Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Il potere concesso dall'art. 47 legge fall. al giudice delegato di attribuire al fallito un sussidio a titolo di alimenti pone il fallito stesso in una situazione giuridica direttamente tutelata dall'ordinamento e qualificabile come diritto soggettivo, radicato nel principio solidaristico dell'art. 2 Costituzione L'azionabilità di tale diritto non è assoluta, ma richiede la verifica di due presupposti: che al fallito vengano a mancare i mezzi di sussistenza e che nella massa attiva vi siano disponibilità economiche sufficienti per far fronte al pagamento del sussidio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA RI LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEOPOLDO NOBILI 11, presso l'avvocato M. MACCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO SORRENTINO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO AM AR;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di COSENZA, Sezione Fallimentare, depositata il 05/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Nel 1995 il tribunale di ZA dichiarò il fallimento del dott. MA AR, farmacista in NE Crati (CS).
Il dott. AR chiese al giudice delegato la concessione di un assegno alimentare ai sensi dell'art. 47 della legge fallimentare. Tale assegno fu concesso nel luglio 1995 e fu pagato dal curatore con discreta regolarità (come si deduce in ricorso) fino al gennaio del 1996, epoca nella quale - sempre secondo quanto si espone in ricorso - fu sospesa ogni forma di versamento.
Il 25 giugno 1996 il fallito chiese al giudice delegato di ordinare al curatore il versamento immediato degli arretrati nonché di disporre la revoca dello stesso curatore. Ma il giudice, con provvedimento del 17 luglio 1996, respinse l'istanza del dott. AR, revocando altresì il decreto di concessione dell'assegno alimentare.
Il 2 dicembre 1996 la signora MA RM NE, moglie del dott. AR, previa autorizzazione del giudice tutelare per i due figli minori, chiese al giudice delegato la concessione di un assegno alimentare per essa NE e per i minori, nonché il pagamento degli arretrati, ma la domanda fu respinta con decreto depositato il 14 febbraio 1997. La signora NE propose reclamo al tribunale, il quale lo rigettò con provvedimento depositato il 5 maggio 1997, considerando:
Che in materia fallimentare la partecipazione del giudice delegato, anche quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide su reclami contro provvedimenti del medesimo giudice delegato trova la sua ragione nel principio di concentrazione processuale di ogni controversia presso gli organi del fallimento e nella particolare posizione di detto giudice delegato, onde non è ravvisabile violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art.51, n. 4, c.p.c.;
Che la richiesta di revoca del curatore era inammissibile, perché essa non aveva costituito oggetto del decreto adottato dal giudice delegato (mentre l'ambito del reclamo era circoscritto all'oggetto del provvedimento impugnato) e perché proveniente da persona (moglie del fallito) non legittimata ad intervenire nella procedura concorsuale;
Che il fallito e la sua famiglia vantavano non alà un diritto soggettivo agli alimenti, bensì un interesse legittimo, sicché in ordine alla relativa richiesta il giudice delegato aveva un ampio potere discrezionale;
Che, nel caso in esame, il giudice delegato aveva adeguatamente motivato il suo diniego facendo presente che l'ufficio fallimentare aveva già deciso in maniera irrevocabile sulla richiesta di alimenti in favore del fallito e della sua famiglia e che l'ostacolo della definitività di tale provvedimento non poteva essere superato tramite la presentazione della medesima istanza, basata sugli stessi presupposti e senza che fosse intervenuto un mutamento delle situazioni di fatto, da parte di altro componente della famiglia. Contro il decreto del tribunale la signora NE ha proposto ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi.
