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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 21320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21320/2024 promossa da:
“ Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCECA SALVATORE e ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in SANTA SOFIA, 14 20122 MILANOpresso il difensore avv. MARCECA
SALVATORE
ATTORE contro
[...]
. Controparte_1
. Email_1
Controparte_2
Controparte_3
CP_4
[...]
CONVENUTI – CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Parte_2
ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in confronto di ,
[...] CP_1 CP_1
, , , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
pagina 1 di 6 per chiedere l'accertamento della loro qualità di erede della de cuius deceduta CP_1 Persona_1
a Milano il 15 ottobre 2017.
In particolare, la società cooperativa ricorrente esponeva di essere creditrice di ed in CP_1 relazione a tali pretese creditorie aveva ottenuto un decreto ingiuntivo n. 257/2022 emesso dal
Tribunale di Pavia. Pertanto, aveva dato inizio nei confronti del resistente de quo alla procedura esecutiva immobiliare n. 1215/2022 avanti il Tribunale di Milano, avente ad oggetto la quota di 2/36 dell'immobile sito nel Comune di Corsico, via Sebastiano Caboto, n. 4 (oggi Giuseppe di Vittorio, 4).
Tuttavia, nel corso della procedura esecutiva emergeva che con riferimento a tale immobile “non era presente la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità a seguito di successione per morte di
(madre dell'esecutato)” (cfr. ricorso pag. 2). Persona_1
Per tali ragioni, l'odierna ricorrente chiede di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei resistenti, al fine di “dirimere e meglio identificare le quota di loro spettanza sui beni immobili pignorati dalla Cassa e indi poi procedere con gli incombenti finalizzati alla vendita nella Pt_1 procedura esecutiva immobiliare R.G.E.N. 1215/2022 del Tribunale di Milano, G.E. Dott. Roberto
Angelini” (cfr. ricorso pag. 2).
Non si sono costituiti i resistenti.
Il g.i. – rilevata la regolarità della notificazione effettuata dal ricorrente all'udienza del 29 gennaio
2025 – ha dichiarato la contumacia dei resistenti, rinviando la causa all'udienza del 19 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
In detta sede, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente il 18 marzo 2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di accertamento della qualità di eredi è fondata e va accolta limitatamente a CP_5
.
[...]
Occorre preliminarmente ricordare i presupposti che integrano l'accettazione dell'eredità in forma tacita ex art. 476 c.c.
È noto che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone un atto di accettazione che costituisce un negozio unilaterale (di autonomia privata) attraverso il quale il chiamato manifesta la propria volontà di acquistare l'eredità a lui devoluta e di assumere la qualità di erede (Cass. Civ. Sez. VI-2, Ord., 06/03/2018, n. 5247; Cass., Sent., 30/04/2020, n. 10525). A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa postula una dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato, in modo diretto, accetta l'eredità o assume la qualità di erede (art. 475, comma 1, c.c.). Invece, l'accettazione è tacita ex art. 476 c.c., quando il chiamato compie un atto che presuppone, necessariamente, la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (Cass. Sez. VI-2, Ord., pagina 2 di 6 1/03/2021, m. 5569; Cass. Sez. VI-2, Ord., 23/07/2020, n. 15690; Cass. Sez. II, Ord. 06/06/2028, n.
14499).
A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere indispensabile la consapevolezza del chiamato dell'esistenza della delazione e la manifestazione di un comportamento inequivocabile in cui si possa riscontrare tanto l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), quanto l'elemento oggettivo, ossia un atto che solo chi possiede la qualità di erede potrebbe compiere. Invero, sono ritenuti irrilevanti quegli atti che, per loro natura e finalità, non sono idonei a dimostrare in modo chiaro e inconfutabile l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità ( Cass.Sez. II ,
Ord. 19/02/2019, n. 4843).
