CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 16524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16524 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. OT NZ nato a [...] il [...] 2. ME FR nato a [...] il [...] 3. BE US nato a [...] il [...] 4. BE NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere IS MA NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi di BE NO, BE US e ME FR e di rigettare il ricorso di OT NZ;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, avv. Giuseppe Laringa, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o di rigettarli e di liquidare le spese di lite come da nota che ha prodotto;
lette le conclusioni dei difensori, avv. Saverio Verna per OT NZ, avv. GE TO per BE NO e BE US, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16524 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SI IS IA Data Udienza: 07/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna degli imputati per numerose condotte di furto e di furto in abitazione e, in particolare, di NO BE per i reati di cui ai capi F), G), H), L), M), O), P), Q), R), S), di US BE per i reati di cui ai capi C), D), F), H), Q), S), di NZ OT per i reati di cui ai capi N), O), P), Q), R), S), VVV), FR ME per i reati di cui ai capi E), H), L); mentre ha assolto quest’ultimo dai reati di cui api capi F), G) ed M), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. Ha confermato le statuizioni civili in favore di Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e Telecom spa. 2. Avvero l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. 3. NZ OT propone tre motivi. 3.1. Con il primo eccepisce che il termine massimo di prescrizione di tutti i reati sarebbe maturato prima dell’udienza del 9 luglio 2025 e della pronuncia della sentenza avvenuta in detta udienza. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto la condanna si fonda sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla polizia giudiziaria, rimaste, però, prive di oggettivi riscontri. Non può costituire prova a carico, se non invertendo l’onere probatorio gravante sull’accusa, la circostanza che l’imputato non abbia dimostrato che l’utenza telefonica oggetto di indagine non fosse nella sua disponibilità. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduca vizio di motivazione sulla entità della pena che “appare eccessiva”. Si dovevano escludere le aggravanti e contenere gli aumenti per la continuazione. 4. FR ME formula tre motivi. 4.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell’imputato. In sede di appello la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado “per vizio assoluto” di motivazione. Tale lacuna argomentativa non è stata colmata dal giudice di appello. 3 Non risulta dimostrata la responsabilità dell’imputato che “all’epoca dei fatti era impegnato, proprio in quei luoghi [quelli del furto], nello svolgimento di una seria e lecita attività lavorativa”. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per “vizio assoluto” di motivazione in relazione agli aumenti in continuazione per i reati satellite. Il Tribunale aveva applicato un aumento “generico” per la continuazione, senza indicare l’entità dell’aumento per ciascun reato. Il vizio non è stato emendato dal giudice di appello, il quale “interpretando il pensiero” del giudice di primo grado ha rilevato il mancato aumento per la continuazione per i reati di cui ai capi F) e G) e ha determinato in mesi due l’aumento per il capo M). 4.3. Il terzo motivo denuncia “vizio assoluto” di motivazione sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sul diniego della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sul minimo della pena. 5. US BE e NO BE articolano due motivi, sviluppando censure di identico tenore. 5.1. Il primo motivo lamenta l’inosservanza dell’art. 132 d. lgs. n. 196 del 2006 nonché correlato vizio di motivazione. Secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 1 bis d.l. n. 132 del 2021, convertito dalla legge n. 178 del 2021, i tabulati telefonici acquisiti prima della entrata in vigore della nuova disciplina possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d. lgs. n. 196 del 2003. Nella specie i giudici di merito hanno omesso di indicare gli “altri elementi di prova” necessari a corroborare i risultati dei tabulati. 5.3. Il secondo motivo contesta per NO BE il diniego delle circostanze attenuanti generiche (concesse invece a FR ME pur gravato da un maggior numero di episodi criminosi) e per US BE il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 6. I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattati in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. 4 Il difensore della parte civile Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera ha trasmesso una memoria il 19 marzo e una replica il 31 marzo 2026. Il 13 marzo 2026 il difensore dell’imputato NZ OT ha inviato una memoria, con cui insiste nei motivi di ricorso. In data 1 aprile 2026 (e quindi tardivamente) il difensore di US BE e NO BE ha depositato una memoria a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NZ OT è fondato nei limiti di seguito precisati. I ricorsi di FR ME, US BE e NO BE sono inammissibili. 2. Occorre ricordare in premessa che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce (come con il primo motivo del ricorso di NZ OT), l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). Mentre l'inammissibilità del ricorso per cassazione (come avviene per i ricorsi di FR ME, US BE e NO BE) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01). 