Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato con riferimento alla condotta del costruttore di un immobile, il quale, nella fase delle trattative per la vendita dello stesso, ed anche successivamente alla stipula del preliminare, aveva omesso di riferire all'altro contraente che il bene era gravato da ipoteca, facendosi versare cospicui acconti).
Commentari • 6
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …
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La costituzione di parte civile costituisce espressione "tardiva" della volontà punitiva, dato che può avvenire solo dopo l'esercizio dell'azione penale: quando il reato era quindi in origine procedibile d'ufficio ed è divenuto, successivamente, procedibile a querela, deve ritenersi che la modifica del regime di procedibilità, con l'introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall'offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente "tardiva", ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità. Corte di Cassazione sez. II penale, ud. 9 gennaio …
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La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …
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Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 28791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28791 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2015
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1341
Dott. ALMA Marco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 54827/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO EG, nato a [...] il giorno 23/4/1936;
avverso la sentenza n. 713 in data 8/5/2014 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore dell'imputato, Avv. CIANCI Gabriele, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8/5/2014 la Corte di Appello di Trieste, ha confermato la sentenza in data 6/6/2013 del Tribunale di Udine (appellata sia dall'imputato che, in via incidentale, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste), con la quale l'imputato DO EG è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
A DO EG, legale rappresentante della società DO S.p.a., proprietaria di un immobile sito in Basiliano, via Damiano Chiesa n. 136 risulta contestato il reato di truffa (art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7) per avere (in sintesi) celato a RI IG, sia nella fase delle trattative che in quella successiva alla stipula del preliminare di vendita, l'esistenza di un'ipoteca gravante sull'immobile ed iscritta dalla Banca di Credito Cooperativo di Basiliano, così inducendo il RI al versamento di acconti per complessivi Euro 142,457,35, in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto della somma indicata con pari danno della persona offesa. Il reato risulta contestato come consumato in Udine fino al 20/2/2007.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
1. Prescrizione del reato.
Rileva la difesa del ricorrente che il reato in contestazione al DO risulta essersi definitivamente estinto per prescrizione il 20/8/2014.
2. Erronea applicazione dell'art. 43 c.p. (elemento psicologico del reato) in riferimento all'insussistenza del dolo dell'imputato. Rileva, al riguardo la difesa del ricorrente, dopo avere ricostruito l'antefatto del dissesto economico delle attività imprenditoriali del DO (poi dichiarato fallito il 19/11/2008), che l'imputato in un contesto di estrema difficoltà si era comportato come tutti gli imprenditori che, in siffatte circostanze, non chiudono l'attività - distruggendone l'avviamento ed il valore - ma cercando di trovare una via d'uscita. In tale contesto vanno quindi inquadrate la vicenda contrattuale con il RI svoltasi in modo del tutto normale secondo una prassi consolidata nel settore e non caratterizzata dal dolo di truffa.
La Corte di Appello di Trieste, a detta di parte ricorrente, avrebbe perso di vista l'elemento dirimente costituito dalla circostanza che il DO non agiva in funzione dei singoli contratti di vendita degli immobili della sua impresa ma, al contrario, in una prospettiva più generale volta al risanamento aziendale ed al superamento della situazione di difficoltà finanziaria di cui si è detto, risanamento che, se fosse riuscito, avrebbe salvaguardato la posizione di tutti gli acquirenti.
Solo il dissesto ex post avrebbe cagionato il pregiudizio subito dalla parte civile ma l'elemento psicologico del reato di truffa doveva essere valutato ex ante.
3. Erronea applicazione dell'art. 640 c.p. - Qualificazione del fatto ex L. Fall., art. 217 (bancarotta semplice). Sostiene parte ricorrente che i fatti in contestazione potrebbero al più considerarsi come violazione della L. Fall., art. 217 in quanto il DO ha agito nella prospettiva di risanare la propria impresa continuando forse incautamente in un'iniziativa economica che andava probabilmente interrotta prima ma assolutamente senza l'intento doloso di frodare i proprio clienti.
4. Manifesta contraddittorietà della motivazione e del dispositivo risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, affermata in motivazione ma non dichiarata in dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vale la pena di prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso vertente sull'asserita assenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico del reato di truffa che è manifestamente infondato. Trattasi di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica e conforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa Corte Suprema. Giova in via preliminare evidenziare che, che come ha avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte Suprema, "ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. ... Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito" (Cass. Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 21/09/1989, Rv. 182105). Ciò premesso, va detto che la Corte distrettuale ha correttamente evidenziato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che non possono condividersi le affermazioni difensive secondo le quali il DO durante un periodo di crisi economica avrebbe assunto la condotta tipica di tutti gli imprenditori commerciali, ciò in quanto "è prassi che le imprese edili, quando costruiscono degli immobili, si facciano finanziare dagli istituti di credito garantendo il credito con ipoteche sugli immobili costruiti" e ciò perché l'imputato si era reso evidentemente conto dell'errore nel quale era caduta la vittima "dal momento che quando il RI ha chiesto di definire la vicenda con la stipulazione del contratto definitivo, non a caso l'imputato ha accampato varie scuse, rinviando la conclusione di tale contratto, ben sapendo che in quel momento la controparte si sarebbe accorta dell'esistenza dell'ipoteca".
