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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 810/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13783/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
De Nominativo_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia N.4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024EQGGCG00001699116 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11340/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società proponeva ricorso avverso il Modello C per l'insufficiente pagamento del contributo unificato – registro recupero crediti n. 012277/2024 inviato da Equitalia Giustizia Spa, per conto del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Roma in data 8/5/2024 relativo al giudizio RG 780/2021, per la complessiva somma di € 379,00.
A sostegno della propria azione, parte avversa eccepiva: l'illegittimità dell'atto impugnato, per inapplicabilità della maggiorazione al caso di specie. In particolare, il caso di specie riguarda una riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di Appello a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio
(c.d.proprio).
Si costituiva Equitalia che insisteva per la legittimità del suo operato.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato.
Si osserva che per costante giurisprudenza (Cass. Civ. SS.UU. 11844/2016) la sentenza emessa in sede di rinvio non può considerarsi sostitutiva di quella cassata, il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di cassazione.
Non appare corretto qualificare il giudizio che si svolge dinanzi alla Corte di Appello in qualità di giudice di rinvio, come “impugnazione”; di conseguenza, nella determinazione del contributo unificato, non è possibile applicare la maggiorazione prevista dall'art.13 comma 1 bis del Dpr 115/2002.
Tanto premesso, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Roma 10 novembre 2025 Il Giudice
IO RC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13783/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
De Nominativo_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia N.4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024EQGGCG00001699116 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11340/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società proponeva ricorso avverso il Modello C per l'insufficiente pagamento del contributo unificato – registro recupero crediti n. 012277/2024 inviato da Equitalia Giustizia Spa, per conto del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Roma in data 8/5/2024 relativo al giudizio RG 780/2021, per la complessiva somma di € 379,00.
A sostegno della propria azione, parte avversa eccepiva: l'illegittimità dell'atto impugnato, per inapplicabilità della maggiorazione al caso di specie. In particolare, il caso di specie riguarda una riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di Appello a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio
(c.d.proprio).
Si costituiva Equitalia che insisteva per la legittimità del suo operato.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato.
Si osserva che per costante giurisprudenza (Cass. Civ. SS.UU. 11844/2016) la sentenza emessa in sede di rinvio non può considerarsi sostitutiva di quella cassata, il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di cassazione.
Non appare corretto qualificare il giudizio che si svolge dinanzi alla Corte di Appello in qualità di giudice di rinvio, come “impugnazione”; di conseguenza, nella determinazione del contributo unificato, non è possibile applicare la maggiorazione prevista dall'art.13 comma 1 bis del Dpr 115/2002.
Tanto premesso, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Roma 10 novembre 2025 Il Giudice
IO RC