Sentenza 28 marzo 2001
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- 1. Matrimonio, nullità, tradimento prematrimoniale, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 agosto 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO044 87 /0 1 REPUBBLICAREPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Oggetto pagamento di SEZIONE TERZA CIVILE indennità amm Litive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17646/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 9613 Dott. Italo PURCARO Consigliere 1529 Rep. Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Ud. 06/11/00 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CONTES SENTENZA sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE MAZZAVILLANI TERZO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L3000 28 MAR 2001 PIAZZALE DEGLI EROI 16, presso lo studio dell'avvocato RIGOLI PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TARONI MAURIZIO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. R. . - ricorrente per diritti L. 3000 contro il 28.03.21 IL CANCELLIERE POLARIS ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in EVARIE DCV ROMA VIA MASSIMI 94/4, presso lo studio dell'avvocato PIGNATARO FRANCESCO PAOLO, che la difende unitamente all'avvocato MOLLAME RICCARDO, giusta delega in atti;
-2000 - controricorrente .1751 avverso la sentenza n. 693/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 29/5/98, depositata il 10/06/98; RG 362/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. C.I.D.A.S. ora LA convenne Mazzavil- lani ER innanzi al tribunale di Bologna, chiedendo Bruvant accertata la non indennizzabilità che venisse dell'infarto del miocardio occorso al convenuto il 27.7.1987 a termini della polizza di assicurazione con- tro gli infortuni da lui stipulata. Il AN resistette e propose domanda ricon- venzionale di indennizzo. Il tribunale, istruita la causa, accolse tale ulti- ma domanda, fissando l'indennizzo in lire 26.730.000. Su gravame della società la corte di appello di Bo- logna emise in data 2.6.1998 sentenza, con la quale ri- baltò la decisione, dichiarando la non indennizzabilità dell'infarto sulla base delle seguenti argomentazioni. Premesso che a termini del combinato disposto degli artt. 1 delle c.g.a. e 2 delle garanzie particolari so- 2 no indennizzabili gli infortuni dovuti a causa fortuita ed esterna o a quella particolare causa endogena costi- tuita dallo sforzo muscolare, la corte ha ritenuto che il tribunale ha errato allorquando ha esteso l'indennizzabilità ai processi patologici endogeni, qual è l'infarto del miocardio e, quindi, a qualsiasi malattia. Secondo la corte non è inoltre possibile considera- re l'infarto quale conseguenza di sforzo muscolare avente carattere traumatico, ostandovi la duplica cir- costanza che 1) l'infarto non consiste in una lesione B ur diretta del muscolo cardiaco a seguito di sforzo, bensì in una necrosi dei tessuti conseguente а mancato af- flusso del sangue determinato da sovraffaticamento di tutto il sistema cardio vascolare;
2) l'infarto va po- sto in rapporto di dipendenza con la pregressa condi- zione patologica, di cui fanno testo i due episodi an- ginosi verificatisi alcuni mesi prima. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il AN sulla base di due mezzi di an- لو nullmento;
ha resistito con controricorso la LA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia "la violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. per contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su 3 più punti decisivi della controversia". Più particolarmente, il ricorrente sostiene che la motivazione è contraddittoria perché la corte di merito 1) ha contemporaneamente affermato che il contratto di assicurazione "non prevede indennizzi per le malattie" e che "vi è copertura assicurativa per le malattie che integrano un processo patologico endogeno quali conse- guenze di sforzi muscolari aventi carattere traumati- co"; 2) ha riconosciuto che "le garanzie particolari prevedono l'indennizzo per malattie riconducibili alla previsione inserita nella stessa clausola" e, tuttavia, ON ha affermato "la non indennizzabilità dell'infarto oc- corso al AN"%; 3) ha ritenuto 'che è causa di un deficit della persona se il cuore di questa non è in grado di irrorare la massa muscolare che viene interes- Sata a seguito di uno sforzo" e ciò pur avendo "nelle premesse riconosciuto che la polizza in esame prevede la copertura assicurativa anche per le malattie che a seguito di detti sforzi possono portare ad un infortu- nio ovvero anche alle situazioni patologiche una solle-dell'individuo che scaturiscono a seguito di citazione esterna"; 4) ha finito "implicitamente per affermare che non vi è alcuna differenza tra la previ- sione dell'art. 1 delle c.g.a. e l'art. 2 delle garan- zie particolari, laddove nella parte iniziale della 4 sentenza si è affermato che l'art. delle garanzie particolari costituisce una deroga al criterio generale sancito dall'art. 1 delle c.g.a.". Le censure sono prive di fondamento. Questa Corte, in ossequio al principio dell'inidoneità della sola congruenza logico-formale della motivazione ad esprimere l'intrinseca razionalità del giudizio, ha costantemente ritenuto che a concreta- re il vizio di contraddittorietà della motivazione oc- corre che le ragioni esposte per giustificare Выгнали! l'accoglimento o il rigetto delle pretese fatte valere siano a tal punto inconciliabili tra loro da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi” e, cioè, l'identificazione del proce- dimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata (Cass.