Di converso, l'accettazione tacita dell'eredità ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili del de cuius, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Ed infatti, solo chi vuole accettare l'eredità ha l'onere di effettuare siffatto atto, così da attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22769; Cass. Sez. III, Ord. 14/04/2022, n. 12259; Cass.,
Sez. VI-2, Ord., 30/04/2021, n. 11478).
A tal fine si precisa che la condotta del chiamato che integra accettazione tacita (ossia, quella condotta che implica la sua volontà di accettare e che non potrebbe essere compiuto se non in qualità di erede) non implica che il successibile debba compiere un atto negoziale diretto o personale. Per tali ragioni tale tipologia di accettazione può realizzarsi anche quando l'atto di voltura catastale venga effettuato da altri chiamati, su loro delega o nello svolgimento di attività procuratoria, oppure attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato.
Ne consegue che gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi provveda, in assenza di elementi dai quali desumere l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte degli altri, sia pure quando, ai fini della completezza della propria dichiarazione, abbia specificato l'identità e le generalità degli altri chiamati (Cass. Sez. III., Ord.,
13/08/2024, n. 22769; Cass. Sez. VI-2, Ord. 19/12/2018, n. 32770; Cass. Sez. VI-2, Ord. 6/04/2017,
n.8980).
Vi sono poi dei casi in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: artt. 527 e 485 c.c..
pagina 3 di 6 Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, si rileva che la prova dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c. del solo resistente può dirsi raggiunta. Controparte_5
La difesa di parte ricorrente ha infatti prodotto a sostegno della propria causa petendi la voltura eseguita a seguito della presentazione della denuncia di successione della de cuius a nome CP_5
(doc. 8 , dal quale risulta provata in positivo la sua qualità di erede, attesa la
[...] Parte_1 sussistenza di un comportamento incompatibile con la volontà di rinuncia dell'eredità relitta da deceduta il 15 ottobre 2017. Persona_1
Va dichiarato, pertanto, erede puro e semplice di per intervenuta Controparte_5 Persona_1 accettazione tacita.
Discorso diametralmente opposto va svolto in relazione a , , CP_1 Controparte_1 [...]
, , , . CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
Risulta, infatti, del tutto irrilevante il fatto che le generalità dei restanti resistenti (individuabili, peraltro non per nominativo ma solo per codice fiscale) siano stati indicati nella dichiarazione di successione contenente la domanda di voltura catastale (doc. 8 , non essendo stato né allegato né Parte_1 provato per essi, l'avvenuta spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale, oppure se il dichiarante ha agito in via gestoria ma con la Controparte_5 ratifica degli stessi.
Difetta infatti l'allegazione, oltre che la prova, della partecipazione anche indiretta (tramite delega) degli altri chiamati alle formalità tributarie e ipocatastali così da poter inferire una loro volontà acquisitiva dello status di erede.
Altresì, appare totalmente privo di rilievo il fatto che , , CP_1 Controparte_1 [...]
, , e risultino, dai documenti prodotti CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
(doc. 5, 6 ) comproprietari pro quota dell'immobile, sito nel Comune di Corsico, via Parte_1
Sebastiano Caboto, 4 ( oggi via Giuseppe di Vittorio, 4), sottoposto a pignoramento, posto che la relativa trascrizione del cespite ereditario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è conseguenza della denuncia di successione da parte di , come risulta chiaramente Controparte_5 dalla relazione di stima del CTU ing. (doc. 5 ) e dal verbale del custode Per_2 Parte_1 giudiziario ( doc. 6 ). Parte_1
Infine, non ricorre neppure un'accettazione presunta ex art. 485 c.c, da parte di , Controparte_1 padre dell'esecutato e coniuge di (doc. 7 fasc. Cassa Rurale). Persona_1
Dalla relazione di stima del CTU ing. emerge, infatti, che l'immobile, di proprietà di Per_2
e di per un ½ ciascuno in regime di comunione dei beni prima della Controparte_1 Persona_1 morte della de cuius, è utilizzato dal padre dell'esecutato quale abitazione (doc. 5 p. 4 ). Parte_1
Orbene, l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto su un bene ereditario può considerarsi rilevante quale possesso - e quindi utile all'acquisto dell'eredità - in caso di omissione dell'inventario entro tre mesi dall'aperta successione della de cuius. pagina 4 di 6 Purtuttavia il possesso del bene ereditario non può sussumersi nella fattispecie de qua in quanto riconducibile in parte a quello uti condominus ex art. 1102 c.c. (visto che parrebbe comproprietario iure proprio) sia a quello derivante dall'abitazione della cosa appartenuta pro quota alla defunta coniuge ex art. 540, secondo comma c.c.
