Art. 35. (Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell
'opposizione).
1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare . 2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo l'opposizione prevista dall' articolo 18 della legge fallimentare , il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria. 3. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale il curatore.
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell' art. 18 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 18 (Opposizione alla dichiarazione di fallimento). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.
L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza".
'opposizione).
1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare . 2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo l'opposizione prevista dall' articolo 18 della legge fallimentare , il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria. 3. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale il curatore.
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell' art. 18 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 18 (Opposizione alla dichiarazione di fallimento). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.
L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza".