Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
Non può essere disposta, con la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, la confisca amministrativa del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza. (Fattispecie relativa a reato commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che la Corte ha considerato "lex mitior", poiché ha mutato la qualificazione giuridica della confisca, da sanzione accessoria penale ad amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2010, n. 45417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45417 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 25/11/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1506
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 36142/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) GA RT N. IL *14/11/1975* C/;
avverso la sentenza n. 6343/2008 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 11/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG, Dott. De Sandro Anna Maria acc./annullamento con rinvio parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, con sentenza in data 11.4.2009, dichiarava estinti i reati ex artt. 186 e 187 C.d.S. ascritti a GA TA per morte del reo;
disponeva l'immediata restituzione del veicolo in sequestro. Avverso la richiamata sentenza proponeva ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Rilevava il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo, pronunciando sentenza di non doversi procedere per morte del reo, trattandosi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma, n. 2.
Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, rileva che il giudice avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, e chiede che la Corte annulli la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa confisca del veicolo.
Occorre primieramente considerare che la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha apportato modifiche alle contravvenzioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, artt. 186 e 187 (C.d.S.). Ai fini di interesse, preme evidenziare che il legislatore, nell'intervenire sulla fattispecie della guida sotto l'influenza dell'alcol (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)), ha novellato le disposizioni concernenti la confisca, stabilendo: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter"; e che, nell'intervenire sulla fattispecie della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), ha introdotto la speciale disciplina della confisca, stabilendo: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter". In precedenza, all'art. 187 C.d.S. risultava applicabile la disciplina della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), in virtù del richiamo effettuato dal citato art. 187 C.d.S., comma 1. La novella del 2010 ha poi aggiunto nella sezione 2^, del capo 2^ del titolo 6^ del D.Lgs. n. 285 del 1992, il menzionato art. 224-ter, rubricato Provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. In relazione al tema che occupa, occorre considerare che l'art. 224 ter C.d.S. stabilisce che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione provveda al sequestro del mezzo ai sensi delle disposizioni dell'art. 213 C.d.S., in quanto compatibili. Sul piano procedimentale, è previsto che copia del verbale di sequestro sia trasmessa alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Mette conto, altresì, evidenziare che l'art. 224 ter cit. stabilisce che avverso il provvedimento di sequestro è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 del codice delle strada, disposizione che regola l'opposizione avanti all'autorità giudiziaria dell'ordinanza ingiunzione. Si osserva che il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c); in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) proprio in riferimento al citato rinvio all'art. 240 codice penale. Il quadro normativo di riferimento, ora sinteticamente delineato - che presenta significativi elementi di novità rispetto a quello censito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 23428 del 25 febbraio 2010, rv 247042 - induce a ritenere che la confisca prevista da D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt 186 e 187 come modificato dalla L. n. 120 del 2010, abbia natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria. La situazione che viene a determinarsi, per effetto della riforma del 2010, è pertanto la seguente: il legislatore ha confermato il carattere penale degli illeciti di cui agli art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e art. 187 C.d.S. ed ha anzi rafforzato i relativi apparati sanzionatori;
parallelamente, si è prevista la confisca, come sanzione accessoria di natura amministrativa. La situazione verifì catasi per effetto delle ricordate modifiche introdotte al codice della strada dalla L. n. 120 del 2010 presenta caratteristiche peculiari;
in particolare,
la trasformazione da penale ad amministrativo non riguarda l'illecito in sè considerato ma unicamente la sanzione accessoria, che non attiene all'apparato sanzionatorio tipico previsto dall'art. 17 c.p.;
e deve pure considerarsi che la nuova sanzione amministrativa risulta omogenea e di fatto indistinguibile da quella penale. Si registra, pertanto, continuità tra le due sanzioni accessorie, con la conseguenza che l'omogenea nuova sanzione può trovare applicazione anche per i fatti anteriori all'entrata in vigore della novella. La fattispecie all'esame risulta, quindi, estranea dall'ambito applicativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 in materia di diritto transitorio in caso di depenalizzazione, come regolato dalle Sezione Unite di questa Corte con la sentenza n. 7394 del 16.3.1994, rv. 197698. Tale soluzione è corroborata da esigenze di razionalità e di uguaglianza;
ed è comunque conforme al principio del favor per il trattamento (quello amministrativo) più favorevole. Orbene, come ora rilevato, le vigenti disposizioni prevedono che la confisca si applichi con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti;
e deve pure considerarsi che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che in caso di sentenza di non doversi procedere per morte del reo non può disporsi la misura della confisca di natura amministrativa (Cass. Sez. 2, ord. n. 1740 del 9.10.1970, Rv. 115724). Deve pertanto ritenersi che il giudice, nel caso di specie, legittimamente abbia disposto il dissequestro e la restituzione del veicolo. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010