Art. 6.
Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle lire 1,500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire 1,500.
Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle lire 1,500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire 1,500.