorrendo alle clausole generali da tempo caratterizzanti il
nostro ordinamento, della buona fede oggettiva: il diritto al mantenimento del
figlio maggiorenne non può sorgere già "abusivo" o "di mala fede": onde, perché
esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia
il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di
controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta una
indipendenza economica. Al riguardo, questa Corte ha da tempo operato
condivisibili riferimenti ai principi predetti della "ragionevolezza", della
"normalità" e del divieto di abuso del diritto (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076;
nonché Cass. 1 febbraio 2016, n. 1858). Secondo il principio della
autoresponsabilità dei soggetti, più sopra richiamato. Non è dunque necessaria
una prescrizione legislativa, che, come da taluno in dottrina aveva auspicato, fissi
in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in
quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel
raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta
agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un
percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo
ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri
l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa
come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa
si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta
l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del
lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di
circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di
mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può
essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art.
315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle
5 proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché
convive con essa".” (così Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
3.2. – Riassuntivamente, alla stregua dei condivisi principi di legittimità,
tra le evenienze che giustificano il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo,
lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
3.3. – Quanto all'onere probatorio, la Corte di cassazione ha affermato: “Il
figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori
soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con
conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per
rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare
un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del
caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una
opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”(cfr. Cass. civ., Sez. 1,
ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 02).
6 3.4. – Ancora, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la Corte di cassazione ha recentemente osservato quanto segue: “La giurisprudenza
della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, che occorre ora
ribadire, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al
mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda,
così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da
parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere
curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o
tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti,
raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta,
necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento
ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o
vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere
conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e
fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo
difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o
disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti
solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va
altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima
sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia
stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a
carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un
eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista
una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova
risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età
appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto
abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva
7 del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo
adulto. E' opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali
principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio,
convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove
impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si
legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio
solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto
all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio
aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio
dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di
essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento
operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea
qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza 20/09/2023, n. 26875, sottolineato aggiunto).
3.5. – Da ultimo, merita osservare che il diritto del coniuge separato o divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, sia pure a tempo determinato, così dimostrando il raggiungimento di adeguate capacità
(cfr., ex aliis, Cass. civ. 16 maggio 2017 n. 12063, la quale ha aggiunto che il sopravvenire di circostanze ulteriori quali, ad esempio, il licenziamento,
non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno).
3.6. – Orbene, regolato e distribuito come sopra l'onere probatorio, nel caso di specie, a fronte delle circostanziate allegazioni di parte resistente circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne
, nonché circa l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea, Per_2
incombe sulla ricorrente, convivente con il figlio, l'onere di dimostrare che
8 , nato in data [...], necessiti ancora del contributo al Per_2
mantenimento previsto in sede di separazione.
3.7. – Detta dimostrazione non è stata fornita, non avendo parte ricorrente,
che non ha depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 cod. proc. civ.,
articolato alcuna istanza di prova costituenda né depositato documentazione idonea a comprovare quanto sul punto allegato.
3.8. – Deve conseguentemente disporsi la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre in sede Per_2
separativa, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3.9. – Deve invece disporsi la revoca del contributo al mantenimento del figlio , già posto a carico del padre, con decorrenza Per_1
dall'instaurazione del giudizio, attesa l'incontestata sua intervenuta indipendenza economica.
3.10. – Quanto alla decorrenza della revoca, infatti, alla luce della nota e consolidata giurisprudenza di legittimità, non può accogliersi un'istanza volta a stabilire una decorrenza della ridetta revoca anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio (cfr., ex multis, Cass.
civ. 283/2020, Cass. civ. n. 4224/2021 ove si legge: “la decisione del giudice
relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il
mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di
un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla
corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale
provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i
presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli
effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di
modificazione”).
9 4. – Non devono essere assunte ulteriori statuizioni, in mancanza di altre domande proposte dalle parti.
5. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Campagnano di Roma (RM), in data Parte_1 CP_1
10.9.1995;
- revoca il contributo al mantenimento di e , Persona_3 Persona_4
già posto a carico del padre, con le decorrenze di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campagnano di
Roma (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Campagnano di Roma, anno 1995,
parte II, serie A, numero 37) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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