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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1242/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12892/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011804007000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011804007000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 646/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 7.7.2025 nei confronti dell'ADER la sigra. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificatale in data 25.6.2025, n. 07120259011804007000 di € 338,98 avente come presupposte n. 2 cartelle di pagamento relative all'omesso pagamento della tassa automobilistica anni 2007 e 2009; la ricorrente ha premesso che la prima cartella presupposta, la n.
07120110227086432000, relativa alla tassa automobilistica anno 2007, sarebbe stata notificata il
20/10/2012, mentre la seconda cartella, la n. 07120140069279428000, relativa alla tassa automobilistica anno 2009, sarebbe stata notificata il 16/11/2014; tanto premesso, la ricorrente ha eccepito la prescrizione e la decadenza triennale ed ha chiesto l'annullamento della intimazione, vinte le spese. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, stante non solo la rituale notifica ex art. 140 c.p.c. delle cartelle presupposte, ma anche la successiva notifica alla contribuente delle intimazioni di pagamento nr. 07120159064321285000, nr. 07120179018935736000, nr.
07120189000334002000 e nr. 07120219008057488000, atti nei confronti dei quali non è stata proposta alcuna impugnazione. La difesa di parte istante ha depositato tardive memorie di replica con le quali ha insistito nell'accolgimento del ricorso per prescrizione evidenziando l'inammissibilità della documentazione afferente atti non menzionati nella intimazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, al di là della fornita prova documentale della rituale notifica delle due cartelle presupposte, occorre evidenziare, seguendo il cd. criterio della ragione più liquida, che le pretese tributarie de quibus sono comunque divenute definitive stante la mancata impugnazione, da ultimo, della pregressa intimazione di pagamento n. 07120219008057488000, notificata a mezzo messo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 1.2.2023, seguita dal deposito nella casa comunale del plico e dal documentato invio della prescritta raccomandata informativa con esito di compiuta giacenza al 30.5.2023 con la conseguente efficacia non solo interruttiva della prescrizione, ma, soprattutto, di assorbimento di ogni altra eccezione di merito sollevabile nei confronti delle cartelle presupposte, in quanto atto ad impugnazione obbligatoria secondo l'ormai prevalente e condiviso orientamento di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n.
6436/2025; Cass. n. 22108/2024; Cass. n. 10736/2024). D'altro canto è evidente che non è maturata neppure successivamente l'eccepita decadenza/prescrizione (triennale in subiecta materia) stante la rituale notifica il 25.6.2025 della intimazione opposta nel presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore dell'ADER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12892/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011804007000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011804007000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 646/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 7.7.2025 nei confronti dell'ADER la sigra. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificatale in data 25.6.2025, n. 07120259011804007000 di € 338,98 avente come presupposte n. 2 cartelle di pagamento relative all'omesso pagamento della tassa automobilistica anni 2007 e 2009; la ricorrente ha premesso che la prima cartella presupposta, la n.
07120110227086432000, relativa alla tassa automobilistica anno 2007, sarebbe stata notificata il
20/10/2012, mentre la seconda cartella, la n. 07120140069279428000, relativa alla tassa automobilistica anno 2009, sarebbe stata notificata il 16/11/2014; tanto premesso, la ricorrente ha eccepito la prescrizione e la decadenza triennale ed ha chiesto l'annullamento della intimazione, vinte le spese. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, stante non solo la rituale notifica ex art. 140 c.p.c. delle cartelle presupposte, ma anche la successiva notifica alla contribuente delle intimazioni di pagamento nr. 07120159064321285000, nr. 07120179018935736000, nr.
07120189000334002000 e nr. 07120219008057488000, atti nei confronti dei quali non è stata proposta alcuna impugnazione. La difesa di parte istante ha depositato tardive memorie di replica con le quali ha insistito nell'accolgimento del ricorso per prescrizione evidenziando l'inammissibilità della documentazione afferente atti non menzionati nella intimazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, al di là della fornita prova documentale della rituale notifica delle due cartelle presupposte, occorre evidenziare, seguendo il cd. criterio della ragione più liquida, che le pretese tributarie de quibus sono comunque divenute definitive stante la mancata impugnazione, da ultimo, della pregressa intimazione di pagamento n. 07120219008057488000, notificata a mezzo messo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 1.2.2023, seguita dal deposito nella casa comunale del plico e dal documentato invio della prescritta raccomandata informativa con esito di compiuta giacenza al 30.5.2023 con la conseguente efficacia non solo interruttiva della prescrizione, ma, soprattutto, di assorbimento di ogni altra eccezione di merito sollevabile nei confronti delle cartelle presupposte, in quanto atto ad impugnazione obbligatoria secondo l'ormai prevalente e condiviso orientamento di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n.
6436/2025; Cass. n. 22108/2024; Cass. n. 10736/2024). D'altro canto è evidente che non è maturata neppure successivamente l'eccepita decadenza/prescrizione (triennale in subiecta materia) stante la rituale notifica il 25.6.2025 della intimazione opposta nel presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore dell'ADER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.