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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16046 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 6296/2023del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 17/7/2025 e promosso da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Sorgentone, C.F. in forza di C.F._4 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma in via Lima 7 c/o Time for Business
ATTORI contro a socio unico, con sede legale in Conegliano (TV) - Via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 capitale sociale di €. 10.000,00= i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno e C.F. REA tv-426364, iscritta nell'elenco delle P.IVA_1 società veicolo tenuto ai sensi del Provvedimento della BA d'LI del 7 giugno 2017, al n.
35749.1 e per essa, quale mandataria, in forza di procura in data 14/12/2020 in autentica Notaio
di Milano, Rep. nn. 30.310/13.001 (registrata a Milano - DP I in data Persona_1
1 P.IVA_ 16/12/2020 al n. serie 1T), on sede legale in Milano - Bastioni Controparte_2 di Porta Nuova n. 19, capitale sociale €. 600.000,00= i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza e
Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, in persona del procuratore , nato a [...] il [...], domiciliato per l'incarico in Controparte_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, C.F. , in virtù di procura CodiceFiscale_5 conferita dall'amministratore delegato nato ad [...] il [...] con atto CP_4 notaio Milano l'8/3/2022, rep. 8698, racc. 5041, registrata in Milano il Persona_2
16.3.2022 al n. 26279 serie IT, in corso di pubblicazione sul Registro delle Imprese, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Alibrandi, C.F. , con studio C.F._6 in Milano, Viale Monte Nero n. 82, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
Controparte_5
CONVENUTE
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 ACCERTARE l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione alla garanzia omnibus per cui è causa in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90, dell'art.101 TFUE e dell'art. 81 Trattato CE, e quindi e per l'effetto;
2 ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale delle garanzie per cui è causa per violazione delle predette norme e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta decadenza delle convenute e per l'effetto;
3 DICHIARARE che gli attori nulla devono alle convenute in relazione alle suddette fideiussioni, ordinando alle convenute, ognuna per il periodo ove ha effettuato segnalazioni, la cancellazione del nominativo dell'attore quale fideiussore della debitrice principale dalla Centrale Rischi di BA d'LI e/o al SIC;
4. CONDANNARE le convenute in solido tra loro al risarcimento del danno conseguente la dedotta violazione antitrust, sia in termini di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore degli attori di € 14.417,00 cadauno il tutto oltre interessi almeno dal 14/10/2017 (decadenza ex art 1957 cc) ovvero, a quella diversa somma -maggiore o minore- ritenuta di Giustizia e che si chiede liquidata anche in via equitativa;
5. Con condanna delle convenute alle spese di causa da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario”
per la convenuta e, per essa, la mandataria “Voglia Controparte_1 Controparte_6 l'Ill.mo Tribunale iis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano - in via principale respingere integralmente le domande tutte svolte da parte attrice anche in vi istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per come esposto in narrativa;
2 Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18/1/2023 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società Parte_3 [...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_5 Controparte_7 chiedendo dichiararsi la nullità parziale, limitatamente alla clausola n. 6 di deroga all'art. 1957
c.c., delle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni presenti e future della
[...] verso la da Parte_4 Controparte_8 Pt_1
l'8/1/1996 fino alla concorrenza di lire seicentocinquanta milioni, importo
[...] progressivamente aumentato il 29/5/2003, il 23/7/2004 e, infine, il 23/6/2005 fino ad €
950.000,00, da il 6/11/1996 fino alla concorrenza di lire 650.000.000, importo Parte_5 progressivamente aumentato il 29/5/2003, il 23/7/2004 e infine il 23/6/2005 fino ad € 950.000,00
e il 4/9/1996 da fino alla concorrenza di lire 300.000.000, importo Parte_1 progressivamente aumentato in data 6/11/1996, 29/5/2003, 23/7/2004 e infine il 23/6/2005 fino ad € 950.000,00, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni e alla cancellazione della segnalazione del nominativo degli attori dalle banche dati.