La curatela del fallimento AR MA, in persona del curatore avv. Giovanni Caporale, non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente prospetta un vizio nella composizione del collegio che emise il provvedimento impugnato (inesattamente denominato ordinanza, mentre si tratta di decreto, ex art. 26 comma secondo L.F., come natura di decreto aveva il provvedimento del giudice delegato, ex art. 25, ultimo comma L.F.), richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale in materia penale (con riguardo all'art. 34 c.p.p.). In particolare, la ricorrente sostiene che il giudice, il quale abbia deciso su una controversia, non può essere validamente presente in altro organo chiamato a pronunziare su una domanda che impugna una decisione dello stesso giudice.
Con il secondo motivo la NE afferma che il tribunale (come prima il curatore) avrebbe esaminato la domanda soltanto in modo parziale, trascurando di considerare che, se il decreto del giudice delegato emesso nel luglio 1996 (col quale era stato revocato l'assegno alimentare) non era stato impugnato, neppure il decreto di concessione dell'assegno medesimo aveva costituito oggetto di valida impugnazione. Sarebbe stata, quindi, posta in essere una violazione del diritto del fallito, perché l'art. 47 della L.F. stabilirebbe una facoltà del giudice delegato nella concessione dell'assegno, il quale però, una volta attribuito, diventerebbe un diritto per il fallito medesimo, revocabile nelle forme di legge e non abusivamente ad opera del curatore, in assenza di qualsiasi autorizzazione. Sarebbe, quindi, errata l'affermazione del decreto impugnato, secondo cui il fallito e la sua famiglia vanterebbero non già un diritto soggettivo bensì un interesse legittimo.
Con il terzo mezzo la ricorrente denunzia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice delegato nel ritenere, col provvedimento del 12 febbraio 1997, che l'istanza di essa NE fosse stata irrevocabilmente decisa. Invece, la pronunzia adottata dal tribunale il 13 novembre 1996 non avrebbe deciso il merito della domanda, limitandosi a cogliere, soltanto un vizio di forma che non farebbe venir meno il diritto della parte a sanarlo con la proposizione di una nuova domanda.
Con il quarto mezzo la ricorrente sostiene che i decreti e le ordinanze emesse "dai preposti al merito" non produrrebbero mai effetti ex tunc. La disciplina generale del decreto civile non ne ammetterebbe la revocabilità o l'impugnabilità.
In particolare, la legge fallimentare (art. 26) stabilirebbe che contro i decreti del giudice delegato possa essere proposto reclamo al tribunale, ma nella specie il curatore mai avrebbe proposto reclamo contro il decreto di concessione del beneficio. Lo stesso curatore, tuttavia, avrebbe ritenuto quel decreto nullo ab origine e il giudice delegato, con F ordinanza (recte: decreto) del 27 settembre 1996, avrebbe condiviso una simile impostazione, poi avallata dal tribunale.
Con il quinto mezzo, infine, la ricorrente si duole per il fatto che il tribunale non abbia ravvisato alcun comportamento censurabile nella condotta del curatore (sospensione del versamento dell'assegno senza alcuna autorizzazione).
Il ricorso - che si colloca nel quadro dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione - deve essere dichiarato inammissibile,
In primo luogo, nessun vizio è ravvisabile nella composizione del collegio che emise il provvedimento in questa sede impugnato. Proprio la Corte costituzionale, con la recente sentenza depositata il 6 novembre 1998 n. 363, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51 n. 4 c.p.c. e degli artt. 23, 25 n. 1 e 26 della legge fallimentare, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il giudice delle leggi, muovendo dalla peculiarità della disciplina fallimentare, ha qualificato il reclamo ex art. 26 cit. come un momento dell'iter della procedura concorsuale, caratterizzata da speciali esigenze di continuità, delle quali il giudice delegato è sostanzialmente il garante. In funzione di tale ruolo viene previsto dall'art. 25 n. 1 L.F. il permanente rapporto che lega il detto giudice al collegio attraverso l'obbligo di riferire ad esso su ogni affare per il quale sia richiesto un provvedimento del collegio medesimo. Inoltre, nel processo fallimentare, anche per la spiccata rilevanza pubblicistica dell'istituto del fallimento, trova un'accentuazione particolare il principio di concentrazione di ogni controversia presso gli organi del fallimento stesso. Il che determina collegamenti ed interferenze processuali inevitabili, perciò non rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità. Il giudice delegato, attraverso la molteplicità dei suoi poteri, assicura la rapidità e continuità delle fasi processuali, grazie alla presumibile compiutezza della sua conoscenza di fatti, rapporti e situazioni soggettive ed oggettive della procedura, conoscenza che non può andare dispersa e che deve rapportarsi in modo costante e diretto con il tribunale fallimentare. In tale prospettiva - prosegue la Corte delle leggi - appare evidente come dalla unità funzionale della complessa figura del giudice delegato non sia dato scorporare singoli profili, perché un'operazione siffatta, che verrebbe ad incidere profondamente nella struttura del processo fallimentare, non può non essere riservata al legislatore.
