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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3007/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 429/2022 TRA
, elettivamente domiciliato in Terzigno, via G. Leopardi 6, presso l'avv. Angelo Parte_1 Bianco che lo rapp.e dif., giusta procura allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedenti Difensori--- opponente E in persona del legale rapp.te p.t.con sede in S. Antonio Controparte_1 Abate, via Battimelli 15--- opposta contumace CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa
FATTO Con atto di citazione notificato in data 23.5.2022 (presso il Difensore-domiciliatario della opposta) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2022, Parte_1 notificato il 14.4.2022, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 30.814,65 oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società la quale Controparte_1 assumeva che nello svolgimento della propria attività di trasformazione del pomodoro fresco di stagione e relativa commercializzazione, si era avvalsa della prestazione lavorativa di T_
.
[...] Il era stato licenziato in data 19.12.2016 ma aveva impugnato il suddetto T_ licenziamento ed il Tribunale di Torre Annunziata (sez. lavoro) aveva annullato il licenziamento con ordinanza n.2613 del 13.8.2018 (opposta, ma confermata con la successiva sentenza) ordinando la reintegra nel posto di lavoro, nonché il pagamento della relativa indennità risarcitoria. In conseguenza di ciò, , in virtù della predetta ordinanza, aveva chiesto alla Parte_1 società ricorrente il pagamento della somma di euro 13.186,76 a titolo di indennità risarcitoria e della somma di euro 17.312,40 a titolo di mensilità maturate, per un totale pari ad euro 30.499,16. A seguito di ciò la datrice di lavoro aveva corrisposto al la complessiva somma di T_ euro 30.814,65 con assegno circolare n. 7404692090-03 del 4.11.2019 con riserva di ripetizione delle somme Infatti nelle more la aveva proposto appello avverso la sentenza Controparte_1 che aveva confermato l'illegittimità del licenziamento e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza - non impugnata - del 2.2.2022 n. 449/2022 aveva accolto il reclamo riformando in toto la domanda proposta in primo grado da che veniva così integralmente rigettata. Parte_1 La società provvedeva quindi a porre in mora il Giunto intimandogli la restituzione di quanto ingiustamente corrisposto (cfr. costituzione in mora datato 8.2.2022), ma invano e così chiedeva ed otteneva il D.I. qui impugnato.. Quali motivi a base dell'opposizione il Giunto eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza per materia, per essere competente il giudice del lavoro. In secondo luogo, eccepiva la mancanza di un titolo idoneo a fondamento del decreto
1 R.G.A.C. n. 3007/2022
ingiuntivo opposto n. 429/2022. In particolare, egli afferma come la sentenza della Corte d'Appello territoriale non avesse fatto altro che accertare l'erroneità del provvedimento di reintegra emesso dal Tribunale del Lavoro, ma nulla aveva statuito in ordine alla restituzione delle somme percepite. Ancora, egli precisava che le mensilità maturate a seguito della comunicazione della messa a disposizione non erano collegate e/o collegabili alle 12 mensilità previste dalla legge Fornero come indennità risarcitoria, ma frutto di un comportamento colpevolmente omissivo da parte della società opposta, la quale aveva violato l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro, impedendo al lavoratore, di fatto, ed in assenza di specifica comunicazione, di ricercare una diversa occupazione. In via gradata, l'opponente chiedeva di compensare il credito ingiunto con quello da egli vantato a seguito della sentenza (passata in giudicato) n. 974/2021 del 16.06.2021 (rgn. 2837/2020 Tribunale di Torre Annunziata), in cui gli veniva riconosciuto un diritto di un credito per la somma di euro 19.001,37. In conclusione, chiedeva: a) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza ratione materiae del Giudice adito, poiché trattasi di azione di ripetizione avente ad oggetto crediti di lavoro per cui competente a conoscere della presente controversia è il Giudice del Lavoro con condanna;
b) la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_1 professionali con attribuzione;
c) sempre in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto;
d) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova scritta del credito azionato e/o mancanza di titolo idoneo;
e) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, l'inammissibilità' del decreto ingiuntivo opposto per vizio di procedura;
oltre le spese, con attribuzione. La società non si costituiva in giudizio. Controparte_1 DIRITTO
Preliminarmente, in rito, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente.
