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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 10/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1776/2025 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CASCONE Parte_1 C.F._1 CINZIA presso il cui studio in Castellammare di Stabia elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 domiciliato come in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.25, parte ricorrente - inserita sia nelle GPS 2024–2026 per supplenze docenti sia nelle graduatorie ATA 2024–2027 come collaboratrice scolastica della provincia di Napoli, e attualmente in servizio in qualità di docente - agiva nei confronti del
, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al Controparte_1 pagamento del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso. Per l'effetto, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento, in proprio CP_1 favore, della somma di €. 606,56 a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA), per i detti periodi di supplenza breve;
con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario. La parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e se ne dichiara la contumacia
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. La questione qui controversa concerne il diritto del personale ATA o docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire, rispettivamente, il compenso individuale accessorio (CIA) ovvero la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 e dall'art. 25 del CCNL 31.08.1999. Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è disciplinato dall'art. 82 CCNL 2007 che al comma 1 dispone: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Il predetto art. 82, comma 5, destinato al personale a tempo determinato, recita: “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Il comma 7 specifica poi che detto compenso (CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanto sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.3.2001 risulta che il c.d. "Compenso Individuale Accessorio" di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d. "Retribuzione Professionale Docenti". La questione è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, nonché a quanto statuito anche nella sentenza n. 153/22 del 31/01/2022 - Tribunale di Torino e 2557/21 del Tribunale di Bari, nonché, sentenze del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 2207/20 e 6178/22, che si condividono, in assenza di ragioni per discostarsi da quanto da esse statuito, va rilevato come l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 prevede tale emolumento retributivo al comma 1 "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle "condizioni di impiego" di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo la quale il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurarlo agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020). Pertanto, come già sostenuto da questo Tribunale, si ritiene che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come il CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento (cfr., Tribunale di Lucca, Sez. Lav., sent. n. 184/2021). Orbene, nel caso de quo, la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato (8.10.20/12.6.21, 13.10.21/30.12.21, come documentato in atti), durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30.6), ai quali è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio. A ben vedere infatti la prestazione del personale ATA ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell'incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle Con mansioni, la ricorrente non si è vista riconoscere il per aver svolto incarichi temporanei, ossia le c.d. supplenze brevi o saltuarie (peraltro susseguitesi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno), subendo quindi un'ingiustificata disparità di trattamento (v. Trib. Lucca, sez. lav., 07/04/2022 n. 94). Ciò premesso, il ricorso va accolto e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al compenso individuale accessorio, con conseguente condanna del a versare Controparte_1 in favore dell'istante, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, la somma di €. 606,56. Per la quantificazione, si richiama quanto allegato in ricorso alla pag. 13, condividendosi il percorso logico e argomentativo seguito. Sul predetto importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 01.01.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per una applicazione della maggiorazione di cui al comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche…”. Invero, la ricorrenza di un malfunzionamento della maggioranza dei collegamenti ipertestuali è tale che la presenza dei detti collegamenti non agevola lo studio del procedimento;
pertanto, richiamando la sentenza della Cassazione civile sez. II, del 23/12/2022, n.37692 - secondo cui nessuna maggiorazione delle spese processuali compete ove le tecniche informatiche non agevolano lo studio del procedimento – non si reputa applicabile al caso di specie la maggiorazione in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) dichiara il diritto di a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA) Parte_1 per il periodo dall'8.10.20 al 12.6.21, e dal 13.10.21 al 30.12.21, e condanna il
[...]
, in persona del Ministro p.t. al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, dell'importo di €. 606,56, oltre gli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie mensilmente maturate al soddisfo;
Cont b) condanna il al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 321,00, oltre
€. 21,50 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Napoli, 10/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 10/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1776/2025 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CASCONE Parte_1 C.F._1 CINZIA presso il cui studio in Castellammare di Stabia elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 domiciliato come in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.25, parte ricorrente - inserita sia nelle GPS 2024–2026 per supplenze docenti sia nelle graduatorie ATA 2024–2027 come collaboratrice scolastica della provincia di Napoli, e attualmente in servizio in qualità di docente - agiva nei confronti del
, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al Controparte_1 pagamento del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso. Per l'effetto, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento, in proprio CP_1 favore, della somma di €. 606,56 a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA), per i detti periodi di supplenza breve;
con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario. La parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e se ne dichiara la contumacia
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. La questione qui controversa concerne il diritto del personale ATA o docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire, rispettivamente, il compenso individuale accessorio (CIA) ovvero la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 e dall'art. 25 del CCNL 31.08.1999. Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è disciplinato dall'art. 82 CCNL 2007 che al comma 1 dispone: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Il predetto art. 82, comma 5, destinato al personale a tempo determinato, recita: “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Il comma 7 specifica poi che detto compenso (CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanto sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.3.2001 risulta che il c.d. "Compenso Individuale Accessorio" di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d. "Retribuzione Professionale Docenti". La questione è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, nonché a quanto statuito anche nella sentenza n. 153/22 del 31/01/2022 - Tribunale di Torino e 2557/21 del Tribunale di Bari, nonché, sentenze del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 2207/20 e 6178/22, che si condividono, in assenza di ragioni per discostarsi da quanto da esse statuito, va rilevato come l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 prevede tale emolumento retributivo al comma 1 "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle "condizioni di impiego" di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo la quale il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurarlo agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020). Pertanto, come già sostenuto da questo Tribunale, si ritiene che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come il CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento (cfr., Tribunale di Lucca, Sez. Lav., sent. n. 184/2021). Orbene, nel caso de quo, la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato (8.10.20/12.6.21, 13.10.21/30.12.21, come documentato in atti), durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30.6), ai quali è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio. A ben vedere infatti la prestazione del personale ATA ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell'incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle Con mansioni, la ricorrente non si è vista riconoscere il per aver svolto incarichi temporanei, ossia le c.d. supplenze brevi o saltuarie (peraltro susseguitesi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno), subendo quindi un'ingiustificata disparità di trattamento (v. Trib. Lucca, sez. lav., 07/04/2022 n. 94). Ciò premesso, il ricorso va accolto e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al compenso individuale accessorio, con conseguente condanna del a versare Controparte_1 in favore dell'istante, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, la somma di €. 606,56. Per la quantificazione, si richiama quanto allegato in ricorso alla pag. 13, condividendosi il percorso logico e argomentativo seguito. Sul predetto importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 01.01.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per una applicazione della maggiorazione di cui al comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche…”. Invero, la ricorrenza di un malfunzionamento della maggioranza dei collegamenti ipertestuali è tale che la presenza dei detti collegamenti non agevola lo studio del procedimento;
pertanto, richiamando la sentenza della Cassazione civile sez. II, del 23/12/2022, n.37692 - secondo cui nessuna maggiorazione delle spese processuali compete ove le tecniche informatiche non agevolano lo studio del procedimento – non si reputa applicabile al caso di specie la maggiorazione in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) dichiara il diritto di a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA) Parte_1 per il periodo dall'8.10.20 al 12.6.21, e dal 13.10.21 al 30.12.21, e condanna il
[...]
, in persona del Ministro p.t. al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, dell'importo di €. 606,56, oltre gli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie mensilmente maturate al soddisfo;
Cont b) condanna il al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 321,00, oltre
€. 21,50 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Napoli, 10/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon