Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2002, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
0072559 2 ITALIANA REPUBBLICA CORTE0 5 1 7 6/02 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIA 0 5 1 7 SEZIONE QUINTA CIVILE omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21699/2000 Presidente Dott. Michele CANTILLO Consigliere tt. Enrico РАРА Consigliere 15807 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Ud. 30/01/2002 DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF - ILOR Calamità - SE N TENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ски ricorrente
contro
IO IV e OL RI CA, non costituiti in giudizio;
- intimati TributariaavversO la sentenza della Commissione Regionale di Perugia Sez.6 n.194/06/99, del 13-07-1999, 8 2 3 depositata il 12-08-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 30-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi ' ha concluso per il rigetto del in applicazioneric orso, per manifesta infondatezza dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I signori LO VI e RT IC RA, residenti in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei centrale e meridionale colpiti dacomuni dell'Italia eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR" Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, della legge 18 n.133, posto in relazione all'art.11 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
6 A 8 E I 9 La Corte rigetta il ricorso. N R 1 / O A I 4 5 / T Z 6 . U A 2 N R Così deciso in Roma il 30 Gennaio 2002. B . I T R . S R P B I . T D G L E L L Il Presidente R E A D . A I B A S D I A N T E Dott. Michele. R E S 1 E T I 3 T N 1 A E A . S -Il Consigliere Relatore Estensore N E M Dott. Di Blasi IL CANCELLIERENT Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 APR. 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocents Battista