Va subito detto che giammai potrebbe porsi una questione di “competenza” bensì di più semplice applicazione dei criteri che sovrintendono all'assegnazione degli affari all'interno del medesimo Tribunale/Ufficio Giudiziario ed al più una semplice questione di “rito” applicabile alla controversia.
Ma a parte ciò, sul punto, va opportunamente evidenziato che atteso che il presente giudizio ha ad oggetto la restituzione di somme indebitamente percepite, la natura della pretesa odierna non riguarda più diritti derivanti dal rapporto di lavoro, ma il recupero di un indebito. In conformità alla giurisprudenza della AZ (cfr. Cass. Civ. n. 19316/2021; Cass. Civ. ord. 19948/2022), tale azione integra una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., volta a recuperare la somma netta effettivamente percepita.
Pertanto, la “competenza” spetta al giudice ordinario, e non al giudice del lavoro, in quanto, in tal caso, viene meno ogni controversia fondata sul rapporto subordinato.
Pertanto, la “competenza” nel caso di specie appartiene al giudice civile ordinario, in funzione monocratica, secondo i criteri ordinari di competenza. In diritto, va evidenziato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.”
2 R.G.A.C. n. 3007/2022
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della società opposta la Controparte_1 quale non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 14.4.2022. Ciò posto, per quanto concerne la natura di tale controversia, essa è annoverabile nella categoria dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Invero, nel caso di specie, la parte ricorrente (datore di lavoro) ha agito per la restituzione delle somme corrisposte all'ex dipendente in esecuzione di un provvedimento provvisorio del giudice del lavoro, il quale aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento. Tale provvedimento è stato tuttavia integralmente riformato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale ha accertato la legittimità del licenziamento stesso, determinando, quindi, l'inesistenza sopravvenuta del titolo giustificativo delle somme già erogate. Infatti, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza, la riforma di un provvedimento giudiziario che aveva disposto la reintegrazione e la condanna al pagamento di somme, comporta la caducazione retroattiva del fondamento giuridico dell'erogazione. Le somme eventualmente percepite dal lavoratore in forza della decisione successivamente riformata sono, dunque, da considerarsi indebitamente ricevute, con applicazione dei principi della ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. L'obbligazione restitutoria del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, derivante dalla riforma di una decisione che disponeva la reintegrazione, assume natura civilistica e non più lavoristica, in quanto prescinde dalla permanenza del rapporto di lavoro. Su punto, va affermato che la ripetizione dell'indebito, a seguito della riforma della sentenza favorevole al lavoratore, riguarda esclusivamente le somme effettivamente percepite da quest'ultimo. L'azione del datore di lavoro è un'azione restitutoria fondata sull'art. 2033 c.c., distinta dalle controversie relative al rapporto di lavoro. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n.19316/2021; Cass. Civ. Sez. Lavoro, ord. n. 19948/2022). A fortiori, anche in dottrina, sul punto si osserva come la conversione del titolo del pagamento da
“dovuto” a “indebito” produce un effetto qualificatorio rilevante: il rapporto controverso non è più il rapporto di lavoro, ma un rapporto obbligatorio di natura restitutoria, fondato su norme generali (in primis gli artt. 2033 e ss. c.c.). Si tratta, dunque, di un effetto oggettivo della riforma della sentenza, che opera ex tunc e fa venir meno ogni presupposto giuridico della prestazione ricevuta. Alla luce di quanto precede, è evidente che l'azione proposta dal datore di lavoro non riguarda più una pretesa derivante dal rapporto di lavoro in sé, ma si fonda su una causa petendi diversa: la mancanza di titolo giustificativo del pagamento, a seguito di una decisione giudiziaria sopravvenuta. In tal senso, infatti, non è configurabile una controversia di lavoro ex art. 409 c.p.c. e non trova applicazione il rito speciale del lavoro. Di talché, da ciò ne deriva che la pretesa restitutoria in capo alla società opposta risulta fondata. Tuttavia, a ciò va aggiunto