In tema di successione legittima, infatti, spettano al coniuge superstite, oltre alla quota attribuita dagli art. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c. (Cass. SS.UU. 27 febbraio 2013, n. 4847).
Ne consegue che il possesso esercitato in fatto sull'immobile adibito a casa familiare da parte del coniuge superstite non può essere valutato ai fini e ai sensi degli artt. 485 e 476 Controparte_1
c.c.
Tanto basta per il rigetto della domanda nei confronti di , , CP_1 Controparte_1 [...]
, , , . CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dei valori minimi per ciascuna fase ed escludendo la fase istruttoria, in € 259,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.305,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta, e C.P.A.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti di , , CP_1 Controparte_1
, , , . Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
La presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c. nei confronti di . Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- dichiara erede puro e semplice di (nata a [...] il 24 Controparte_5 Persona_1 settembre 1944 e deceduta a Milano il 15 ottobre 2017);
- rigetta la domanda di accertamento della qualità di erede di in capo a Persona_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ;
[...] CP_4
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_5 [...]
Parte_2 liquidate in € 259,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.305,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta, e C.P.A;
- dichiara irripetibili le spese di lite in confronto di , , CP_1 Controparte_1
, , , ; Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
- dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c..
pagina 5 di 6
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21320/2024 promossa da:
“ Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCECA SALVATORE e ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in SANTA SOFIA, 14 20122 MILANOpresso il difensore avv. MARCECA
SALVATORE
ATTORE contro
[...]
. Controparte_1
. Email_1
Controparte_2
Controparte_3
CP_4
[...]
CONVENUTI – CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Parte_2
ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in confronto di ,
[...] CP_1 CP_1
, , , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
pagina 1 di 6 per chiedere l'accertamento della loro qualità di erede della de cuius deceduta CP_1 Persona_1
a Milano il 15 ottobre 2017.
In particolare, la società cooperativa ricorrente esponeva di essere creditrice di ed in CP_1 relazione a tali pretese creditorie aveva ottenuto un decreto ingiuntivo n. 257/2022 emesso dal
Tribunale di Pavia. Pertanto, aveva dato inizio nei confronti del resistente de quo alla procedura esecutiva immobiliare n. 1215/2022 avanti il Tribunale di Milano, avente ad oggetto la quota di 2/36 dell'immobile sito nel Comune di Corsico, via Sebastiano Caboto, n. 4 (oggi Giuseppe di Vittorio, 4).
Tuttavia, nel corso della procedura esecutiva emergeva che con riferimento a tale immobile “non era presente la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità a seguito di successione per morte di
(madre dell'esecutato)” (cfr. ricorso pag. 2). Persona_1
Per tali ragioni, l'odierna ricorrente chiede di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei resistenti, al fine di “dirimere e meglio identificare le quota di loro spettanza sui beni immobili pignorati dalla Cassa e indi poi procedere con gli incombenti finalizzati alla vendita nella Pt_1 procedura esecutiva immobiliare R.G.E.N. 1215/2022 del Tribunale di Milano, G.E. Dott. Roberto
Angelini” (cfr. ricorso pag. 2).
Non si sono costituiti i resistenti.
