CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7136 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2096 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1 domicilio in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO (c.f. , che ne cura C.F._1 rappresentanza e difesa;
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata in VIA CALABRIA C/ Controparte_1 P.IVA_2
AVV MASSIMO CESARO 56 ROMA, presso lo studio dell'Avv. ZAZZARO
FR (c.f. ), che la rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13431/2020 emessa il 1° ottobre 2020 dal Tribunale di Roma nella causa r.g. 59178/2017.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053;
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
r.g. n. 1 La sentenza è stata impugnata da Parte_1
che ne ha chiesto la riforma;
si è costituita la controparte ed ha resistito
[...] all'appello chiedendone il rigetto.
Per due volte successive nessuna delle parti ha depositato note scritte ex art. 127 ter cpc.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)
o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ».
Analoga disciplina è posta dall'art. 127 ter, quarto comma, cpc.
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l.
25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. 2