Alla stregua di codesti principi, che sono da condividere, deve ritenersi conforme a diritto la composizione del collegio che emise il provvedimento qui impugnato.
Ciò chiarito, prima di affrontare lo specifico thema decidendi sembra opportuno premettere alcune considerazioni generali in ordine all'istituto previsto dall'art. 47 L. F.
Questa corte non ignora che, secondo l'opinione prevalente in dottrina, il fallito non vanta un diritto soggettivo al sussidio alimentare, che è concesso soltanto a giudizio discrezionale del giudice delegato. Tale orientamento è basato sulla lettera della legge (il giudice "può" concedere) e sul principio alla stregua del quale di regola i beni non vanno distratti dalla massa attiva per fini estranei a quelli dell'esecuzione concorsuale. Anche ad avviso della giurisprudenza (nelle non frequenti occasioni in cui ha affrontato il tema) la concessione del sussidio ex art. 47 primo comma L. fall. sarebbe rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi (v. Cass., 14 agosto 1996, n. 7564; 20 giugno 1962, n. 1589; 30 giugno 1959, n. 2070). Il suddetto orientamento, tuttavia, al collegio non appare persuasivo. Infatti, se è vero che - come pure la dottrina ha rimarcato - il potere concesso al giudice delegato (sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito) di attribuire al fallito un sussidio a titolo di alimenti poggia sulla consapevolezza del legislatore che, sovente, il fallimento determina per il fallito e per la sua famiglia una situazione di indigenza tale da minarne le esigenze vitali, non può poi sostenersi che la concessione del sussidio medesimo resti affidata ad una graziosa elargizione dell'ufficio fallimentare. Quando vengono in rilievo le esigenze vitali di un soggetto e dei suoi familiari, non può più parlarsi di mera e discrezionale concessione, ma si è in presenza di una situazione giuridica direttamente tutelata dall'ordinamento e, quindi, di un diritto soggettivo radicato nel principio solidaristico espresso nell'art. 2 della Costituzione. L'azionabilità di tale diritto non è assoluta, ma deve confrontarsi con la situazione concreta e richiede, segnatamente, la verifica di due presupposti. Il primo è stabilito dallo stesso art. 47 primo comma L.F., e si traduce nella circostanza che al fallito vengano a mancare i mezzi di sussistenza. Il secondo riguarda l'esistenza nella massa attiva di disponibilità economiche sufficienti per far fronte al pagamento del sussidio. Il potere valutativo del giudice delegato deve esercitarsi sulla verifica dell'esistenza di questi presupposti, anche al fini della determinazione del quantum dell'assegno, sulla loro durata nel tempo, sull'eventuale sopravvenienza di fatti idonei a modificare la situazione e quindi il provvedimento adottato. Ma, qualora detta verifica si concluda positivamente per l'istante, non può negarsi alla situazione giuridica di costui la consistenza di diritto soggettivo, in quanto l'interesse giuridicamente protetto concerne un'esigenza vitale del fallito e dei suoi familiari (a carico del fallito medesimo), al quali, del resto, non a caso si riconosce la legittimazione diretta a richiedere l'assegno alimentare.
