CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
GE TE, AT
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3505 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1718/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società “Ricorrente_1 SRL”, con sede legale in Floridia, rappresentata dal signor Rappresentante_1, assistita e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento IMU anno 2018 evidenziato in epigrafe di complessivi euro 8.644,04, notificato a mezzo pec l'1/12/2023 dal Comune di Siracusa.
La società ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto di accertamento, richiamando l'art. 7 legge
212/2000; chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Siracusa, costituito in giudizio, contesta l'addebito e insiste per il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il calcolo dell'IMU, contenuto nell'avviso di accertamento anno 2018 notificato alla società,
è basato sull'applicazione della rendita catastale vigente in catasto e l'imposta IMU è stata applicata in base a detta rendita catastale, l'accertamento è legittimo e va confermato.
Non sussiste alcun difetto di motivazione dell'atto di accertamento impugnato, stante che l'atto di accertamento è congruamente motivato ed aderente ai fatti materiali;
pertanto, l'atto contiene tutti gli elementi sufficienti che consentono al destinatario di poter valutare il contenuto della pretesa tributaria ed eventualmente contestarla, come contestato con il presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00.
Siracusa, 28.11.2025.
Il AT. Il Presidente
Dott. Teodoro GE Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
GE TE, AT
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3505 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1718/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società “Ricorrente_1 SRL”, con sede legale in Floridia, rappresentata dal signor Rappresentante_1, assistita e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento IMU anno 2018 evidenziato in epigrafe di complessivi euro 8.644,04, notificato a mezzo pec l'1/12/2023 dal Comune di Siracusa.
La società ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto di accertamento, richiamando l'art. 7 legge
212/2000; chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Siracusa, costituito in giudizio, contesta l'addebito e insiste per il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il calcolo dell'IMU, contenuto nell'avviso di accertamento anno 2018 notificato alla società,
è basato sull'applicazione della rendita catastale vigente in catasto e l'imposta IMU è stata applicata in base a detta rendita catastale, l'accertamento è legittimo e va confermato.
Non sussiste alcun difetto di motivazione dell'atto di accertamento impugnato, stante che l'atto di accertamento è congruamente motivato ed aderente ai fatti materiali;
pertanto, l'atto contiene tutti gli elementi sufficienti che consentono al destinatario di poter valutare il contenuto della pretesa tributaria ed eventualmente contestarla, come contestato con il presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00.
Siracusa, 28.11.2025.
Il AT. Il Presidente
Dott. Teodoro GE Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO