Articolo 518 terdecies del Codice penale
Articolo 518 duodeciesArticolo 518 quaterdecies
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23 marzo 2022
Art. 518-terdecies

(( (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). )) ((Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.))
Entrata in vigore il 23 marzo 2022
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