2.6.1995 n. 6189; Cass. 23.7.1994 n. 6868). Si è precisato che la contraddizione non può essere di carattere formale e consistere, perciò, in un defi- cit espositivo rilevante sul piano della logica del discorso, ma deve investire la sostanza della pronuncia nel senso che deve incidere sull'individuazione della "ratio decidendi". In questa direzione si è affermato che il vizio non sussiste tutte le volte che ad argomentazioni, di per 5 sé sole sufficienti a sorreggere la decisione, altre se ne aggiungono che confliggono con le prime, ma siano svolte "ad abundantiam" ed in via ipotetica (Cass. 16.3.1994 n. 6868; Cass. 18.6.1977 n. 2549); che il vi- zio non può essere individuato con riferimento a singo- le frasi avulse dal testo (Cass. 27.1.1971 n. 203) ov- vero in base alla critica frammentaria di un singolo punto isolatamente considerato e deve essere, invece, apprezzato in relazione ad una valutazione complessiva della motivazione (Cass. 12.4.1974 n. 1041). Birard Ora, l'esame dell'intera motivazione della sentenza impugnata evidenzia l'insussistenza del vizio denuncia- to. Valgano in proposito i seguenti rilievi: 1) i giu- dici di appello hanno individuato nel contratto di as- sicurazione la regola che la copertura riguarda gli in- fortuni dovuti a causa fortuita e violenta e l'eccezione che sono indennizzabili le conseguenze di sforzi muscolari aventi carattere traumatico, di tal che la contraddizione denunciata sub 1) non sussiste;
2) gli stessi giudici hanno escluso l'indennizzabilità dell'infarto del miocardio per duplice ragione e, cioè, perché non consiste in una lesione diretta del muscolo cardiaco a seguito di sforzo e perché è da porre in rapporto di dipendenza con pregressa condizione patolo- 6 gica, sicchè è riduttivo sostenere che i detti giudici hanno escluso 1'indennizzabilità dell'infarto, pur avendo ammesso che sono indennizzabili le malattie con- Bamaul seguenti a sforzo;
3) deriva da valutazione incompleta e frammentaria della motivazione l'affermazione che i giudici di appello hanno finito per ritenere che non vi è differenza tra le previsioni degli artt. 1 delle c.g.a. e 2 delle garanzie particolari. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione su punti decisivi della controver- sia". Il ricorrente lamenta che la corte di merito 1) non ha portato il proprio esame sull'eccezione, secondo la quale l'art. 12 delle c.g.a. non è applicabile per il fatto che contrasta con l'art. 2 delle garanzie parti- colari;
2) "ha omesso ogni valutazione sui contrasti fra le condizioni generali e le garanzie particolari" riferentesi nonché mosse e "sulle eccezioni all'applicazione, in favore dell'assicurato, dell'interpretazione delle norme a lui più favorevoli"; 3) "ha omesso di ricercare secondo le regole di erme- neutica la comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto ed alla portata di tutte le clausole con- trattuali, limitandosi ad un esame scarno delle espres- 7 sioni usate dalle clausole stesse". Con riferimento al secondo mezzo viene in conside- razione l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente sotto il profilo che non sono indicate le norme di ermeneutica violate ed il modo della viola- zione;
eccezione, che impropriamente riferita all'intero ricorso, è, peraltro, infondata, essendo possibile desumere dal contesto del mezzo le indicazio- ni che si assumono omesse. Piuttosto, le censure sono prive di fondamento. Rom ant Per quanto concerne quella che viene definitiva ec- cezione, ma in realtà è un'argomentazione o tesi difen- siva non v'è che da ribadire il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudice, anche di appello, non è tenuto ad occuparsi di ogni argomenta- zione о tesi difensiva, ma è sufficiente che esponga gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere per implicito di- sattesi gli argomenti e le tesi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la SO- luzione adottata e l'iter argomentativo seguito (Cass. 11.2.1998 n. 1390). E per quanto concerne il resto, rilevato che in so- stanza viene dedotto che i giudici di appello si sono limitati al mero significato delle parole, mentre 8 avrebbero dovuto ricercare la reale intenzione delle parti, ricorrendo a tutti i criteri ermeneutici, va ri- cordato che per giurisprudenza di questa Corte (ex plu- rimis Cass. 11.8.1999 n. 8584; Cass. 13.5.1998 n. 4815) le regole di interpretazione dei contratti sono ordina- te secondo un principio gerarchico nel senso che le norme strettamente interpretative poste dagli artt. 1362-1365 C.C. precedono quelle cosiddette interpreta- tive-integrative dettate in via sussidiaria dagli artt. 1366-1371 stesso codice, sicchè, solo se l'applicazione consentito ai giudici di perve-delle prime non avesse nire all'identificazione della comune intenzione delle parti, sarebbe stato possibile ricorrere alle altre re- gole interpretative. In conclusione, il ricorso va rigettato. Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 6.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jorun Fidución Вчито Jurante 9 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista1h/plambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 2.8 MAR. 2001 N IL CANCELLIERE I M E R Giovanni Giambattista P U S N E O 60000 MARCA DA BOLLO 310000 14.7.01. VENTINIA L I R E Versates 290000 M ia O iz R d T iu E D . G T i 0 t € A At 1 R a E i 3 l T iz P i I rv L N I £ m F I i I e e c t D S O e a I i s r I 6 ) d I C e Z N I I o 3 I v F t H r F V C 6 I n a ) i R U C e g 5 O E C e c A P S R R 3 e P n . I r A t M o L E D I ( a F R e Y r i A l ( D E a i T z N a r E G G y I M R I a D s s L . I D (