Gli attori, premessa la legittimazione passiva di entrambe le convenute, poiché il credito azionato nei loro confronti, derivante dal saldo dei conti correnti n. 11969113 e n. 274 intestati alla erano stati ceduti dall' succeduta alla alla Parte_4 Controparte_5 CP_8
che ne aveva invocato il pagamento con comunicazione del 19/10/2021, Controparte_1 esponeva che la BA d'LI aveva ritenuto che le clausole di reviviscenza, di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, se applicate in modo uniforme, violano la concorrenza, in quanto limitano la possibilità per i fideiussori di stipulare contratti con condizioni a sé più favorevoli, con conseguente violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990 e che la Suprema Corte, intervenuta ex professo a sezioni unite, aveva dichiarato la nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, dei contratti attuativi della suddetta intesa illecita.
Gli attori invocavano, dunque, la decadenza delle convenute dalle garanzie sopra menzionate per l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e concludevano come in epigrafe.
3 2. Con comparsa del 23/5/2023 si costituiva in giudizio la tramite la mandataria Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via Controparte_6 pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale Ordinario di
Milano, giusta la deroga convenzionale alla competenza prevista dall'art. 16 della fideiussione, specificamente approvata dalla controparte.
Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande avversarie relative o aventi incidenza sul credito ceduto, stante la sua qualità di cessionaria dei crediti, poiché, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, in forza di contratto di cessione dei crediti concluso con l' per cui non era Controparte_5 succeduta nelle eventuali passività derivanti dai rapporti garantiti.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccependo: che la giurisprudenza aveva predicato la nullità parziale e non totale delle fideiussioni omnibus stipulate in conformità del modello predisposto dall'ABI; la non applicabilità del termine previsto dall'art. 1957 c.c., essendo le fideiussioni munite della clausola dell'obbligo di pagamento dei garanti a prima richiesta e del mantenimento delle garanzie fino all'estinzione dei debiti principali e avendo la banca inviato ai garanti e alla debitrice principale la diffida ad adempiere il 13/4/2017; la mancata allegazione e prova dei danni pretesi dalla controparte.
3. Esperiti gli incombenti preliminari e assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la parte attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., contestava le avverse eccezioni di incompetenza per territorio e di carenza di legittimazione passiva, insistendo, quindi, nelle conclusioni rassegnate.
In seguito, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17/7/2025 la causa era rimessa in decisione.
***
5. Deve dichiararsi la contumacia dell' che, sebbene ritualmente citata a Controparte_5 comparire, non si è costituita in giudizio.
Sussiste la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale
Ordinario di Roma in ordine alle domande di nullità – totale o parziale - delle fideiussioni omnibus riproduttive del contenuto dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
4 E' priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Controparte_1 costituitasi tramite la mandataria non essendo stato previsto il foro esclusivo Controparte_6 di Milano dall'art. 16 delle fideiussioni prestate dagli attori.
Per consolidata giurisprudenza, nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausola derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo;
tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (cfr. Cass. civ. n. 15219 del 05/07/2007).
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 39 c.p.c., non essendo stata proposta da parte degli odierni attori, nel procedimento iscritto al N.R.G. 30375/2017 pendente avanti al Tribunale
Ordinario di Milano, domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni da loro prestate per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, ma, come emerge dalla sentenza emessa in primo grado il 12/5/2021, in quel giudizio la questione era stata posta in via di mera eccezione.
Non vi è prova, inoltre, che la citata sentenza sia passata in giudicato e che, quindi, le statuizioni ivi pronunziate coprano il dedotto e il deducibile in ordine alle questioni sottese alle domande proposte nella presente causa.
E' parzialmente fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
tramite la mandataria poiché quest'ultima, essendo succeduta CP_1 Controparte_6 all' in forza del contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e Controparte_5
7.1 della Legge 130 del 30 aprile 1999, stipulato il 10/12/2020, di cui è stato dato avviso pubblicato nella G.U.R.I. parte seconda, n. 145 del 12/12/2020, non risponde dei danni asseritamente subiti a causa della violazione della disciplina in materia di antitrust.