3. Il ricorso di NZ OT è fondato solo in relazione al decorso del termine prescrizionale per il reato di cui al capo N); nel resto è inammissibile. 3.1. Il secondo e il terzo motivo, che contestano la prova della responsabilità e l'entità della pena, sono generici. Le censure si risolvono in assunti privi di specificità e di confronto argomentativo con le ragioni della decisione. L'affermazione di responsabilità si fonda sui tabulati telefonici, i contatti tra gli imputati, i rilevamenti degli spostamenti tramite GPS, l'argomento logico delle stesse modalità di esecuzione dei furti. La mancanza di spiegazioni alternative, lungi dal costituire inversione dell'onere probatorio, è un dato impiegato per rispondere alla regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. 5 La misura della pena si assesta in prossimità dei minimi edittali, gli aumenti per la continuazione sono notevolmente contenuti. 3.2. L'eccezione di prescrizione sollevata con il primo motivo è fondata solo in relazione al reato di furto monoaggravato contestato al capo N) e commesso nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2013. Al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (5 gennaio 2021), si aggiunge il complessivo periodo di 160 giorni di sospensione, derivante dal rinvio dal 3 dicembre 2019 al 14 aprile 2020 per astensione difensori e dal successivo rinvio dell'udienza del 14 aprile 2020 ricadente nel c.d. primo periodo emergenziale per Covid. Il secondo rinvio determina una sospensione "fissa" di 64 giorni (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03). Il primo rinvio comporta, di regola, una sospensione della prescrizione per l'intero periodo (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2022, Cremonese, Rv. 220509 - 01), ma, nella specie, non oltre l'8 marzo 2020 (quindi per 96 giorni) altrimenti il concorso delle cause di sospensione determinerebbe una illegittima duplicazione dei giorni di sospensione. Si ottiene che il reato di cui al capo N) si è prescritto il 15 giugno 2021, in data addirittura anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. A detto capo di imputazione non si raccordano statuizioni civili. Di contro il termine di prescrizione non è decorso, neppure alla data odierna, per gli altri reati di furto pluriaggravato di cui ai capi O), P), Q), R), S), VVV), commessi nel mese di luglio 2013 (termine massimo di prescrizione pari a dodici anni e sei mesi cui si aggiunge il periodo di sospensione di 160 giorni). 3.3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo N), perché estinto per prescrizione. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.3.1. Al calcolo della pena può procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831). Si ottiene che dalla pena finale va eliminata quella applicata per il capo N) pari a un mese di reclusione e 15 euro di multa. Invero il Tribunale ha calcolato così la pena: reato più grave capo O) anni tre di reclusione ed euro 210 di multa, aumentata complessivamente di mesi sei di reclusione ed euro 90 di multa per i capi N), P), Q), R), S), VVV). In base al criterio di calcolo adottato dal Tribunale nel presente processo, e avallato dalla Corte di appello (cfr. anche paragrafo 4), gli aumenti per 6 continuazione sono sempre minimi e determinati nella stessa entità per ciascuno dei reati satellite. Nella specie i reati satellite erano sei, quindi si ricava che l'aumento per ciascuno di essi era di un mese di reclusione e 15 euro di multa. 3.3.2. L'accoglimento del motivo per uno dei reati satellite non incide sull'esito del processo rispetto ai residui capi di imputazione. Invero, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 4. Il ricorso di FR ME è inammissibile. 4.1. Il primo motivo, attinente al profilo della responsabilità, è privo di specificità. Esso si risolve in generici assunti del tutto sganciati da un reale confronto con l'apparato argomentativo su cui si regge la condanna. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Occorre però declinare questo principio generale nel caso concreto per verificare se ricorrano violazioni di legge o vizi motivazionali. Nella specie il Tribunale aveva individuato il reato più grave in quello di cui al capo E) e, escluse le due aggravanti contestate, aveva stabilito, per esso, la pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa. Aveva poi apportato un aumento per la continuazione per i reati di cui ai capi H), L) ed M), complessivamente indicato in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, senza specificare i singoli aumenti, e non applicando alcun aumento di pena per i capi F) e G) comunque oggetto di condanna. Il giudice di secondo grado ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi F), G), M) e, conseguentemente, ha ridotto la pena inflitta ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa. 7 La decisione non incorre in alcuna violazione di legge o vizio logico, poiché fa leva sul fatto che, come detto, per i reati satellite di cui ai capi F) e G) il Tribunale non aveva applicato alcun aumento e che per quello di cui al capo M), l'aumento di pena, sia pure non specificato, poteva determinarsi in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa (cfr. pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata), risultato ottenuto dividendo per tre l'aumento di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa. In tal modo la Corte di appello ha precisato in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa i singoli aumenti di pena per ciascuno dei due reati satellite oggetto di condanna (capi H ed M) e poco rileva il difetto di specifica motivazione sull’entità degli aumenti, dato che si tratta di aumenti minimali di gran lunga inferiori al minimo edittale previsto per detti reati (cfr. Sez. 5, n. 34379 del 11/07/202, Randisi, Rv. 288800 - 01). 4.3. Il terzo motivo è generico, poiché consiste in una mera rivendicazione delle circostanze attenuanti generiche "nella massima estensione", di quella di cui all’art. 114 cod. pen., del minimo della pena, senza misurarsi con le effettive statuizioni e senza indicare quali elementi, in concreto sussistenti, avrebbero dovuto giustificare l'accoglimento di quelle richieste. 5. I ricorsi di US BE e NO BE sono inammissibili. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di dati relativi al traffico telefonico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D'Ignoti, Rv. 285469 - 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02). Nella fattispecie, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l'affermazione di responsabilità non si fonda esclusivamente sui c.d. tabulati, ma sui dati relativi al traffico telefonico confortati dalle indicazioni tratte dal GPS, nonché dall'argomento logico desunto dalle modalità analoghe di esecuzione dei furti. 5.2. Il secondo motivo è generico. Chiarito che il confronto con le posizioni di altri imputati è irrilevante ai fini del trattamento sanzionatorio, i ricorsi non specificano in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere le 8 circostanze attenuanti generiche in favore di NO BE ed esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti per US BE. 6. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione a OT NZ, limitatamente al reato di cui al capo N), perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione ed euro quindici di multa. Nel resto il ricorso di OT va dichiarato inammissibile. Dalla inammissibilità dei ricorsi di BE NO, BE US e ME FR discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla può liquidarsi in favore della parte civile Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, in quanto il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a OT NZ, limitatamente al capo N, perché il reato è estinto per prescrizione e per l'effetto elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro quindici di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del OT. Dichiara inammissibili i ricorsi di BE NO, BE US e ME FR e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 07/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IS MA NI LU PI
sentita la relazione svolta dal consigliere IS MA NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi di BE NO, BE US e ME FR e di rigettare il ricorso di OT NZ;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, avv. Giuseppe Laringa, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o di rigettarli e di liquidare le spese di lite come da nota che ha prodotto;
lette le conclusioni dei difensori, avv. Saverio Verna per OT NZ, avv. GE TO per BE NO e BE US, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16524 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SI IS IA Data Udienza: 07/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna degli imputati per numerose condotte di furto e di furto in abitazione e, in particolare, di NO BE per i reati di cui ai capi F), G), H), L), M), O), P), Q), R), S), di US BE per i reati di cui ai capi C), D), F), H), Q), S), di NZ OT per i reati di cui ai capi N), O), P), Q), R), S), VVV), FR ME per i reati di cui ai capi E), H), L); mentre ha assolto quest’ultimo dai reati di cui api capi F), G) ed M), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. Ha confermato le statuizioni civili in favore di Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e Telecom spa. 2. Avvero l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. 3. NZ OT propone tre motivi. 3.1. Con il primo eccepisce che il termine massimo di prescrizione di tutti i reati sarebbe maturato prima dell’udienza del 9 luglio 2025 e della pronuncia della sentenza avvenuta in detta udienza. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto la condanna si fonda sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla polizia giudiziaria, rimaste, però, prive di oggettivi riscontri. Non può costituire prova a carico, se non invertendo l’onere probatorio gravante sull’accusa, la circostanza che l’imputato non abbia dimostrato che l’utenza telefonica oggetto di indagine non fosse nella sua disponibilità. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduca vizio di motivazione sulla entità della pena che “appare eccessiva”. Si dovevano escludere le aggravanti e contenere gli aumenti per la continuazione. 4. FR ME formula tre motivi. 4.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell’imputato. In sede di appello la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado “per vizio assoluto” di motivazione. Tale lacuna argomentativa non è stata colmata dal giudice di appello. 3 Non risulta dimostrata la responsabilità dell’imputato che “all’epoca dei fatti era impegnato, proprio in quei luoghi [quelli del furto], nello svolgimento di una seria e lecita attività lavorativa”. