Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 510
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per notifica a soggetto deceduto

    Il presupposto impositivo per la TARI si è verificato dopo la morte del de cuius, pertanto nessuna imposta poteva essere richiesta al defunto e la notifica agli eredi è illegittima.

  • Accolto
    Assenza di regolare notifica a ciascun erede

    La notifica impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto è illegittima in quanto il presupposto impositivo si è verificato dopo la morte del de cuius.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo

    Il presupposto impositivo, relativo alla Tari anno 2020, si è verificato dopo la morte del de cuius, avvenuta in data Data morte_1, sicchè nessuna imposta poteva essere richiesta al de cuius deceduto anni prima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 510
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 510
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo