Art. 2.
L'Istituto universitario di studi europei di Torino, entro il 28 febbraio di ogni anno, deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.
Al rendiconto deve essere allegato l'elenco dei contributi effettivamente versati da parte di enti ed istituzioni locali, nonche' dei contributi che gli stessi enti ed istituzioni si sono impegnati a versare per l'esercizio successivo.
L'erogazione del contributo annuale da parte dello Stato e' subordinata all'accertamento, da parte del Ministero degli affari esteri, che l'importo dei contributi locali, versati per l'esercizio precedente e da versare per l'esercizio in corso, non sia inferiore a quello del contributo dello Stato per i rispettivi esercizi.
L'Istituto universitario di studi europei di Torino, entro il 28 febbraio di ogni anno, deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.
Al rendiconto deve essere allegato l'elenco dei contributi effettivamente versati da parte di enti ed istituzioni locali, nonche' dei contributi che gli stessi enti ed istituzioni si sono impegnati a versare per l'esercizio successivo.
L'erogazione del contributo annuale da parte dello Stato e' subordinata all'accertamento, da parte del Ministero degli affari esteri, che l'importo dei contributi locali, versati per l'esercizio precedente e da versare per l'esercizio in corso, non sia inferiore a quello del contributo dello Stato per i rispettivi esercizi.