Il g.i. – rilevata la regolarità della notificazione effettuata dal ricorrente all'udienza del 29 gennaio
2025 – ha dichiarato la contumacia dei resistenti, rinviando la causa all'udienza del 19 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
In detta sede, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente il 18 marzo 2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di accertamento della qualità di eredi è fondata e va accolta limitatamente a CP_5
.
[...]
Occorre preliminarmente ricordare i presupposti che integrano l'accettazione dell'eredità in forma tacita ex art. 476 c.c.
È noto che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone un atto di accettazione che costituisce un negozio unilaterale (di autonomia privata) attraverso il quale il chiamato manifesta la propria volontà di acquistare l'eredità a lui devoluta e di assumere la qualità di erede (Cass. Civ. Sez. VI-2, Ord., 06/03/2018, n. 5247; Cass., Sent., 30/04/2020, n. 10525). A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa postula una dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato, in modo diretto, accetta l'eredità o assume la qualità di erede (art. 475, comma 1, c.c.). Invece, l'accettazione è tacita ex art. 476 c.c., quando il chiamato compie un atto che presuppone, necessariamente, la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (Cass. Sez. VI-2, Ord., pagina 2 di 6 1/03/2021, m. 5569; Cass. Sez. VI-2, Ord., 23/07/2020, n. 15690; Cass. Sez. II, Ord. 06/06/2028, n.
14499).
A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere indispensabile la consapevolezza del chiamato dell'esistenza della delazione e la manifestazione di un comportamento inequivocabile in cui si possa riscontrare tanto l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), quanto l'elemento oggettivo, ossia un atto che solo chi possiede la qualità di erede potrebbe compiere. Invero, sono ritenuti irrilevanti quegli atti che, per loro natura e finalità, non sono idonei a dimostrare in modo chiaro e inconfutabile l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità ( Cass.Sez. II ,
Ord. 19/02/2019, n. 4843).
Di converso, l'accettazione tacita dell'eredità ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili del de cuius, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Ed infatti, solo chi vuole accettare l'eredità ha l'onere di effettuare siffatto atto, così da attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22769; Cass. Sez. III, Ord. 14/04/2022, n. 12259; Cass.,
Sez. VI-2, Ord., 30/04/2021, n. 11478).
A tal fine si precisa che la condotta del chiamato che integra accettazione tacita (ossia, quella condotta che implica la sua volontà di accettare e che non potrebbe essere compiuto se non in qualità di erede) non implica che il successibile debba compiere un atto negoziale diretto o personale. Per tali ragioni tale tipologia di accettazione può realizzarsi anche quando l'atto di voltura catastale venga effettuato da altri chiamati, su loro delega o nello svolgimento di attività procuratoria, oppure attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato.
Ne consegue che gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi provveda, in assenza di elementi dai quali desumere l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte degli altri, sia pure quando, ai fini della completezza della propria dichiarazione, abbia specificato l'identità e le generalità degli altri chiamati (Cass. Sez. III., Ord.,
13/08/2024, n. 22769; Cass. Sez. VI-2, Ord. 19/12/2018, n. 32770; Cass. Sez. VI-2, Ord. 6/04/2017,
n.8980).
Vi sono poi dei casi in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: artt. 527 e 485 c.c..
pagina 3 di 6 Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, si rileva che la prova dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c. del solo resistente può dirsi raggiunta. Controparte_5
La difesa di parte ricorrente ha infatti prodotto a sostegno della propria causa petendi la voltura eseguita a seguito della presentazione della denuncia di successione della de cuius a nome CP_5
(doc. 8 , dal quale risulta provata in positivo la sua qualità di erede, attesa la
[...] Parte_1 sussistenza di un comportamento incompatibile con la volontà di rinuncia dell'eredità relitta da deceduta il 15 ottobre 2017. Persona_1
Va dichiarato, pertanto, erede puro e semplice di per intervenuta Controparte_5 Persona_1 accettazione tacita.
