Articolo 3 della Legge 1 marzo 1990, n. 42
Articolo 2
Versione
21 marzo 1990
Art. 3. 1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Caltanissetta, riguardanti il territorio del nuovo circondario, gia' in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per cui e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela.
Entrata in vigore il 21 marzo 1990
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