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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2023, n. 12158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12158 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE RI GI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Fino, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12158 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce confermava la deci- sione emessa dal Tribunale di Brindisi, la quale aveva condannato RI GI Lenoce alla pena di un anno di reclusione perché ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale amministratore unico e socia della Cometalf s.r.I., indicato nella dichiarazione per l'anno 2011 sia elementi attivi inferiori a quelli effettivi, sia elementi passivi fittizi, per un'evasione di imposta Ires pari a 481.059,35 euro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 d.lgs. n;
74 del 2000. Dopo aver evidenziato le novità introdotte con il d.lgs. n. 158 del 2015 - che ha novellato l'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, prevedendo, oltre all'innalzamento delle soglie di punibilità ed a una diversa aggettivazione degli elementi passivi, che devono es- sere "inesistenti" e non più "fittizi", anche i nuovi commi 1-bis e 1-ter, con conte- stuale abrogazione dell'art. 7 d.lgs. n. 74 del 2000 -, evidenzia il difensore che il fatto tipico non è integrato se la condotta è stata realizzata in violazione dei criteri di competenza, inerenza ed indeducibilità. Nel caso in esame, ad avviso del difen- sore gli elementi di "inesistenza" non hanno trovato riscontro nelle sentenze di merito, le quali hanno accertato la fittizietà, non più penalmente rilevante, di elementi passivi. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. Rappresenta il difensore che la Corte di merito ha richiamato tale disposi- zione nella formulazione introdotta nel 2019, che prevede la non punibilità per la valutazione complessivamente considerata, mentre avrebbe dovuto applicare quella introdotta nel 2015 in quanto più favorevole, che prevedeva, invece, la va- lutazione singolarmente considerata. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti singolarmente considerati sul superamento o meno del 10% delle valutazioni corrette, il che, nella specie, non è avvenuto come indicato dal consulente della difesa dott. Pecere. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981, per avere la Corte di merito negato la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria con una motivazione errata, ossia valorizzando la mancanza di prova circa la solvibilità dell'imputata, elemento che non è ricompreso tra i parametri ex art. 133 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte di merito escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di due condanne per episodi contravvenzionali negli anni 2003-2004, senza valu- tare gli elementi indicati dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo. 2. I primi due motivi sono inammissibili perché generici e comunque manife- stamente infondati. 2.1. Si osserva, in primo luogo, che con l'atto di appello non si erano poste le questioni dedotte con i motivi in esame;
come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 2), solo in sede di discussione il difensore aveva invocato genericamente l'applicazione dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. Si osserva, inoltre, che il primo motivo di ricorso, nonostante la mancata in- dicazione della fonte, altro non è - per larghissima parte - che la pedissequa ri- produzione della motivazione della sentenza n. 30686 di questa Sezione del 22/03/2017, dep. 20/06/2017, Giannotte, Rv. 270295. 2.2. Ciò posto, è indubbio che l'applicazione dello jus superveniens sia rileva- bile in ogni stato e grado del processo. Invero, l'imputazione è modellata sulla fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 vigente al momento dell'accertamento, ossia il 28 dicembre 2012, sicché occorre verificare se il fatto concretamente accertato sia ancora sussumibile - e in che misura - nella nuova norma incriminatrice a seguito della novella attuata dal d.lgs. n. 158 del 2015. Al proposito, vanno ribaditi i principi affermati dall'indicata sentenza Gian- notte, ossia: 1) in tema di dichiarazione infedele, le modifiche normative introdotte dall'art. 14, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 158, nel digs. 10 marzo 2000, n. 74 - consi- stite nell'abrogazione dell'art. 7 e nell'inserimento, all'art. 4, del comma 1-bis, ai sensi del quale non si tiene conto, per la configurabilità del reato, della non corretta classificazione di elementi attivi oggettivamente esistenti, effettuata in violazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità - hanno determinato una par- ziale aboliti° criminis della norma incriminatrice (Sez. 3, Sentenza n. 30686 del 22/03/2017, cit., Rv. 270295); 2) il reato di dichiarazione infedele è integrato, dopo le modifiche al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotte dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 158, dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di impo- sta), di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi), e di sottofatturazione;
