Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 6751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6751 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
for6751/0 1 REPUBBLI IN NOME DE म LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO : ALEATORIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente- R.G.N. 3623/99 15172 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- Cron. 2468 Dott. GI SCHERILLO Rel. Consigliere- Rep. Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere- Ud. 26/01/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE DE PIERI ARDUINO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L 3000 VIA IPPOCRATE 104, presso lo studio dell'avvocato #16 MAG 2001 IL CANCELLIERE BOGINO CARLO, che lo difende unitamente agli avvocati LAZZARINI ITALO, BORGATO PAGOTTO MARIA T., giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
CG512732 CIBIN ANNAMARIA, CIBIN GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato STAFFA NICOLA, che li difende 2001 unitamente agli avvocati MONTAGNER BENIAMINO, 154 FURLANETTO FABRIZIO, giusta delega in atti;
-1- -
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1642/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. GI SCHERILLO;
udito l'Avvocato Goffredo BARBANTINI, per delega dell'Avv. Furlanetto Fabrizio, depositata in udienza, deifensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 13/11/84 AR AC vedova CI, di anni 89, premesso di avere stipulato il 6/9/79, quando aveva l'età di 84 anni, con i propri nipoti ex filio OV NA AR CIon contratto di "vitalizio" in forza del quale aveva ceduto ai nipoti la proprietà dell'unico suo bene immobile, costituito da un fondo rustico con soprastante fabbricato, con l'obbligo a carico dei cessionari di provvedere a loro spese al suo mantenimento dandole alloggio nel fabbricato e nel loro domicilio, prestandole cura e assistenza, il tutto in proporzione alla loro possibilità economiche, li conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona chiedendo - per quel che rileva in questa sede - che il fosse contratto dichiarato nullo per mancanza di alea ovvero che fosse dichiarato risolto per inadempimento, posto che i convenuti non avevano assolto agli obblighi contrattuali, tra cui quello di assicurarle l'alloggio come da contratto, posto che dalla primavera del 1984 ella era stata accolta a casa della figlia GI CI. I convenuti resistettero alla domanda chiedendone il rigetto. h La causa, interrotta per morte dell'attrice (avvenuta nel 1985), fu riassunta da CI GI, figlia ed erede della de cuius. Con sentenza n.52/92, il Tribunale rigettò la domanda attorea. La decisione fu confermata dalla Corte d'appello di Venezia che, con sentenza 30/6/98, rigettò il gravame proposto dalla CI. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR De ER, quale figlio ed erede della soccombente CI GI, con tre motivi di censura. Hanno resistito con controricorso i due intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione per avere la sentenza qualificato il contratto come aleatorio facendo riferimento soltanto ad alcuni elementi quali l'età e lo stato di salute. della vitaliziata al momento della stipulazione del contratto, laddove il giudizio sulla presenza dell'alea nel contratto doveva essere basato sulla valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione del giudicante. palesemente infondata dato che, La censura contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la sentenza non ha fatto riferimento soltanto all'età che la 5 AC aveva al momento della stipulazione (84 anni) e alle sue buone condizioni di salute fisiche e mentali di cui aveva riferito il notaio rogante (il quale, sentito in qualità di teste, aveva dichiarato di avere richiesto un certificato medico e di avere illustrato alla signora AC gli effetti che l'atto comportava), ma ha tenuto anche conto di altri significativi elementi quali l'esiguo importo della pensione percepita dalla AC (che, in prospettiva, faceva immaginare una scarsa sicurezza di autonomia per la vecchiaia) e il modesto valore dell'immobile ceduto (che, non avendo fornito parte attrice elementi di prova di segno contrario, la corte di merito ha ritenuto di quantificare in soli 16 milioni di lire, così come indicato nel contratto). Tutti questi elementi, valutati nel loro insieme, inducevano a ritenere, secondo il giudice d'appello, che in rapporto all'incremento patrimoniale realizzato dai "vitalizianti" l'acquisto immediato della proprietà dell'immobile con (giudicato dalla sentenza modesto) era ragionevolmente alto il rischio, assunto dai medesimi, di dovere fronteggiare per un lungo periodo le esigenze assistenziali della vitaliziata. In definitiva, quindi, la censura si risolve nel tentativo di ottenere, in base ad un riesame di merito che non è consentito in sede di 6 legittimità, una diversa valutazione delle risultanze di causa ed è perciò inammissibile. Altrettanto infondate sono le restanti due II con le quali il ricorrente denuncia, censure, rispettivamente, violazione di legge e vizi di motivazione per avere la sentenza escluso l'inadempimento dei convenuti (e rigettato, quindi, la domanda di risoluzione del contratto avanzata da parte attrice) in base ad un giudizio che non troverebbe riscontro nelle (erroneamente interpretate dalrisultanze di causa d'appello) er comunque, prescindendo dalla giudice considerazione del tipo di obbligazioni assunte dai convenuti col contratto. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il giudice d'appello ha formulato il giudizio sull'asserito L inadempimento dei "vitalizianti" proprio facendo riferimento al tipo di obbligazione da costoro assunta verso la "vitaliziata"con il contratto. Si legge infatti nella sentenza - sul punto non impugnata dal ricorrente che in base al rogito, i nipoti avrebbero prestato alla nonna "ogni più affettuosa assistenza e cura come peraltro hanno fatto finora" e che tale precisazione del rogito non risultava in alcuna maniera censurata dall'appellante. Tenuto conto del tipo di assistenza a cui si erano obbligati i convenuti e considerato che il contratto aveva avuto esecuzione per ben 5 anni, durante i quali la AC aveva sempre vissuto dove le era piaciuto (prima presso il figlio, poi presso la nipote, poi presso la figlia), senza che emergessero nel corso degli anni significativi elementi di tensione domestica in relazione all'assistenza prestata dai nipoti, tant'è che l'azione giudiziaria era stata intrapresa dalla AC soltanto quando ella si era trasferita a casa della figlia GI e nell'imminenza del decesso (avvenuto l'anno successivo), il giudice d'appello ha liberamente apprezzando le risultanze ritenuto, che i nipoti non erano stati inadempienti processuali, agli obblighi assunti verso la nonna, che avevano continuato a seguire come negli anni precedenti. Trattasi di una valutazione che, nei suoi profili di merito, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte. 109T 250.000 Consegue il rigetto del ricorso. 4007. hoooo Si ritiene opportuno compensare le spese. TOT: 290000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 26 gennaio 2001 IP presidente L'estensore Franco Santorini Lowker IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Roma 16 MAG 2001 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL Llorico 01 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 5/116 2002 S Registrato ..4 erie .. $29939 2 dn. versate €..... 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77 (euro. p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia PPO) Responsabile Servizio A udiziari Dr. M. RACC CHAN 105 G 002 #KA