Articolo 25 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219
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11 novembre 2005
Art. 25. (Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.
Entrata in vigore il 11 novembre 2005