E' legittimata passiva, invece, in ordine alla domanda di nullità della fideiussione in oggetto, di cui è attuale beneficiaria in qualità di cessionaria dei crediti garantiti.
6. Nel merito, le domande attoree di nullità sono infondate.
Risulta per tabulas che gli attori hanno prestato fideiussioni a garanzia delle obbligazioni presenti e future della verso la Parte_4 Controparte_8
in particolare, l'8/1/1996 fino alla concorrenza di lire
[...] Parte_1 seicentocinquanta milioni, importo progressivamente aumentato il 29/5/2003, il 23/7/2004 e infine il 23/6/2005 fino ad € 950.000,00, il 6/11/1996 fino alla concorrenza di Parte_5
5 lire 650.000.000, importo progressivamente aumentato il 29/5/2003, il 23/7/2004 e infine il
23/6/2005 fino ad € 950.000,00 e il 4/9/1996 fino alla concorrenza di lire Parte_1
300.000.000, importo progressivamente aumentato il 6/11/1996, il 29/5/2003, il 23/7/2004 e infine il 23/6/2005 fino ad € 950.000,00.
Trattasi, dunque, di fideiussioni risalenti a data anteriore non soltanto al provvedimento n.
55/2005 emesso dalla BA d'LI il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla BA d'LI in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la BA d'LI intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Non rileva, infatti, la circostanza che le originarie fideiussioni siano state successivamente integrate anche in data successiva all'inizio dell'istruttoria compiuta dalla BA d'LI e al provvedimento n. 55/2005, poiché si è trattato di variazioni che hanno portato ad un mero aumento del massimale garantito, senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali ed in particolare delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione in contestazione.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e la parte non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale alla data in cui è stata prestata la fideiussione in oggetto vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque delle clausole in contestazione.
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
6 Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della BA d'LI, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della BA d'LI n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della BA d'LI, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della BA d'LI n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_9 Controparte_10
[...] Controparte_11
, Controparte_12 Controparte_13 onfconsumatori), Controparte_14 Controparte_15
Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Parte Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la BA d'LI ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con Parte lettera pervenuta l'11/7/2003, l' a trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la BA d'LI – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E' pertanto evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla BA d'LI, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della BA d'LI ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n.
287/1990: non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno
7 spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione su cui si controverte.
Ebbene, non avendo la parte attrice fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, la domanda di nullità del contratto va disattesa.
Si rileva, in particolare, che la produzione documentale attorea non è idonea a comprovare le deduzioni attoree, non potendosi trarre dalle fideiussioni prodotte, che riproducono la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'esistenza di un'intesa a monte in tal senso tra gli istituti di credito.
Non rileva al riguardo neanche il provvedimento della BA d'LI prodotto dalla parte attrice e risalente al 1994, in cui non si afferma l'esistenza di un'intesa illecita sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., posto che l'Autorità di vigilanza ha segnalato alcune clausole distorsive della concorrenza, avendo peraltro disposto l'adozione, da parte dell'ABI, di modifiche alle NBU ritenute lesive dell'art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/1990.
La domanda attorea di nullità parziale delle fideiussioni de quibus è, dunque, infondata.
Ne consegue il rigetto delle altre domande attoree di condanna delle convenute alla cancellazione della segnalazione dei nominativi degli attori dalle banche dati e di risarcimento dei danni.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di
8 conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte attrice verso la convenuta costituita.