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per “vizio assoluto” di motivazione in relazione agli aumenti in continuazione per i reati satellite. Il Tribunale aveva applicato un aumento “generico” per la continuazione, senza indicare l’entità dell’aumento per ciascun reato. Il vizio non è stato emendato dal giudice di appello, il quale “interpretando il pensiero” del giudice di primo grado ha rilevato il mancato aumento per la continuazione per i reati di cui ai capi F) e G) e ha determinato in mesi due l’aumento per il capo M). 4.3. Il terzo motivo denuncia “vizio assoluto” di motivazione sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sul diniego della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sul minimo della pena. 5. US BE e NO BE articolano due motivi, sviluppando censure di identico tenore. 5.1. Il primo motivo lamenta l’inosservanza dell’art. 132 d. lgs. n. 196 del 2006 nonché correlato vizio di motivazione. Secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 1 bis d.l. n. 132 del 2021, convertito dalla legge n. 178 del 2021, i tabulati telefonici acquisiti prima della entrata in vigore della nuova disciplina possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d. lgs. n. 196 del 2003. Nella specie i giudici di merito hanno omesso di indicare gli “altri elementi di prova” necessari a corroborare i risultati dei tabulati. 5.3. Il secondo motivo contesta per NO BE il diniego delle circostanze attenuanti generiche (concesse invece a FR ME pur gravato da un maggior numero di episodi criminosi) e per US BE il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 6. I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattati in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. 4 Il difensore della parte civile Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera ha trasmesso una memoria il 19 marzo e una replica il 31 marzo 2026. Il 13 marzo 2026 il difensore dell’imputato NZ OT ha inviato una memoria, con cui insiste nei motivi di ricorso. In data 1 aprile 2026 (e quindi tardivamente) il difensore di US BE e NO BE ha depositato una memoria a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NZ OT è fondato nei limiti di seguito precisati. I ricorsi di FR ME, US BE e NO BE sono inammissibili. 2. Occorre ricordare in premessa che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce (come con il primo motivo del ricorso di NZ OT), l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). Mentre l'inammissibilità del ricorso per cassazione (come avviene per i ricorsi di FR ME, US BE e NO BE) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01). 3. Il ricorso di NZ OT è fondato solo in relazione al decorso del termine prescrizionale per il reato di cui al capo N); nel resto è inammissibile. 3.1. Il secondo e il terzo motivo, che contestano la prova della responsabilità e l'entità della pena, sono generici. Le censure si risolvono in assunti privi di specificità e di confronto argomentativo con le ragioni della decisione. L'affermazione di responsabilità si fonda sui tabulati telefonici, i contatti tra gli imputati, i rilevamenti degli spostamenti tramite GPS, l'argomento logico delle stesse modalità di esecuzione dei furti. La mancanza di spiegazioni alternative, lungi dal costituire inversione dell'onere probatorio, è un dato impiegato per rispondere alla regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. 5 La misura della pena si assesta in prossimità dei minimi edittali, gli aumenti per la continuazione sono notevolmente contenuti. 3.2. L'eccezione di prescrizione sollevata con il primo motivo è fondata solo in relazione al reato di furto monoaggravato contestato al capo N) e commesso nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2013. Al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (5 gennaio 2021), si aggiunge il complessivo periodo di 160 giorni di sospensione, derivante dal rinvio dal 3 dicembre 2019 al 14 aprile 2020 per astensione difensori e dal successivo rinvio dell'udienza del 14 aprile 2020 ricadente nel c.d. primo periodo emergenziale per Covid. Il secondo rinvio determina una sospensione "fissa" di 64 giorni (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03). Il primo rinvio comporta, di regola, una sospensione della prescrizione per l'intero periodo (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2022, Cremonese, Rv. 220509 - 01), ma, nella specie, non oltre l'8 marzo 2020 (quindi per 96 giorni) altrimenti il concorso delle cause di sospensione determinerebbe una illegittima duplicazione dei giorni di sospensione. Si ottiene che il reato di cui al capo N) si è prescritto il 15 giugno 2021, in data addirittura anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. A detto capo di imputazione non si raccordano statuizioni civili. Di contro il termine di prescrizione non è decorso, neppure alla data odierna, per gli altri reati di furto pluriaggravato di cui ai capi O), P), Q), R), S), VVV), commessi nel mese di luglio 2013 (termine massimo di prescrizione pari a dodici anni e sei mesi cui si aggiunge il periodo di sospensione di 160 giorni). 3.3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo N), perché estinto per prescrizione. