Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/06/2021, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00742/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2015, proposto da
CI VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro,1057;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
del provvedimento privo di data, n. 428144/2015 protocollo di trasmissione, comunicato via pec in data 25.9.2015, con cui il Comune di Venezia ha annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in data 28 5 2015 relativo all'immobile, di proprietà del ricorrente, sito al Lido di Venezia, Via Sandro Gallo 49/B, ha irrogato ex art. 6, comma settimo, DPR 380/2001, la sanzione pecuniaria di € 258, nella sola parte in cui tale provvedimento precisa che "resta fermo l'utilizzo del locale retrostante, ricavato con la realizzazione della tramezzatura, a magazzino deposito", nonché di ogni atto presupposto e conseguente, procedimentale e finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha realizzato nel proprio locale commerciale, sito in Venezia, una tramezzatura per separare dalla parte adibita a negozio da quella da adibire ad ufficio.
Di tali opere ha chiesto la sanatoria ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 380/2001, che il Comune ha rilasciato in data 12 giugno 2015, irrogando, contestualmente, la sanzione di € 516,00. Nel permesso era presente anche la seguente condizione: “il locale retrostante venga utilizzato come magazzino/deposito”.
Dopo aver interloquito con il Comune per rappresentare che le opere realizzate dovevano ritenersi interventi di edilizia libera sottoposti a C.I.L.A., il ricorrente rinunciava al permesso di costruire, nella convinzione che gli sarebbe stata irrogata esclusivamente la sanzione pecuniaria per l’omessa presentazione della C.I.L.A.
Il Comune adottava, quindi, il provvedimento impugnato con il quale, prendendo atto della rinuncia al permesso di costruire e condivisa la qualificazione della tramezzatura realizzata in opera di manutenzione straordinaria sottoposta al regime C.I.L.A., l’Ente civico irrogava la sanzione di € 258,00 per la sua realizzazione in assenza della prescritta comunicazione. Nel dispositivo, tuttavia, veniva riproposta la condizione già prevista dal permesso di costruire rinunciato che il ricorrente contesta con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) D.P.R. 380/2001;
2. Eccesso di potere per contrasto con il precedente provvedimento;
3. Difetto di motivazione.
Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno derivante dalla prescrizione imposta che ne ridurrebbe il valore commerciale.
Si è costituito il Comune di Venezia, il quale, contestando la fondatezza di tutti i motivi, ha osservato, in particolare, che la prescrizione trova origine nel parere dell’AULSS acquisito sulla pratica edilizia, che ha escluso la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari per l’uso direzionale del locale ricavato con la tramezzatura.
IL ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 15 aprile 2021.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 D.P.R. 380/2001 ritenendo che per le opere di edilizia libera il Comune non avrebbe il potere di dettare prescrizioni.
Il motivo è infondato, anzitutto, in punto di fatto, non potendo l’inciso oggetto di impugnazione essere qualificato come prescrizione o condizione apposta ad un titolo edilizio.
Emerge dal provvedimento che il locale ricavato con la tramezzatura è stato ritenuto – con statuizione non oggetto di specifica contestazione – inidoneo all’uso direzionale per l’assenza di sufficiente illuminazione ed areazione naturale. Una tale verifica rientra nello spettro dei controlli che l’Amministrazione conserva anche per gli interventi di edilizia libera, in virtù del chiaro tenore dell’art. 6 D.P.R. 380/2001.
Il provvedimento impugnato dispone l’annullamento dell’atto di sanatoria originariamente rilasciato ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 380/2001, in conseguenza della rinuncia del ricorrente alla istanza che ne costituiva il presupposto e l’irrogazione della più mite sanzione prevista per la realizzazione dei lavori in assenza di previa presentazione della C.I.L.A., ciò in conseguenza della riqualificazione dei lavori eseguiti come intervento di manutenzione straordinaria.
Nel contesto del suddetto provvedimento quella che il ricorrente qualifica come prescrizione o condizione, si configura come l’esplicitazione del presupposto in forza del quale il Comune ha ritenuto di limitare il proprio intervento alla irrogazione della sola sanzione pecuniaria (di € 258,00) per l’omessa presentazione della C.I.L.A., piuttosto che adottare ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001 i provvedimenti conseguenti al parere contrario dell’A.U.L.S.S. all’uso come ufficio del locale ricavato con la tramezzatura per insussistenza dei requisiti di illuminazione ed areazione diretta.
3. Non è fondato neppure il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta un contrasto tra il provvedimento impugnato e il precedente provvedimento di sanatoria. Entrambi, infatti, per la parte oggetto di doglianza, si riferiscono espressamente all’assenza dei requisiti di illuminazione ed areazione diretta per l’uso direzionale.
4. Neppure è fondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, poiché le ragioni della prescrizione sono indicate nel provvedimento e vi è prova in atti che, nel corso dell’istruttoria, con nota del 28 gennaio 2015, il ricorrente era stato reso edotto del parere della ULSS 12, (i cui contenuti non sono stati contestati sul piano tecnico) e richiesto di produrre una relazione integrativa sulle condizioni di illuminazione ed areazione del locale ricavato.
5. Il rigetto della domanda di annullamento importa il rigetto della domanda risarcitoria difettando il requisito della antigiuridicità del danno soltanto ipotizzato nel ricorso originario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune resistente, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 15 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO