Sentenza 24 marzo 2025
Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Decreto presidenziale 14 novembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00995/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01965/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2024, proposto da
AT Reale, IA Reale, SE Reale, IA PI Reale, OR Reale, NG Reale, rappresentati e difesi dagli avvocati Sebastiano Stefano Astuto e Francesco SE Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maniace, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Santuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
o per la declaratoria di nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 del provvedimento del Comune di Maniace n. 0007613 del 20 agosto 2024, nonché dell’eventuale provvedimento con cui si sia disposta la trascrizione dell’immobile in favore del Comune e, ove occorra, della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data e protocollo non conosciuti acquisita al protocollo del Comune di Maniace del 12 luglio 2024, n. 6627;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione Municipale alla restituzione del terreno o all’emissione del provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 di acquisizione dell’area.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. IE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato in data 12 febbraio 2026 i ricorrenti hanno formulato istanza di chiarimenti e proposto incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. in relazione alla sentenza di questa Sezione n. 1014 in data 24 marzo 2025, corretta con ordinanza n. 2225 in data 10 luglio 2025 e resa nel giudizio n. 1965/2024.
Nell'atto in data 12 febbraio 2026, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) con il ricorso definito con sentenza n. 1014 in data 24 marzo 2025 era stato impugnato il provvedimento n. 7613 del 20 agosto 2024, con cui il Comune di Maniace aveva (nuovamente) ritenuto che il terreno della dante causa dei ricorrenti fosse stato trasferito all’ente in forza di procedura espropriativa; b) il T.A.R. ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e imponendo al Comune di concludere il procedimento mediante acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, ovvero manifestando la volontà di non acquisire il bene, con conseguente soggezione agli obblighi restitutori e risarcitori di diritto comune, salva la possibilità alternativa di definire la vicenda con contratto di compravendita o accordo transattivo; c) a tal fine il Tribunale ha assegnato al Comune sessanta giorni per provvedere e, per il caso di persistente inerzia, ha nominato come commissario "ad acta" il Segretario generale del Comune di Bronte, cui è stato assegnato l'ulteriore termine di giorni centoventi; d) il Comune è rimasto inerte e il commissario "ad acta", con verbale n. 1 del 21 luglio 2025 e successiva deliberazione n. 1 del 28 luglio 2025, ha esercitato il potere sostitutivo, manifestando la volontà di procedere all’acquisizione sanante delle aree occupate e irreversibilmente trasformate, censite in catasto al foglio 15, particelle 790 e 888, nelle sole parti interessate dalle opere pubbliche, con esclusione della porzione identificata come 9f del frazionamento, non appartenente all’asse ereditario; e) il commissario ha rinviato ad una successiva determinazione la quantificazione delle somme dovute ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, demandando gli adempimenti consequenziali agli uffici competenti e all’organismo straordinario di liquidazione e rilevando, da un lato, che l’art. 42, comma 2, lettera l , del decreto legislativo n. 267/2000 riserva al Consiglio comunale le decisioni sugli acquisti immobiliari e, dall’altro, che le successive attività di determinazione delle obbligazioni presentavano natura tecnico-contabile; f) ciò nonostante, il Comune e l’organismo straordinario di liquidazione sono rimasti nuovamente inerti e la successiva istanza dei ricorrenti in data 12 settembre 2025, con cui è stata sollecitata la conclusione del procedimento, è rimasta priva di riscontro; g) la deliberazione del commissario costituisce solo il primo segmento del procedimento di acquisizione sanante, cui devono seguire necessariamente la determinazione dell’indennizzo e l’emanazione del provvedimento finale di acquisizione, e tali attività, pur avendo natura tecnica ed esecutiva, sono ricomprese nell'incarico assegnato all'ausiliario dal Tribunale; h) il mandato del commissario non può quindi considerarsi esaurito con la sola scelta discrezionale in ordine all'acquisizione del bene, poiché una diversa interpretazione frustrerebbe la funzione dell’ottemperanza e costringerebbe il privato a promuovere ulteriori iniziative processuali per ciascun singolo passaggio procedimentale; i) il commissario, quale ausiliario del giudice, deve, invero, assicurare il risultato concreto imposto dalla sentenza, superando integralmente l’inerzia dell’Amministrazione, anche mediante esercizio di poteri tecnici e gestionali necessari al completamento dell’iter; l) si chiede pertanto al Tribunale di chiarire che il mandato conferito al commissario "ad acta" si estende agli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, compresa la determinazione delle somme dovute ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e l’adozione del provvedimento di acquisizione, ordinando al commissario di provvedere in tal senso entro un termine perentorio; m) in via subordinata, si chiede di assegnare al Comune di Maniace e all’organismo straordinario di liquidazione un nuovo termine perentorio per concludere il procedimento di acquisizione sanante, comprensivo della determinazione e della liquidazione dell’indennizzo, nonché dell’emissione del decreto, disponendo che, in caso di ulteriore inerzia, il commissario già nominato provveda in via sostitutiva al compimento di tutti gli atti residui.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 112 c.p.a. disciplina l'azione per l'ottemperanza e il quinto comma della disposizione stabilisce che "il ricorso di cui al presente articolo può altresì essere proposto anche al fine di chiedere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza".
Il successivo art. 114 dispone che "l'azione si propone... con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta".
Il sesto comma dell'art. 114 stabilisce che "avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni". Il successivo settimo comma prevede che "nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'art. 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza".
Come risulta dalla disciplina appena illustrata, sia che l'atto depositato in data 12 febbraio 2026 si voglia intendere come richiesta di chiarimenti, sia che si voglia intendere come impugnazione di atti assunti dal commissario “ad acta”, è comunque necessario che esso sia previamente notificato.
L'atto depositato in data 12 febbraio 2026, invece, non è stato notificato.
Ne consegue che le richieste formulate con tale atto risultano, allo stato, inammissibili.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite relative alla presente fase, in quanto l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara inammissibili le richieste formulate con l'atto depositato in data 12 febbraio 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE IC, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE IC |
IL SEGRETARIO