CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20132 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE LU nato a [...] il [...] CE IO nato a [...] il [...] LO ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15 aprile 2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Santa Maira Capua Vetere in data 13.4.2022 nei confronti di CE LU, CE IO e LO ID, che aveva dichiarato i predetti colpevoli del reato di furto in abitazione, aggravato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20132 Anno 2026 Presidente: NA EL Relatore: ES NA Data Udienza: 15/05/2026 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge per erronea applicazione degli arti. 624-bis e 624 cod. pen., lamentando in particolare l’erronea qualificazione dell'attività commerciale di caffetteria in cui è avvenuto il furto – per di più di notte - quale luogo di privata dimora. La Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di furto in abitazione e di privata dimora, ritenendo la sussistenza dell'ipotesi dell'introduzione in luogo destinato a privata dimora, nonostante l'accesso sia avvenuto all’interno di locali destinati all'esercizio di attività commerciale tanto che i beni oggetto di furto erano depositati in luoghi destinati all'utenza senza, pertanto, alcuna violazione di spazi il cui accesso era inibito al pubblico – per di più di notte quanto l’esercizio commerciale era chiuso. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati. Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto inquadrabile il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) in quanto il furto è avvenuto di notte - quando l'attività commerciale non era aperta al pubblico in virtù della chiusura serale -, ed il denaro oggetto di apprensione era contenuto all'interno delle slot machine non accessibili a terzi, mentre la macchina per il cambio monete era comunque connessa all’espletamento di attività di natura non esclusivamente professionale. Il ricorso è fondato considerato che non risulta oggetto di adeguata verifica da parte della Corte territoriale (specificamente interrogata sul punto dall’appellante) l’esistenza delle condizioni fattuali poste dalla giurisprudenza di questa Corte per considerare, durante il periodo di chiusura al pubblico, come luogo di privata dimora un esercizio commerciale (cfr. Sez. 5 n. 10440/2015 Fernandez, RV 266807; S.U. D’Amico n. 31345 del 2017, RV 270076); avendo essa inteso fare riferimento ad 3 aspetti non rilevanti ai fini della qualificazione giuridica in argomento che ruota intorno al requisito della privata dimora, che inerisce al luogo e non ha nulla a che vedere con la non accessibilità diretta al bene sottratto da parte di terzi in ragione della sua collocazione all’interno di un contenitore (nel caso di specie una slot machine), né con la natura o la tipologia del bene medesimo (nel caso di specie connessione anche a uso non professionale). Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 – 01, ha in particolare affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624- bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). La previsione di cui all'art. 624-bis cod. pen. tutela i luoghi in cui si svolgono atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone;
ai fini della sua operatività è, però, necessario che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività (Sez. 5, Sentenza n. 10747 del 17/11/2015, dep. 14/03/2016, Rv. 267560 – 01, in applicazione del principio questa Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. nei confronti dell'imputato per avere commesso un furto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che, attenendosi ai principi sopra riportati, dovrà rivalutare il fatto tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto rilevanti ai fini della valutazione che le è demandata.
P.Q.M.
4 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NA ES EL NA
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15 aprile 2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Santa Maira Capua Vetere in data 13.4.2022 nei confronti di CE LU, CE IO e LO ID, che aveva dichiarato i predetti colpevoli del reato di furto in abitazione, aggravato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20132 Anno 2026 Presidente: NA EL Relatore: ES NA Data Udienza: 15/05/2026 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge per erronea applicazione degli arti. 624-bis e 624 cod. pen., lamentando in particolare l’erronea qualificazione dell'attività commerciale di caffetteria in cui è avvenuto il furto – per di più di notte - quale luogo di privata dimora. La Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di furto in abitazione e di privata dimora, ritenendo la sussistenza dell'ipotesi dell'introduzione in luogo destinato a privata dimora, nonostante l'accesso sia avvenuto all’interno di locali destinati all'esercizio di attività commerciale tanto che i beni oggetto di furto erano depositati in luoghi destinati all'utenza senza, pertanto, alcuna violazione di spazi il cui accesso era inibito al pubblico – per di più di notte quanto l’esercizio commerciale era chiuso. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati. Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto inquadrabile il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) in quanto il furto è avvenuto di notte - quando l'attività commerciale non era aperta al pubblico in virtù della chiusura serale -, ed il denaro oggetto di apprensione era contenuto all'interno delle slot machine non accessibili a terzi, mentre la macchina per il cambio monete era comunque connessa all’espletamento di attività di natura non esclusivamente professionale. Il ricorso è fondato considerato che non risulta oggetto di adeguata verifica da parte della Corte territoriale (specificamente interrogata sul punto dall’appellante) l’esistenza delle condizioni fattuali poste dalla giurisprudenza di questa Corte per considerare, durante il periodo di chiusura al pubblico, come luogo di privata dimora un esercizio commerciale (cfr. Sez. 5 n. 10440/2015 Fernandez, RV 266807; S.U. D’Amico n. 31345 del 2017, RV 270076); avendo essa inteso fare riferimento ad 3 aspetti non rilevanti ai fini della qualificazione giuridica in argomento che ruota intorno al requisito della privata dimora, che inerisce al luogo e non ha nulla a che vedere con la non accessibilità diretta al bene sottratto da parte di terzi in ragione della sua collocazione all’interno di un contenitore (nel caso di specie una slot machine), né con la natura o la tipologia del bene medesimo (nel caso di specie connessione anche a uso non professionale). Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 – 01, ha in particolare affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624- bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). La previsione di cui all'art. 624-bis cod. pen. tutela i luoghi in cui si svolgono atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone;
ai fini della sua operatività è, però, necessario che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività (Sez. 5, Sentenza n. 10747 del 17/11/2015, dep. 14/03/2016, Rv. 267560 – 01, in applicazione del principio questa Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. nei confronti dell'imputato per avere commesso un furto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che, attenendosi ai principi sopra riportati, dovrà rivalutare il fatto tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto rilevanti ai fini della valutazione che le è demandata.
P.Q.M.
4 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NA ES EL NA