che, per quanto concerne il quantum, esso non va determinato nella misura stabilità nel decreto ingiuntivo oggetto di causa, bensì in maniera diversa. Ciò si dice, in quanto a seguito della sentenza n. 974/2021 del 16.06.2021, il Tribunale di Torre Annunziata ha riconosciuto un diritto di credito, in favore del lavoratore-opponente Parte_1 per la somma di euro 19.001,37. Tale credito deriva dal periodo successivo all'ordinanza di annullamento del licenziamento datata ordinanza n.2613 del 13.8.2018. Infatti, nel giudizio r.g.n. 2837/2020 (la cui sentenza risulta essere passata in giudicato) è stato accertato che , Parte_1 a seguito di ordinanza n. 2613/2018 depositata il 13.8.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro (provvedimento poi confermato con sentenza della stessa A.G. del 9.6.2018), è stato reintegrato in servizio. La società datrice di lavoro ha successivamente licenziato di nuovo l'opposto in data 18/12/2019… Il credito del lavoratore, ossia le spettanze di cui al decreto ingiuntivo n. 123/2020, trova conferma nei fatti di causa come documentati in atti. Per il periodo 13/8/2018 – 18/12/2019 il è stato dipendente della società opponente e quest'ultima ha l'onere della prova T_ circa la correttezza dei pagamenti così come invocati dal lavoratore. Quest'ultimo, peraltro, non aveva l'obbligo di notificare all'ingiunto i conteggi depositati in sede monitoria”. In tale giudizio, il giudicante ha ritenuto sussistente l'effettivo maturarsi delle proprie spettanze retribuite, a seguito di reintegro a lavoro, nonché “riguardo alla seconda doglianza, ossia l'illegittimità della richiesta per tutte le somme collegate a prestazioni occasionali e non continuative (nel caso di specie, indennità ferie e permessi non goduti), deve tenersi presente la recente decisione
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della AZ (n. 6319/2021), secondo cui il lasso temporale compreso tra la data del licenziamento - poi dichiarato illegittimo con pronuncia giudiziale - e la data della reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro deve essere assimilato ad un periodo di effettivo lavoro ai fini della determinazione del diritto alle ferie, alle cd. festività soppresse ed ai permessi annuali.”. In tal senso, la società opposta, non costituendosi in giudizio non ha avuto modo di prende posizione sul punto. Invero, sebbene la contumacia esprima un silenzio non soggetto a valutazione, né valga a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte o ad alterare la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016). Circostanza che, nel caso di specie, non risulta essersi verificata. Pertanto, in virtù di tale statuizione, tale credito deve essere sottratto dal quantum da restituire alla società convenuta, il quale, va dunque, determinato in euro 11.813,28 (derivante dalla differenza 30.814,65-11.813,28). In particolare, in atti risulta presente l'assegno bancario oggetto di causa (non contestato dall'opponente), il quale è servente a dimostrare l'avvenuto pagamento da parte della società opposta dell'importo relativo a titolo di mensilità maturate e indennità risarcitorie). In definitiva, in virtù di quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta parzialmente e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2022. L'opponente va, invece, condannato al pagamento, nei confronti della società Parte_1 opposta per la somma pari ad euro 11.813,28 (oltre interessi legali dal Controparte_1 dì dell'avvenuta corresponsione dell'indebito). La parziale e reciproca soccombenza impone la compensazione, fra le parti, dell'intero giudizio, inclusa la fase monitoria
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1 della società in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2022---
- condanna , al pagamento, nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro 11.813,28 oltre interessi legali
[...] dal 4.11.2019 al saldo
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di CP_2
Così deciso in Torre Annunziata addì 7.9.2025 IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 429/2022 TRA
, elettivamente domiciliato in Terzigno, via G. Leopardi 6, presso l'avv. Angelo Parte_1 Bianco che lo rapp.e dif., giusta procura allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedenti Difensori--- opponente E in persona del legale rapp.te p.t.con sede in S. Antonio Controparte_1 Abate, via Battimelli 15--- opposta contumace CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa
FATTO Con atto di citazione notificato in data 23.5.2022 (presso il Difensore-domiciliatario della opposta) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2022, Parte_1 notificato il 14.4.2022, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 30.814,65 oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società la quale Controparte_1 assumeva che nello svolgimento della propria attività di trasformazione del pomodoro fresco di stagione e relativa commercializzazione, si era avvalsa della prestazione lavorativa di T_
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[...] Il era stato licenziato in data 19.12.2016 ma aveva impugnato il suddetto T_ licenziamento ed il Tribunale di Torre Annunziata (sez. lavoro) aveva annullato il licenziamento con ordinanza n.2613 del 13.8.2018 (opposta, ma confermata con la successiva sentenza) ordinando la reintegra nel posto di lavoro, nonché il pagamento della relativa indennità risarcitoria. In conseguenza di ciò, , in virtù della predetta ordinanza, aveva chiesto alla Parte_1 società ricorrente il pagamento della somma di euro 13.186,76 a titolo di indennità risarcitoria e della somma di euro 17.312,40 a titolo di mensilità maturate, per un totale pari ad euro 30.499,16. A seguito di ciò la datrice di lavoro aveva corrisposto al la complessiva somma di T_ euro 30.814,65 con assegno circolare n. 7404692090-03 del 4.11.2019 con riserva di ripetizione delle somme Infatti nelle more la aveva proposto appello avverso la sentenza Controparte_1 che aveva confermato l'illegittimità del licenziamento e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza - non impugnata - del 2.2.2022 n. 449/2022 aveva accolto il reclamo riformando in toto la domanda proposta in primo grado da che veniva così integralmente rigettata. Parte_1 La società provvedeva quindi a porre in mora il Giunto intimandogli la restituzione di quanto ingiustamente corrisposto (cfr. costituzione in mora datato 8.2.2022), ma invano e così chiedeva ed otteneva il D.I. qui impugnato.. Quali motivi a base dell'opposizione il Giunto eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza per materia, per essere competente il giudice del lavoro. In secondo luogo, eccepiva la mancanza di un titolo idoneo a fondamento del decreto
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ingiuntivo opposto n. 429/2022. In particolare, egli afferma come la sentenza della Corte d'Appello territoriale non avesse fatto altro che accertare l'erroneità del provvedimento di reintegra emesso dal Tribunale del Lavoro, ma nulla aveva statuito in ordine alla restituzione delle somme percepite. Ancora, egli precisava che le mensilità maturate a seguito della comunicazione della messa a disposizione non erano collegate e/o collegabili alle 12 mensilità previste dalla legge Fornero come indennità risarcitoria, ma frutto di un comportamento colpevolmente omissivo da parte della società opposta, la quale aveva violato l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro, impedendo al lavoratore, di fatto, ed in assenza di specifica comunicazione, di ricercare una diversa occupazione. In via gradata, l'opponente chiedeva di compensare il credito ingiunto con quello da egli vantato a seguito della sentenza (passata in giudicato) n. 974/2021 del 16.06.2021 (rgn. 2837/2020 Tribunale di Torre Annunziata), in cui gli veniva riconosciuto un diritto di un credito per la somma di euro 19.001,37. In conclusione, chiedeva: a) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza ratione materiae del Giudice adito, poiché trattasi di azione di ripetizione avente ad oggetto crediti di lavoro per cui competente a conoscere della presente controversia è il Giudice del Lavoro con condanna;
b) la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_1 professionali con attribuzione;
c) sempre in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto;
d) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova scritta del credito azionato e/o mancanza di titolo idoneo;
e) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, l'inammissibilità' del decreto ingiuntivo opposto per vizio di procedura;
oltre le spese, con attribuzione. La società non si costituiva in giudizio. Controparte_1 DIRITTO
Preliminarmente, in rito, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente.
