TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/03/2026, n. 5355
TAR
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
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Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 D. lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 9 del D.D. n. 0302355 / 2022 - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità – Irrazionalità manifesta

    Il motivo è infondato. Non vi è incompatibilità tra la carica di Presidente della commissione e la funzione di Direttore dell'Ufficio PQAI V. L'Amministrazione ha predeterminato i criteri di valutazione prima della nomina della Commissione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 4 del D.M. n. 0138367 del 24 marzo 2022 - Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione

    Il motivo è infondato. Il decreto direttoriale ha definito i parametri specifici ai quali la Commissione si è attenuta. La suddivisione in sub-punteggi, sebbene auspicabile, non è necessaria ai fini della legittimità dell'iter valutativo se la commissione opera sulla base di chiari criteri di giudizio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 6 del Decreto direttoriale n. 0302355 del 7 luglio 2022 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa

    Il motivo è infondato. Il progetto è stato valutato dalla Commissione, che ha attribuito un punteggio inferiore alla soglia minima. L'Amministrazione ha rettificato in autotutela il decreto di approvazione della graduatoria. L'eventuale valutazione positiva del progetto non avrebbe pregiudicato gli altri soggetti utilmente graduati.

  • Rigettato
    Violazione del disposto di cui al 3 comma dell’art. 9 del Decreto direttoriale n. 0302355 del 7 luglio 2022 anche in riferimento agli articoli 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del presupposto anche in riferimento al mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato. Il soccorso istruttorio è previsto per la fase istruttoria e non per la valutazione dei progetti. Non è chiaro quali osservazioni il ricorrente avrebbe potuto produrre per ottenere una diversa valutazione. Il soccorso istruttorio non può supplire a carenze dell'offerta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della L. 241 del 1990 - Violazione del procedimento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione - Erroneità dei presupposti e travisamento di atti e fatti, sviamento, manifesta ingiustizia

    Il motivo non può essere accolto. Le previsioni dell'art. 10 bis della L. 241/1990 non si applicano alle procedure concorsuali.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittimità per mancato riconoscimento del corretto punteggio

    Il motivo non è fondato. La pubblicazione della graduatoria finale assolve all'onere della comunicazione degli esiti. I provvedimenti di valutazione delle proposte per contributi pubblici sono insindacabili salvo macroscopiche illogicità, contraddittorietà o irragionevolezze, che non sussistono nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni - Eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il motivo è infondato. Il punteggio numerico attribuito esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione e contiene in sé la motivazione, quando siano stati elaborati criteri di massima e parametri di riferimento. La votazione è traducibile in motivazione analitica risalendo ai criteri prefissati.

  • Improcedibile
    Domanda di accesso agli atti

    La parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare a tale domanda ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. all'udienza del 13 febbraio 2026.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/03/2026, n. 5355
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5355
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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