Versione
11 dicembre 2016
11 dicembre 2016
>
Versione
1 gennaio 2025
1 gennaio 2025
Art. 3. Principi 1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:
a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalita' acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;
f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
g) promuove e favorisce la piu' ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresi' conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;
h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.
a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalita' acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;
f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
g) promuove e favorisce la piu' ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresi' conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;
h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/07/2024, n. 13458Provvedimento: […] 4.4.3. Ritiene allora il Collegio che la contestata previsione di cui all'art. 12 della legge, per come attuata dal decreto con la distinzione tra produttori che distribuiscono il proprio film, distributori indipendenti e distributori non indipendenti, non si riveli illogica o arbitraria, ben potendo essere ricondotta al principio del pluralismo delle espressioni culturali, enunciato espressamente dall'art. 3 della legge n. 220 del 2016, il cui comma 1 dispone che “ L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo: a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva ”.Leggi di più...
- credito d'imposta·
- aiuti di Stato·
- art. 12 legge n. 220/2016·
- pluralismo espressioni culturali·
- disparità di trattamento·
- art. 107 TFUE·
- regolamento esenzione per categoria·
- tax credit esterno·
- legittimità costituzionale·
- art. 53 Cost.