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 18/1/2023 da e avverso le società Parte_1 Parte_2 Parte_3 costituitasi tramite la mandataria e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso le società costituitasi tramite la mandataria e Controparte_7 Controparte_6
Controparte_5
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla costituitasi tramite Controparte_7 la mandataria delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso Controparte_6 professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 6296/2023del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 17/7/2025 e promosso da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Sorgentone, C.F. in forza di C.F._4 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma in via Lima 7 c/o Time for Business
ATTORI contro a socio unico, con sede legale in Conegliano (TV) - Via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 capitale sociale di €. 10.000,00= i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno e C.F. REA tv-426364, iscritta nell'elenco delle P.IVA_1 società veicolo tenuto ai sensi del Provvedimento della BA d'LI del 7 giugno 2017, al n.
35749.1 e per essa, quale mandataria, in forza di procura in data 14/12/2020 in autentica Notaio
di Milano, Rep. nn. 30.310/13.001 (registrata a Milano - DP I in data Persona_1
1 P.IVA_ 16/12/2020 al n. serie 1T), on sede legale in Milano - Bastioni Controparte_2 di Porta Nuova n. 19, capitale sociale €. 600.000,00= i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza e
Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, in persona del procuratore , nato a [...] il [...], domiciliato per l'incarico in Controparte_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, C.F. , in virtù di procura CodiceFiscale_5 conferita dall'amministratore delegato nato ad [...] il [...] con atto CP_4 notaio Milano l'8/3/2022, rep. 8698, racc. 5041, registrata in Milano il Persona_2
16.3.2022 al n. 26279 serie IT, in corso di pubblicazione sul Registro delle Imprese, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Alibrandi, C.F. , con studio C.F._6 in Milano, Viale Monte Nero n. 82, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
Controparte_5
CONVENUTE
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 ACCERTARE l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione alla garanzia omnibus per cui è causa in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90, dell'art.101 TFUE e dell'art. 81 Trattato CE, e quindi e per l'effetto;
2 ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale delle garanzie per cui è causa per violazione delle predette norme e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta decadenza delle convenute e per l'effetto;
3 DICHIARARE che gli attori nulla devono alle convenute in relazione alle suddette fideiussioni, ordinando alle convenute, ognuna per il periodo ove ha effettuato segnalazioni, la cancellazione del nominativo dell'attore quale fideiussore della debitrice principale dalla Centrale Rischi di BA d'LI e/o al SIC;
4. CONDANNARE le convenute in solido tra loro al risarcimento del danno conseguente la dedotta violazione antitrust, sia in termini di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore degli attori di € 14.417,00 cadauno il tutto oltre interessi almeno dal 14/10/2017 (decadenza ex art 1957 cc) ovvero, a quella diversa somma -maggiore o minore- ritenuta di Giustizia e che si chiede liquidata anche in via equitativa;
5. Con condanna delle convenute alle spese di causa da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario”
per la convenuta e, per essa, la mandataria “Voglia Controparte_1 Controparte_6 l'Ill.mo Tribunale iis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano - in via principale respingere integralmente le domande tutte svolte da parte attrice anche in vi istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per come esposto in narrativa;
2 Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18/1/2023 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società Parte_3 [...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_5 Controparte_7 chiedendo dichiararsi la nullità parziale, limitatamente alla clausola n. 6 di deroga all'art. 1957
c.c., delle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni presenti e future della
[...] verso la da Parte_4 Controparte_8 Pt_1
l'8/1/1996 fino alla concorrenza di lire seicentocinquanta milioni, importo
[...] progressivamente aumentato il 29/5/2003, il 23/7/2004 e, infine, il 23/6/2005 fino ad €
950.000,00, da il 6/11/1996 fino alla concorrenza di lire 650.000.000, importo Parte_5 progressivamente aumentato il 29/5/2003, il 23/7/2004 e infine il 23/6/2005 fino ad € 950.000,00
e il 4/9/1996 da fino alla concorrenza di lire 300.000.000, importo Parte_1 progressivamente aumentato in data 6/11/1996, 29/5/2003, 23/7/2004 e infine il 23/6/2005 fino ad € 950.000,00, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni e alla cancellazione della segnalazione del nominativo degli attori dalle banche dati.