In tali sensi, dunque, si deve correggere la motivazione del provvedimento impugnato (nell'esercizio del potere attribuito a questa corte dall'art. 384 comma secondo c.p.c.), nella parte in cui afferma che il fallito e la sua famiglia non vanterebbero un diritto soggettivo agli alimenti, bensì un interesse legittimo. Tanto premesso, si deve però osservare che - con il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso - la NE muove doglianze che attengono prevalentemente al procedimento iniziale, introdotto dal dott. AR, nel cui ambito fu prima concesso e poi revocato l'assegno alimentare. Si tratta, tuttavia, di un procedimento al quale l'attuale ricorrente rimase estranea e che non può formare oggetto di critica (per asserite violazioni dei diritti del fallito) in questa sede, nella quale il thema decidendi è circoscritto all'esame del decreto del tribunale di ZA (datato 30 aprile 1997 e depositato il 5 maggio successivo), emesso nel procedimento iniziato su istanza della NE in data 2 dicembre 1996. In tale procedimento quest'ultima avrebbe dovuto far valere la situazione giuridica propria e dei figli minori, allegando e dimostrando la sussistenza dei presupposti idonei a giustificare la concessione del sussidio ex art. 47 della legge fallimentare. Invece, il ricorso risulta imperniato su una serie di doglianze, dirette a censurare l'operato del curatore e del giudice delegato in ordine alla revoca del sussidio concesso al fallito e alla sua decorrenza, doglianze che avrebbe potuto muovere lo stesso fallito (nei termini e nei modi di legge) ma non l'odierna ricorrente.
Vero è che è inesatta l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il giudice delegato, col decreto depositato il 14 febbraio 1997, avrebbe adeguatamente motivato il proprio diniego, facendo presente che l'ufficio fallimentare aveva già deciso in maniera irrevocabile sulla richiesta di alimenti in favore del fallito e della sua famiglia. Ed è inesatta appunto perché non si sarebbe dovuto considerare quanto aveva formato oggetto del (diverso) procedimento instaurato dal fallito, ma si sarebbe dovuta valutare la posizione giuridica dedotta in causa dalla NE in proprio e nella qualità.
Ma il tribunale ha anche aggiunto che "l'ostacolo della definitività di tale ,provvedimento non può essere superato dalla presentazione della medesima istanza, fondata sugli stessi presupposti e senza che sia intervenuto un mutamento delle situazioni di fatto, da parte di altro componente della famiglia". Con tale rilievo, che costituisce un'autonoma ratio decidendi, i giudici di merito hanno inteso porre in luce che la reclamante (NE MA RM, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figli minori, come risulta dal reclamo depositato l'8 marzo 1997) non aveva fatto valere una propria posizione giuridica ma aveva riproposto quanto già aveva costituito oggetto del procedimento introdotto dal fallito. Ed in effetti il contenuto dell'impugnazione all'esame di questa corte conforta il suddetto rilievo del provvedimento impugnato. La ricorrente lamenta asserite violazioni dei diritti del fallito o presunte irritualità del comportamento del curatore o dell'altra procedura, ma nulla deduce (seppur nei limiti consentiti dal ricorso straordinario ex art. 111 Cost.) per sostenere violazioni della legge sostanziale o processuale, riflettenti la posizione giuridica sua e dei figli, in ordine alla sussistenza dei presupposti per riconoscere a lei un sussidio nel quadro dell'art. 47 L.F.
Quanto al quinto motivo, esso si traduce in una generica doglianza per il fatto che il tribunale non avrebbe ravvisato comportamenti censurabili del curatore;
ma si tratta di una censura che non può avere ingresso in questa sede, perché relativa ad un apprezzamento riservato al giudici di merito e non discutibile in sede di legittimità.
Dalle esposte considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese del giudizio di cassazione, perché il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999