Discorso diametralmente opposto va svolto in relazione a , , CP_1 Controparte_1 [...]
, , , . CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
Risulta, infatti, del tutto irrilevante il fatto che le generalità dei restanti resistenti (individuabili, peraltro non per nominativo ma solo per codice fiscale) siano stati indicati nella dichiarazione di successione contenente la domanda di voltura catastale (doc. 8 , non essendo stato né allegato né Parte_1 provato per essi, l'avvenuta spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale, oppure se il dichiarante ha agito in via gestoria ma con la Controparte_5 ratifica degli stessi.
Difetta infatti l'allegazione, oltre che la prova, della partecipazione anche indiretta (tramite delega) degli altri chiamati alle formalità tributarie e ipocatastali così da poter inferire una loro volontà acquisitiva dello status di erede.
Altresì, appare totalmente privo di rilievo il fatto che , , CP_1 Controparte_1 [...]
, , e risultino, dai documenti prodotti CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
(doc. 5, 6 ) comproprietari pro quota dell'immobile, sito nel Comune di Corsico, via Parte_1
Sebastiano Caboto, 4 ( oggi via Giuseppe di Vittorio, 4), sottoposto a pignoramento, posto che la relativa trascrizione del cespite ereditario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è conseguenza della denuncia di successione da parte di , come risulta chiaramente Controparte_5 dalla relazione di stima del CTU ing. (doc. 5 ) e dal verbale del custode Per_2 Parte_1 giudiziario ( doc. 6 ). Parte_1
Infine, non ricorre neppure un'accettazione presunta ex art. 485 c.c, da parte di , Controparte_1 padre dell'esecutato e coniuge di (doc. 7 fasc. Cassa Rurale). Persona_1
Dalla relazione di stima del CTU ing. emerge, infatti, che l'immobile, di proprietà di Per_2
e di per un ½ ciascuno in regime di comunione dei beni prima della Controparte_1 Persona_1 morte della de cuius, è utilizzato dal padre dell'esecutato quale abitazione (doc. 5 p. 4 ). Parte_1
Orbene, l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto su un bene ereditario può considerarsi rilevante quale possesso - e quindi utile all'acquisto dell'eredità - in caso di omissione dell'inventario entro tre mesi dall'aperta successione della de cuius. pagina 4 di 6 Purtuttavia il possesso del bene ereditario non può sussumersi nella fattispecie de qua in quanto riconducibile in parte a quello uti condominus ex art. 1102 c.c. (visto che parrebbe comproprietario iure proprio) sia a quello derivante dall'abitazione della cosa appartenuta pro quota alla defunta coniuge ex art. 540, secondo comma c.c.
In tema di successione legittima, infatti, spettano al coniuge superstite, oltre alla quota attribuita dagli art. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c. (Cass. SS.UU. 27 febbraio 2013, n. 4847).
Ne consegue che il possesso esercitato in fatto sull'immobile adibito a casa familiare da parte del coniuge superstite non può essere valutato ai fini e ai sensi degli artt. 485 e 476 Controparte_1
c.c.
Tanto basta per il rigetto della domanda nei confronti di , , CP_1 Controparte_1 [...]
, , , . CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dei valori minimi per ciascuna fase ed escludendo la fase istruttoria, in € 259,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.305,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta, e C.P.A.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti di , , CP_1 Controparte_1
, , , . Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
La presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c. nei confronti di . Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- dichiara erede puro e semplice di (nata a [...] il 24 Controparte_5 Persona_1 settembre 1944 e deceduta a Milano il 15 ottobre 2017);
- rigetta la domanda di accertamento della qualità di erede di in capo a Persona_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ;
[...] CP_4
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_5 [...]
Parte_2 liquidate in € 259,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.305,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta, e C.P.A;
- dichiara irripetibili le spese di lite in confronto di , , CP_1 Controparte_1
, , , ; Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
- dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c..
pagina 5 di 6
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 6 di 6