Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
La violazione da parte del pubblico ufficiale delle norme collettive contrattuali applicabili ai rapporti di pubblico impiego non realizza uno dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di abuso di ufficio. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano condannato per abuso d'ufficio un pubblico ufficiale per non aver applicato l'art. 28 del C.C.N.L.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2005, n. 13511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13511 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/11/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 1345
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 396/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE NO RO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo 4 ottobre 2004 n. 2542;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Francesco Mauro IACOVIELLO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela;
udito l'avv. Lentini G.;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo 4 ottobre 2004 n. 2542, a conferma della sentenza del Tribunale di Trapani 8 ottobre 2003 n. 230, è stato dichiarato colpevole del reato previsto dagli artt. 110 e 323 c.p., accertato in Calatafimi il 12 settembre 2001, RO De NO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione degli artt. 1 e 323 c.p. e art. 12 comma 1, e art. 14 disp. gen. e delle norme costituzionali di riferimento (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), perché, avendo i Giudici di merito correttamente individuato la norma violata ai fini dell'abuso nell'art. 28 C.C.N.L. ee.ll., dovevano essere a ciò consequenziali dichiarando assolto il De NO perché il fatto non costituisce reato, mentre, affermando che l'efficacia erga omnes del contratto collettivo di lavoro lo rende fonte normativa con forza di legge, hanno dato all'art. 323 c.p. un'estensione analogica confondendo la natura della fonte con l'efficacia della norma;
2. erronea applicazione dell'ari. 28 C.C.N.L. ee.ll. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inesistenza dell'ingiusto vantaggio e la legittimità della delibera di rimborso delle spese legali;
violazione dell'art. 1 c.p. e mancata assoluzione perché il fatto non sussiste;
3. mancanza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
4. erronea applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 53, e succ. mod. e integr. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), perché il rimborso che si assume illegittimo è stato deliberato dal Consiglio comunale di Calatafimi, mentre il De NO concorrerebbe con l'apporto causale alla delibera rappresentato dal suo parere tecnico espresso ai sensi della norma citata, parere che, divenuto facoltativo, non attribuisce automaticamente al funzionario la responsabilità della legittimità dell'atto.
L'impugnazione è fondata.
La sentenza impugnata è pervenuta alla decisione in ordine alla sussistenza del reato in base a una lettura parziale della L. n. 165 del 2001, art. 2 (eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga diversamente), a seguito della quale i Giudici di merito hanno concluso che detta normativa conferisce forza di legge al contratto, prevedendosi per lo stesso contratto la deroga di legge, conferendo con ciò rango di pari dignità rispetto a quello di una fonte legislativa ordinaria. L'interpretazione così ottenuta è frutto di una lettura parziale del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art., 2, comma 2. Se si legge il predetto comma nella sua integralità il senso della disposizione appare esattamente contrario. La prima parte dell'articolo citato, infatti, stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo 1, titolo 2, del Libro 5, del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Ora, il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego, sottoponendolo alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro subordinato. La capacità dei contratti o accordi collettivi di derogare le norme di legge, regolamento o statuto successivamente emanate, che introducano discipline dei rapporti di lavoro applicabili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, appare pertanto come conseguenza logica dell'inquadramento privatistico del rapporto di pubblico impiego e non comporta attribuzione di forza di legge ai contratti o accordi collettivi stessi.
Ne consegue che l'inosservanza o la mancata applicazione da parte della pubblica amministrazione di una norma collettiva contrattuale non implica una violazione di legge idonea a integrare la fattispecie di reato di abuso d'ufficio.
Così rettificata l'interpretazione del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, viene meno il presupposto giuridico individuato nella sentenza impugnata per l'applicazione dell'art. 323 c.p., per cui il reato contestato non risulta configurabile.
Con questa motivazione il primo motivo di ricorso appare fondato e in accoglimento di esso, restando l'esame degli altri motivi conseguentemente dispensato, la sentenza d'Appello dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006