Secondo la Corte distrettuale assume rilievo centrale nella vicenda proprio il silenzio serbato dal DO su di una situazione che, se conosciuta dall'altro contraente, lo avrebbe certamente indotto quantomeno a far valere con urgenza i propri diritti richiedendo la restituzione della caparra e sciogliendo il preliminare di acquisto anche perché "è evidente che un immobile gravato da ipoteca ha un valore di mercato ben diverso da un immobile libero da pesi e oneri siffatti". Ritiene l'odierno Collegio che la valutazione effettuata dalla Corte di Appello sia assolutamente corretta in punto di diritto in quanto da un lato questa Corte Suprema ha avuto modo di affermare che "in materia di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento oggettivo del raggiro, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato" (ex multis: Cass. Sez. 2, Sent. n. 39905 del 11/10/2005, dep. 02/11/2005, Rv. 232666) e dall'altro che "in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria" (Cass. Sez. 2, Sent. n. 5801 del 08/11/2013, dep. 06/02/2014, Rv. 258203).
Ciò corrisponde esattamente a quanto avvenuto nel caso in esame. E valga il vero, proprio quanto emergente dal provvedimento impugnato e ribadito nel ricorso che in questa sede ci occupa rafforza la consistenza della prova in ordine all'elemento psicologico del reato in contestazione all'imputato DO: se infatti è ben vero che un imprenditore in stato di difficoltà economica (incontestatamente esistente al momento dei fatti) può compiere operazioni commerciali finalizzate a rientrare in bonis ciò non lo legittima però ad indurre con artifici e raggiri - consistenti nel tacere rilevanti elementi riguardanti i beni oggetto di vendita - eventuali clienti a stipulare contratti che altrimenti non avrebbero sottoscritto. Detto atteggiamento concretizza tutt'altro che un "ordinario" rapporto commerciale ma denota la finalità di finanziare l'impresa in difficoltà nel primario interesse dell'imprenditore con azioni che creano indiscutibilmente danno alle controparti il che appalesa ab origine la sussistenza dell'intento truffaldino in capo al soggetto agente.
2. Manifestamente infondato è, poi, anche il terzo motivo di ricorso riguardante la invocata possibilità di ricondurre l'azione contestata al DO nell'alveo di cui alla L. Fall., art. 217. Trattasi anche in questo caso di questione già sottoposta alla Corte di Appello ed alla quale la stessa ha dato risposta con motivazione congrua e corrispondente ai principi di diritto in materia (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). L'art. 217 della legge fallimentare ed il reato di truffa (nel caso di specie "contrattuale") riguardano, infatti, condotte del tutto differenti come chiaramente si evince dalla semplice lettura dei rispettivi testi normativi. Un conto è, infatti, porre in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, n. 2, con violazione del dovere di diligenza, al quale è tenuto - per gli aspetti organizzativi di natura sia tecnica che amministrativa - colui che pretenda di esercitare professionalmente un'attività di impresa di qualsiasi tipo o natura o, ancora aggravare il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento come previsto alla L. Fall., art. 217, n. 4 e ben altro è porre in essere attività truffaldine così finanziando la propria impresa anche se con il recondito scopo di evitarne o comunque ritardarne il fallimento.
3. Quanto al terzo motivo di ricorso lo stesso è inammissibile. Infatti, nella sentenza di primo grado non era stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. In ordine a tale profilo l'imputato non aveva presentato appello. Il Pubblico Ministero aveva, a sua volta, presentato appello erroneamente lamentando la concessione al DO della sospensione condizionale della pena che - come detto - non era stata invece riconosciuta.
La Corte di Appello ha motivato sul punto ma non ha indicato nel dispositivo l'esito della propria decisione.
Il ricorrente non può tuttavia dolersi di tale fatto in questa sede non avendo - come detto - appellato motu proprio sul punto la sentenza del Giudice di prime cure.
4. Tutto ciò evidenziato deve procedersi all'esame del primo motivo di ricorso relativo all'eccepita prescrizione del reato. Infatti, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello e, per l'effetto, preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione per prescrizione dei fatti-reato in contestazione che non fossero già maturate alla data in cui la stessa è divenuta irrevocabile.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015