Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 8 N 9 O 1 2 I / . Z Disciplinae 4 E / N A R 6 - R 2 A T . B N S R botais I I . . P L L G . REPUBBLICA ITALIANA L P E D I A 4 0 1 00. R L C . E S B A D I INOME DEL POLO ITAL ANO A D I T D S A N E 1 I E 3 T CORT SSAZ NE S R 1 N Oggetto I E . E A T S N E A Disciplinare SEZIONE TERZA CIVILE : I M notai Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo R.G.N. 7240/00 FAVARA Presidente Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Cron.8545 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. - Ud.16/01/01 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DAL PIAZ, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Repubblica PROCURATORE GENERALE PRESSO TORINO;
- intimato MOO avverso la sentenza n. 1999999/99 del Tribunale di " Sezione I Civile, emessa il 18/2/2000, TORINO, 2001 depositata il 07/03/00; RG.49/99, 62 9 udita la relazione della causa svolta nella camera di 6 consiglio il 16/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha chiesto si $ dichiari il rigetto del ricorso con le pronunce di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.11.1999, il notaio Al- berto NO impugnava davanti al Tribunale di Torino la delibera adottata in data 8.11.1999 dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disci- plinare della censura, in riferimento all'art. 147 del- la legge notarile e al paragrafo "a.4", lettere b) e b.1) dei Principi di deontologia professionale dei no- tai del 24.2.1994, per essersi, di fronte a reiterate richieste del Consiglio Notarile, sottratto al dovere di collaborazione con il Consiglio stesso, onde consen- tirgli di esercitare il potere dovere di vigilanza, omettendo di fornire gli elementi necessari ad accerta- re natura, limiti e liceità della sua associazione con esponenti di altre categorie professionali (risultante da un foglio di carta intestata dello Studio LL - Dottori commercialisti, nel quale il no- & Associati taio veniva indicato come "consulente legale"), e ri- 2 fiutando, in particolare, di prestarsi ad una audizione personale di fronte al Consiglio, così compromettendo il decoro ed il prestigio della classe notarile sotto il profilo del dovere di collaborazione e correttezza ver- so il Consiglio Notarile. Il tribunale, con sentenza 18.2-7.3.2000, rigettava l'appello. Avverso la sentenza il notaio ricorre per cassazio- ne sulla base due motivi illustrati con memoria. Il P.G. ha chiesto rigettarsi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso denuncia: violazione 吗 e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost. Omessa, in- sufficiente o contraddittoria motivazione circa un pun- to decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che il tribunale avrebbe erro- neamente valutato il contenuto delle note del 12.2.1999 e del 4.5.1999, con le quali il Consiglio Notarile gli aveva richiesto di fornire notizie circa la sua parte- cipazione all'attività dello studio LL & Asso- ciati - Dottori commercialisti (partecipazione che ave- va determinato una precedente iniziativa disciplinare, conclusa con l'archiviazione); che, del pari erroneamen- te avrebbe ritenuto che le risposte fornite dal notaio alle dette note fossero lacunose e generiche. 3 Sostiene che le richieste di chiarimenti del Consi- glio Notarile erano generiche e che le risposte fornite dal notaio erano esaurienti.
1.1. Il motivo è inammissibile. Si verte in tema di ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avversO decisione del tribunale quale giudice di appello avverso l'irrogazione della sanzione della censura da parte del Consiglio Notarile (art. 149, comma 2, della legge n. 89 del 1913), non sogget- ta ad appello (art. 150, comma 5, legge citata). La censura concerne il vizio di motivazione. 111 Ora, in sede di ricorso per cassazione ex art. Cost. il vizio di motivazione é deducibile nei limiti R in cui si risolva in violazione di legge, e cioè al so- lo fine di denunciare la totale carenza, la mera appa- renza o l'intrinseca illogicità della motivazione. Ma tali ipotesi non sussistono nel caso in esame. Il tribunale ha, invero, considerato che, a fronte due specifiche richieste di informazioni e chiari- di menti (del 12.2.1999 e del 4.5.1999) circa la sussi- stenza della collaborazione del notaio con lo Studio LL & Associati - Dottori commercialisti quale consulente legale (collaborazione che già aveva formato oggetto di precedente iniziativa disciplinare del Con- siglio, conclusasi con l'archiviazione), il notaio ave- 4 va fornito risposte scritte generiche e lacunose, e, convocato per essere udito dal Consiglio, una prima volta per il giorno 7.7.1999 ed una seconda il 21.7.1999, non si era presentato. Ha, quindi, ritenuto la suindicata condotta elusiva idonea ad integrare viola- zione del dovere di collaborazione del notaio con il Consiglio Notarile nello svolgimento della sua attività di vigilanza, collegata non solo con la normativa in materia disciplinare, e cioè in vista dell'eventuale esercizio del potere disciplinare, ma anche con l'interesse pubblico ad un corretto esercizio della funzione, sanzionabile ai sensi dell'art. 147 della legge notarile.
2. Il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 147 della legge n. 89 del 1913 (legge notarile) anche in relazione al paragrafo “a.4", lettere b) e b.1) dei Principi di deontologia profes- sionale dei notai del 24.2.1994, e con riferimento all'art. 93, comma 1, n. 1, della citata legge notari- le. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost e degli artt. 12 ss. delle disposizioni sulla leg- ge in generale. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce di non contestare il potere di vigilanza spettante al Consiglio Notarile ai sensi 5 dell'art. 93 della legge notarile, ma le modalità ed i limiti di tale esercizio. Sostiene di non aver violato, con la mancata parte- cipazione alle audizioni fissate dal Consiglio, il do- vere di collaborazione, ma di aver soltanto esercitato il suo diritto ad ottenere che le richieste di notizie e chiarimenti successive alla prima (cui era seguita una risposta che non lasciava adito a dubbi) fossero determinate e specificate nel loro oggetto.
2.1. Il motivo è inammissibile. La censura, ancorchè formulata in termini di viola- zione di legge, in realtà denuncia un vizio di motiva- zione circa la sussistenza dell'illecito disciplinare per violazione del dovere di collaborazione del notaio con il Consiglio Notarile, anche in vista dell'eventuale esercizio del potere disciplinare, che si sostanzia in una valutazione del contenuto delle ri- chieste di informazioni formulate dal Consiglio, e di quello delle risposte fornite dal notaio, contrapposta a quella compiuta dal tribunale. Valgono, pertanto, le ragioni di inammissibilità già rilevate per il primo motivo.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione, al quale il P.G. ha resistito 6 per dovere d'ufficio,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 16.1.2001. IL PRESIDENTE F.F. IL CONSIGLIERE ST "Ug. Zavaza Ри с Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 21 MAR. 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola E N IO Z 6 A 8 19 R T / 2 IS 4 . / G N 6 2 E - . R E B .R R . .P A L A D D L IN A L E E . T L D B IP N A I E S T S C N 1 IS E E IA 3 S 1 D R . A E N T A M 7