Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3518
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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Il potere concesso dall'art. 47 legge fall. al giudice delegato di attribuire al fallito un sussidio a titolo di alimenti pone il fallito stesso in una situazione giuridica direttamente tutelata dall'ordinamento e qualificabile come diritto soggettivo, radicato nel principio solidaristico dell'art. 2 Costituzione L'azionabilità di tale diritto non è assoluta, ma richiede la verifica di due presupposti: che al fallito vengano a mancare i mezzi di sussistenza e che nella massa attiva vi siano disponibilità economiche sufficienti per far fronte al pagamento del sussidio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3518
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3518
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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