Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
La domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi a norma dell'art. 1283 cod. civ. non si identifica con la sola citazione introduttiva della lite, ma comprende anche qualsiasi ulteriore istanza validamente proposta durante il giudizio di primo grado (ed eventualmente riproposta in appello, se rigettata) con la quale possono chiedersi pure gli interessi su quelli già scaduti in corso di causa, sempre con il limite dell'esclusione di quelli scadenti nei sei mesi precedenti la pubblicazione della sentenza che li riconosca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CREDIFARMA SPA, con sede in Roma, in persona del Presidente del C.di A. dr. Carlo Ghiani, legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria del dott. RI AT, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SERGIO LIMONGELLI, con studio in 73100 LECCE VIA IV NOVEMBRE 41, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA USL/3 LECCE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 510/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 27/12/97 e depositata il 21/07/97 (R.G. 151/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del I motivo, l'assorbimemto del II ed il rigetto del III e del IV. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29.4.91 LU SA, titolare di una farmacia in Copertino, rappresentato dal RM, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce il commissario liquidatore della USL LE/3 di Copertino per sentirlo condannare al pagamento di quanto dovutogli per le prestazioni effettuate nell'ambito dell'assistenza farmaceutica convenzionata per il periodo maggio 88-dicembre '89, oltre interessi.
L'Ente convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva che attribuiva alla Regione Puglia. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 28.2.95, dato atto del pagamento del credito principale, condannava la convenuta al pagamento degli interessi legali, oltre il maggior danno, 2,5% fino al dicembre '90. Avverso detta decisione proponeva impugnazione il LU come rappresentato chiedendo che il maggior danno fosse liquidato quanto meno in base all'interesse praticato dalla banche e che gli fossero accordati gli interessi anatocistici.
La corte di Appello di Lecce con sentenza del 21.7.97 condannava la USL a corrispondere oltre agli interessi legali il danno da svalutazione monetaria secondo il criterio del "prime rate" con decorrenza dalla domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento (gli interessi) e fino al 15.12.90 (il maggior danno da svalutazione monetaria). Confermava nel resto la sentenza di primo grado. Dichiarava irripetibili le spese di appello.
Osservava, tra l'altro, la corte che non poteva porsi in discussione la qualita' di imprenditore di un farmacista per cui doveva presumersi un impiego antiinflattivo del denaro. Oltre agli interessi andava, quindi, accordato il danno da svalutazione monetaria secondo la predetta decorrenza. La corte, da ultimo, non accordava gli interessi anatocistici attenendo questi ad un momento successivo alla sentenza.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la soc. RM, mandataria del LU, affidandolo a quattro motivi. Non ha svolto difese la gestione liquidatoria della USL LE/3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la RM, denunziata la violazione degli artt. 112, 324, 329 cpc.1224 cc, nonche' la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente fatto decorrere gli interessi ed il maggior danno dalla domanda giudiziale e non dal giorno 26 di ciascun mese successivo a quello cui le distinte contabili si riferiscono, come stabilito dal Tribunale e sulla cui statuizione non vi è stato gravame da parte della USL.
La doglianza va accolta.
Il punto della sentenza del Tribunale concernente la decorrenza iniziale degli interessi e del maggior danno non doveva essere posto in discussione in appello non potendo la Corte del merito portare il suo esame sulle statuizioni del primo giudice che non fossero state investite di specifico gravame essendo in effetti tali pronunzie coperte dal giudicato.
La sentenza della Corte di Appello di Lecce non ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, onde deve essere sul punto annullata con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, che tenendo conto delle ragioni che hanno determinato la cassazione della pronuncia, provvederà a modificare la decorrenza degli interessi e del maggior danno nei sensi di cui alla decisione del Tribunale.
Resta, per lo effetto, assorbito il secondo mezzo di impugnazione formulato in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo.
Con il terzo mezzo di impugnazione la RM, denunziata la violazione dell'art. 1224 cc secondo comma, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello avendo riconosciuto gli ulteriori danni da svalutazione monetaria facendo riferimento al c.d. "prime rate" abbia erroneamente poi limitato nel tempo (16.12.90) detto criterio non considerando che tale limite temporale poteva essere giustificato solo dalla decisione del Tribunale che aveva quantificato il maggior danno nella differenza tra il 7.5% ed il 5%, quindi fino al 16.12.90 epoca in cui era entrato in vigore il tasso legale nella misura del 10% che assorbiva completamente il danno in oggetto.
La doglianza va disattesa.
In effetti, la RM non spiega nel ricorso quale fosse lo scarto tra interesse legale e tasso di mercato di quello praticato dalla banche alla migliore clientela, onde essendo la censura del tutto generica consegue la inammissibilità della stessa per non potere questa Corte valutare la legittimità o meno del limite temporale della rivalutazione fissato dai secondi giudici. Con il quarto mezzo di annullamento la RM, denunziata la violazione degli artt. 1224, 1282 e 1283 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente rigettato la domanda di riconoscimento degli ulteriori interessi legali da calcolare sulle somme riconosciute per interessi e maggior danno.
La doglianza va accolta.
Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di appello ha rilevato che gli interessi anatocistici attengono ad un momento successivo alla sentenza onde non possono essere riconosciuti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ( 1257/85) la domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi a norma dell'art. 1283 cc non si identifica con la sola citazione introduttiva della lite ma comprenda anche qualsiasi ulteriore istanza validamente proposta durante il giudizio di primo grado, ed anche in appello se rigettata, con la quale possono chiedersi pure gli interessi su quelli già scaduti in corso di causa con il limite della esclusione di quelli scadenti nei sei mesi precedenti la pubblicazione della sentenza che li riconosca. Sulla base della ricordata giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, è erroneo il rigetto della domanda di riconoscimento degli ulteriori interessi legali da calcolare sulla somme riconosciute per interessi e maggior danno onde la sentenza deve essere sul punto annullata con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, che sulla base dell'enunciato principio provvederà al riconoscimento degli interessi anatocistici.
Le spese del giudizio di cassazione vanno demandate al giudice del rinvio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e quarto motivo, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo. Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2002