Va subito detto che giammai potrebbe porsi una questione di “competenza” bensì di più semplice applicazione dei criteri che sovrintendono all'assegnazione degli affari all'interno del medesimo Tribunale/Ufficio Giudiziario ed al più una semplice questione di “rito” applicabile alla controversia.
Ma a parte ciò, sul punto, va opportunamente evidenziato che atteso che il presente giudizio ha ad oggetto la restituzione di somme indebitamente percepite, la natura della pretesa odierna non riguarda più diritti derivanti dal rapporto di lavoro, ma il recupero di un indebito. In conformità alla giurisprudenza della AZ (cfr. Cass. Civ. n. 19316/2021; Cass. Civ. ord. 19948/2022), tale azione integra una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., volta a recuperare la somma netta effettivamente percepita.
Pertanto, la “competenza” spetta al giudice ordinario, e non al giudice del lavoro, in quanto, in tal caso, viene meno ogni controversia fondata sul rapporto subordinato.
Pertanto, la “competenza” nel caso di specie appartiene al giudice civile ordinario, in funzione monocratica, secondo i criteri ordinari di competenza. In diritto, va evidenziato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.”
2 R.G.A.C. n. 3007/2022
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della società opposta la Controparte_1 quale non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 14.4.2022. Ciò posto, per quanto concerne la natura di tale controversia, essa è annoverabile nella categoria dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Invero, nel caso di specie, la parte ricorrente (datore di lavoro) ha agito per la restituzione delle somme corrisposte all'ex dipendente in esecuzione di un provvedimento provvisorio del giudice del lavoro, il quale aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento. Tale provvedimento è stato tuttavia integralmente riformato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale ha accertato la legittimità del licenziamento stesso, determinando, quindi, l'inesistenza sopravvenuta del titolo giustificativo delle somme già erogate. Infatti, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza, la riforma di un provvedimento giudiziario che aveva disposto la reintegrazione e la condanna al pagamento di somme, comporta la caducazione retroattiva del fondamento giuridico dell'erogazione. Le somme eventualmente percepite dal lavoratore in forza della decisione successivamente riformata sono, dunque, da considerarsi indebitamente ricevute, con applicazione dei principi della ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. L'obbligazione restitutoria del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, derivante dalla riforma di una decisione che disponeva la reintegrazione, assume natura civilistica e non più lavoristica, in quanto prescinde dalla permanenza del rapporto di lavoro. Su punto, va affermato che la ripetizione dell'indebito, a seguito della riforma della sentenza favorevole al lavoratore, riguarda esclusivamente le somme effettivamente percepite da quest'ultimo. L'azione del datore di lavoro è un'azione restitutoria fondata sull'art. 2033 c.c., distinta dalle controversie relative al rapporto di lavoro. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n.19316/2021; Cass. Civ. Sez. Lavoro, ord. n. 19948/2022). A fortiori, anche in dottrina, sul punto si osserva come la conversione del titolo del pagamento da
“dovuto” a “indebito” produce un effetto qualificatorio rilevante: il rapporto controverso non è più il rapporto di lavoro, ma un rapporto obbligatorio di natura restitutoria, fondato su norme generali (in primis gli artt. 2033 e ss. c.c.). Si tratta, dunque, di un effetto oggettivo della riforma della sentenza, che opera ex tunc e fa venir meno ogni presupposto giuridico della prestazione ricevuta. Alla luce di quanto precede, è evidente che l'azione proposta dal datore di lavoro non riguarda più una pretesa derivante dal rapporto di lavoro in sé, ma si fonda su una causa petendi diversa: la mancanza di titolo giustificativo del pagamento, a seguito di una decisione giudiziaria sopravvenuta. In tal senso, infatti, non è configurabile una controversia di lavoro ex art. 409 c.p.c. e non trova applicazione il rito speciale del lavoro. Di talché, da ciò ne deriva che la pretesa restitutoria in capo alla società opposta risulta fondata. Tuttavia, a ciò va aggiunto che, per quanto concerne il quantum, esso non va determinato nella misura stabilità nel decreto ingiuntivo oggetto di causa, bensì in maniera diversa. Ciò si dice, in quanto a seguito della sentenza n. 974/2021 del 16.06.2021, il Tribunale di Torre Annunziata ha riconosciuto un diritto di credito, in favore del lavoratore-opponente Parte_1 per la somma di euro 19.001,37. Tale credito deriva dal periodo successivo all'ordinanza di annullamento del licenziamento datata ordinanza n.2613 del 13.8.2018. Infatti, nel giudizio r.g.n. 2837/2020 (la cui sentenza risulta essere passata in giudicato) è stato accertato che , Parte_1 a seguito di ordinanza n. 2613/2018 depositata il 13.8.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro (provvedimento poi confermato con sentenza della stessa A.G. del 9.6.2018), è stato reintegrato in servizio. La società datrice di lavoro ha successivamente licenziato di nuovo l'opposto in data 18/12/2019… Il credito del lavoratore, ossia le spettanze di cui al decreto ingiuntivo n. 123/2020, trova conferma nei fatti di causa come documentati in atti. Per il periodo 13/8/2018 – 18/12/2019 il è stato dipendente della società opponente e quest'ultima ha l'onere della prova T_ circa la correttezza dei pagamenti così come invocati dal lavoratore. Quest'ultimo, peraltro, non aveva l'obbligo di notificare all'ingiunto i conteggi depositati in sede monitoria”. In tale giudizio, il giudicante ha ritenuto sussistente l'effettivo maturarsi delle proprie spettanze retribuite, a seguito di reintegro a lavoro, nonché “riguardo alla seconda doglianza, ossia l'illegittimità della richiesta per tutte le somme collegate a prestazioni occasionali e non continuative (nel caso di specie, indennità ferie e permessi non goduti), deve tenersi presente la recente decisione
3 R.G.A.C. n. 3007/2022
della AZ (n. 6319/2021), secondo cui il lasso temporale compreso tra la data del licenziamento - poi dichiarato illegittimo con pronuncia giudiziale - e la data della reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro deve essere assimilato ad un periodo di effettivo lavoro ai fini della determinazione del diritto alle ferie, alle cd. festività soppresse ed ai permessi annuali.”. In tal senso, la società opposta, non costituendosi in giudizio non ha avuto modo di prende posizione sul punto. Invero, sebbene la contumacia esprima un silenzio non soggetto a valutazione, né valga a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte o ad alterare la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016). Circostanza che, nel caso di specie, non risulta essersi verificata. Pertanto, in virtù di tale statuizione, tale credito deve essere sottratto dal quantum da restituire alla società convenuta, il quale, va dunque, determinato in euro 11.813,28 (derivante dalla differenza 30.814,65-11.813,28). In particolare, in atti risulta presente l'assegno bancario oggetto di causa (non contestato dall'opponente), il quale è servente a dimostrare l'avvenuto pagamento da parte della società opposta dell'importo relativo a titolo di mensilità maturate e indennità risarcitorie). In definitiva, in virtù di quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta parzialmente e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2022. L'opponente va, invece, condannato al pagamento, nei confronti della società Parte_1 opposta per la somma pari ad euro 11.813,28 (oltre interessi legali dal Controparte_1 dì dell'avvenuta corresponsione dell'indebito). La parziale e reciproca soccombenza impone la compensazione, fra le parti, dell'intero giudizio, inclusa la fase monitoria
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1 della società in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2022---
- condanna , al pagamento, nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro 11.813,28 oltre interessi legali
[...] dal 4.11.2019 al saldo
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di CP_2
Così deciso in Torre Annunziata addì 7.9.2025 IL GIUDICE
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