Gli attori, premessa la legittimazione passiva di entrambe le convenute, poiché il credito azionato nei loro confronti, derivante dal saldo dei conti correnti n. 11969113 e n. 274 intestati alla erano stati ceduti dall' succeduta alla alla Parte_4 Controparte_5 CP_8
che ne aveva invocato il pagamento con comunicazione del 19/10/2021, Controparte_1 esponeva che la BA d'LI aveva ritenuto che le clausole di reviviscenza, di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, se applicate in modo uniforme, violano la concorrenza, in quanto limitano la possibilità per i fideiussori di stipulare contratti con condizioni a sé più favorevoli, con conseguente violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990 e che la Suprema Corte, intervenuta ex professo a sezioni unite, aveva dichiarato la nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, dei contratti attuativi della suddetta intesa illecita.
Gli attori invocavano, dunque, la decadenza delle convenute dalle garanzie sopra menzionate per l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e concludevano come in epigrafe.
3 2. Con comparsa del 23/5/2023 si costituiva in giudizio la tramite la mandataria Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via Controparte_6 pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale Ordinario di
Milano, giusta la deroga convenzionale alla competenza prevista dall'art. 16 della fideiussione, specificamente approvata dalla controparte.
Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande avversarie relative o aventi incidenza sul credito ceduto, stante la sua qualità di cessionaria dei crediti, poiché, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, in forza di contratto di cessione dei crediti concluso con l' per cui non era Controparte_5 succeduta nelle eventuali passività derivanti dai rapporti garantiti.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccependo: che la giurisprudenza aveva predicato la nullità parziale e non totale delle fideiussioni omnibus stipulate in conformità del modello predisposto dall'ABI; la non applicabilità del termine previsto dall'art. 1957 c.c., essendo le fideiussioni munite della clausola dell'obbligo di pagamento dei garanti a prima richiesta e del mantenimento delle garanzie fino all'estinzione dei debiti principali e avendo la banca inviato ai garanti e alla debitrice principale la diffida ad adempiere il 13/4/2017; la mancata allegazione e prova dei danni pretesi dalla controparte.
3. Esperiti gli incombenti preliminari e assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la parte attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., contestava le avverse eccezioni di incompetenza per territorio e di carenza di legittimazione passiva, insistendo, quindi, nelle conclusioni rassegnate.
In seguito, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17/7/2025 la causa era rimessa in decisione.
***
5. Deve dichiararsi la contumacia dell' che, sebbene ritualmente citata a Controparte_5 comparire, non si è costituita in giudizio.
Sussiste la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale
Ordinario di Roma in ordine alle domande di nullità – totale o parziale - delle fideiussioni omnibus riproduttive del contenuto dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
4 E' priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Controparte_1 costituitasi tramite la mandataria non essendo stato previsto il foro esclusivo Controparte_6 di Milano dall'art. 16 delle fideiussioni prestate dagli attori.
Per consolidata giurisprudenza, nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausola derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo;
tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (cfr. Cass. civ. n. 15219 del 05/07/2007).
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 39 c.p.c., non essendo stata proposta da parte degli odierni attori, nel procedimento iscritto al N.R.G. 30375/2017 pendente avanti al Tribunale
Ordinario di Milano, domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni da loro prestate per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, ma, come emerge dalla sentenza emessa in primo grado il 12/5/2021, in quel giudizio la questione era stata posta in via di mera eccezione.
Non vi è prova, inoltre, che la citata sentenza sia passata in giudicato e che, quindi, le statuizioni ivi pronunziate coprano il dedotto e il deducibile in ordine alle questioni sottese alle domande proposte nella presente causa.
E' parzialmente fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
tramite la mandataria poiché quest'ultima, essendo succeduta CP_1 Controparte_6 all' in forza del contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e Controparte_5
7.1 della Legge 130 del 30 aprile 1999, stipulato il 10/12/2020, di cui è stato dato avviso pubblicato nella G.U.R.I. parte seconda, n. 145 del 12/12/2020, non risponde dei danni asseritamente subiti a causa della violazione della disciplina in materia di antitrust.