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.3.1. Al calcolo della pena può procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831). Si ottiene che dalla pena finale va eliminata quella applicata per il capo N) pari a un mese di reclusione e 15 euro di multa. Invero il Tribunale ha calcolato così la pena: reato più grave capo O) anni tre di reclusione ed euro 210 di multa, aumentata complessivamente di mesi sei di reclusione ed euro 90 di multa per i capi N), P), Q), R), S), VVV). In base al criterio di calcolo adottato dal Tribunale nel presente processo, e avallato dalla Corte di appello (cfr. anche paragrafo 4), gli aumenti per 6 continuazione sono sempre minimi e determinati nella stessa entità per ciascuno dei reati satellite. Nella specie i reati satellite erano sei, quindi si ricava che l'aumento per ciascuno di essi era di un mese di reclusione e 15 euro di multa. 3.3.2. L'accoglimento del motivo per uno dei reati satellite non incide sull'esito del processo rispetto ai residui capi di imputazione. Invero, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 4. Il ricorso di FR ME è inammissibile. 4.1. Il primo motivo, attinente al profilo della responsabilità, è privo di specificità. Esso si risolve in generici assunti del tutto sganciati da un reale confronto con l'apparato argomentativo su cui si regge la condanna. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Occorre però declinare questo principio generale nel caso concreto per verificare se ricorrano violazioni di legge o vizi motivazionali. Nella specie il Tribunale aveva individuato il reato più grave in quello di cui al capo E) e, escluse le due aggravanti contestate, aveva stabilito, per esso, la pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa. Aveva poi apportato un aumento per la continuazione per i reati di cui ai capi H), L) ed M), complessivamente indicato in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, senza specificare i singoli aumenti, e non applicando alcun aumento di pena per i capi F) e G) comunque oggetto di condanna. Il giudice di secondo grado ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi F), G), M) e, conseguentemente, ha ridotto la pena inflitta ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa. 7 La decisione non incorre in alcuna violazione di legge o vizio logico, poiché fa leva sul fatto che, come detto, per i reati satellite di cui ai capi F) e G) il Tribunale non aveva applicato alcun aumento e che per quello di cui al capo M), l'aumento di pena, sia pure non specificato, poteva determinarsi in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa (cfr. pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata), risultato ottenuto dividendo per tre l'aumento di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa. In tal modo la Corte di appello ha precisato in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa i singoli aumenti di pena per ciascuno dei due reati satellite oggetto di condanna (capi H ed M) e poco rileva il difetto di specifica motivazione sull’entità degli aumenti, dato che si tratta di aumenti minimali di gran lunga inferiori al minimo edittale previsto per detti reati (cfr. Sez. 5, n. 34379 del 11/07/202, Randisi, Rv. 288800 - 01). 4.3. Il terzo motivo è generico, poiché consiste in una mera rivendicazione delle circostanze attenuanti generiche "nella massima estensione", di quella di cui all’art. 114 cod. pen., del minimo della pena, senza misurarsi con le effettive statuizioni e senza indicare quali elementi, in concreto sussistenti, avrebbero dovuto giustificare l'accoglimento di quelle richieste. 5. I ricorsi di US BE e NO BE sono inammissibili. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di dati relativi al traffico telefonico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D'Ignoti, Rv. 285469 - 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02). Nella fattispecie, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l'affermazione di responsabilità non si fonda esclusivamente sui c.d. tabulati, ma sui dati relativi al traffico telefonico confortati dalle indicazioni tratte dal GPS, nonché dall'argomento logico desunto dalle modalità analoghe di esecuzione dei furti. 5.2. Il secondo motivo è generico. Chiarito che il confronto con le posizioni di altri imputati è irrilevante ai fini del trattamento sanzionatorio, i ricorsi non specificano in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere le 8 circostanze attenuanti generiche in favore di NO BE ed esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti per US BE. 6. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione a OT NZ, limitatamente al reato di cui al capo N), perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione ed euro quindici di multa. Nel resto il ricorso di OT va dichiarato inammissibile. Dalla inammissibilità dei ricorsi di BE NO, BE US e ME FR discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla può liquidarsi in favore della parte civile Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, in quanto il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a OT NZ, limitatamente al capo N, perché il reato è estinto per prescrizione e per l'effetto elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro quindici di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del OT. Dichiara inammissibili i ricorsi di BE NO, BE US e ME FR e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 07/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IS MA NI LU PI