E' legittimata passiva, invece, in ordine alla domanda di nullità della fideiussione in oggetto, di cui è attuale beneficiaria in qualità di cessionaria dei crediti garantiti.
6. Nel merito, le domande attoree di nullità sono infondate.
Risulta per tabulas che gli attori hanno prestato fideiussioni a garanzia delle obbligazioni presenti e future della verso la Parte_4 Controparte_8
in particolare, l'8/1/1996 fino alla concorrenza di lire
[...] Parte_1 seicentocinquanta milioni, importo progressivamente aumentato il 29/5/2003, il 23/7/2004 e infine il 23/6/2005 fino ad € 950.000,00, il 6/11/1996 fino alla concorrenza di Parte_5
5 lire 650.000.000, importo progressivamente aumentato il 29/5/2003, il 23/7/2004 e infine il
23/6/2005 fino ad € 950.000,00 e il 4/9/1996 fino alla concorrenza di lire Parte_1
300.000.000, importo progressivamente aumentato il 6/11/1996, il 29/5/2003, il 23/7/2004 e infine il 23/6/2005 fino ad € 950.000,00.
Trattasi, dunque, di fideiussioni risalenti a data anteriore non soltanto al provvedimento n.
55/2005 emesso dalla BA d'LI il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla BA d'LI in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la BA d'LI intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Non rileva, infatti, la circostanza che le originarie fideiussioni siano state successivamente integrate anche in data successiva all'inizio dell'istruttoria compiuta dalla BA d'LI e al provvedimento n. 55/2005, poiché si è trattato di variazioni che hanno portato ad un mero aumento del massimale garantito, senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali ed in particolare delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione in contestazione.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e la parte non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale alla data in cui è stata prestata la fideiussione in oggetto vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque delle clausole in contestazione.
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
6 Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della BA d'LI, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della BA d'LI n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della BA d'LI, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della BA d'LI n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_9 Controparte_10
[...] Controparte_11
, Controparte_12 Controparte_13 onfconsumatori), Controparte_14 Controparte_15
Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Parte Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la BA d'LI ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con Parte lettera pervenuta l'11/7/2003, l' a trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la BA d'LI – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E' pertanto evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla BA d'LI, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della BA d'LI ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n.
287/1990: non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno
7 spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione su cui si controverte.
Ebbene, non avendo la parte attrice fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, la domanda di nullità del contratto va disattesa.
Si rileva, in particolare, che la produzione documentale attorea non è idonea a comprovare le deduzioni attoree, non potendosi trarre dalle fideiussioni prodotte, che riproducono la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'esistenza di un'intesa a monte in tal senso tra gli istituti di credito.
Non rileva al riguardo neanche il provvedimento della BA d'LI prodotto dalla parte attrice e risalente al 1994, in cui non si afferma l'esistenza di un'intesa illecita sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., posto che l'Autorità di vigilanza ha segnalato alcune clausole distorsive della concorrenza, avendo peraltro disposto l'adozione, da parte dell'ABI, di modifiche alle NBU ritenute lesive dell'art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/1990.
La domanda attorea di nullità parziale delle fideiussioni de quibus è, dunque, infondata.
Ne consegue il rigetto delle altre domande attoree di condanna delle convenute alla cancellazione della segnalazione dei nominativi degli attori dalle banche dati e di risarcimento dei danni.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di
8 conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte attrice verso la convenuta costituita.
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 18/1/2023 da e avverso le società Parte_1 Parte_2 Parte_3 costituitasi tramite la mandataria e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso le società costituitasi tramite la mandataria e Controparte_7 Controparte_6
Controparte_5
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla costituitasi tramite Controparte_7 la mandataria delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso Controparte_6 professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
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