non assume peraltro rilievo, nella valuta- zione sulla divergenza dei valori indicati, la mera violazione dei criteri di compe- tenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti (Sez. 3, n. 30686 del 22/03/2017, cit., Rv. 270294). 2.3. Nel caso in esame, venendo al primo motivo, risulta integrato il delitto in questione in quanto, secondo il concorde accertamento dei giudici di merito, i costi contabilizzati, già indicati come "fittizi", erano "inesistenti" perché non supportati da alcuna pezza giustificativa, ed essendo anche stato escluso che fossero stati effettuati acquisti "in nero". Per effetto dell'indicazione, nella dichiarazione del 2011, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, nella misura di 288.698,34 euro, e di elementi passivi inesistenti, pari a complessivi 1.460.608,31 euro, l'imposta Ires evasa è risultata pari a 481.059,35 euro: un importo ben superiore alla soglia di legge. Quanto, poi, all'applicazione dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte di merito ha evidenziato come la prospettazione difensiva, esposta sola- mente in sede di discussione, sia priva di ogni riscontro fattuale, in quanto assume un dato non provato, ossia l'esattezza dell'ammontare dei costi dichiarati. In rela- zione a tale rado decidendi, il ricorrente non prende posizione, sicché anche il secondo motivo appare inammissibile. 3. Il terzo motivo è fondato. 3.1. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010 - dep. 30/06/2010, Gagliardi, Rv. 247274). Nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti il giudice deve perciò tenere conto unicamente dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. - e quindi apprezzare le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 - dep. 11/05/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007 - dep. 06/02/2008, Frediani, Rv. 239494), anche desunta dai pre- cedenti penali (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, dep. 04/07/2013, Di Pasquale, Rv. 256725), senza che assumano rilevanza le condizioni economiche dell'impu- tato. 3.2. Nel caso in esame, è perciò ravvisabile il censurato vizio di motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti per la conversione della pena de- tentiva sulla base di un parametro non pertinente, essendo estraneo agli indici contemplati dall'art. 133 cod. proc. pen., quale, appunto, un giudizio prognostico negativo in ordine alla solvibilità dell'imputata. La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio limitatamente al punto concernente la conversione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. 4. Il quarto motivo, infine, è inammissibile. 4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). 4.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, avendo individuato, quale elemento ostativo, i precedenti penali di cui è gravata l'imputata, e dovendosi osservare che, in ogni caso, il motivo è ge- nerico, non indicando alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato una mitigazione della pena. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la conver- sione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e definitivo l'accertamento della responsabilità. Così deciso il 01/03/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Fino, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12158 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce confermava la deci- sione emessa dal Tribunale di Brindisi, la quale aveva condannato RI GI Lenoce alla pena di un anno di reclusione perché ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale amministratore unico e socia della Cometalf s.r.I., indicato nella dichiarazione per l'anno 2011 sia elementi attivi inferiori a quelli effettivi, sia elementi passivi fittizi, per un'evasione di imposta Ires pari a 481.059,35 euro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 d.lgs. n;
74 del 2000. Dopo aver evidenziato le novità introdotte con il d.lgs. n. 158 del 2015 - che ha novellato l'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, prevedendo, oltre all'innalzamento delle soglie di punibilità ed a una diversa aggettivazione degli elementi passivi, che devono es- sere "inesistenti" e non più "fittizi", anche i nuovi commi 1-bis e 1-ter, con conte- stuale abrogazione dell'art. 7 d.lgs. n. 74 del 2000 -, evidenzia il difensore che il fatto tipico non è integrato se la condotta è stata realizzata in violazione dei criteri di competenza, inerenza ed indeducibilità. Nel caso in esame, ad avviso del difen- sore gli elementi di "inesistenza" non hanno trovato riscontro nelle sentenze di merito, le quali hanno accertato la fittizietà, non più penalmente rilevante, di elementi passivi. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. Rappresenta il difensore che la Corte di merito ha richiamato tale disposi- zione nella formulazione introdotta nel 2019, che prevede la non punibilità per la valutazione complessivamente considerata, mentre avrebbe dovuto applicare quella introdotta nel 2015 in quanto più favorevole, che prevedeva, invece, la va- lutazione singolarmente considerata. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti singolarmente considerati sul superamento o meno del 10% delle valutazioni corrette, il che, nella specie, non è avvenuto come indicato dal consulente della difesa dott. Pecere. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981, per avere la Corte di merito negato la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria con una motivazione errata, ossia valorizzando la mancanza di prova circa la solvibilità dell'imputata, elemento che non è ricompreso tra i parametri ex art. 133 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte di merito escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di due condanne per episodi contravvenzionali negli anni 2003-2004, senza valu- tare gli elementi indicati dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo. 2. I primi due motivi sono inammissibili perché generici e comunque manife- stamente infondati. 2.1. Si osserva, in primo luogo, che con l'atto di appello non si erano poste le questioni dedotte con i motivi in esame;
come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 2), solo in sede di discussione il difensore aveva invocato genericamente l'applicazione dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. Si osserva, inoltre, che il primo motivo di ricorso, nonostante la mancata in- dicazione della fonte, altro non è - per larghissima parte - che la pedissequa ri- produzione della motivazione della sentenza n. 30686 di questa Sezione del 22/03/2017, dep. 20/06/2017, Giannotte, Rv. 270295. 2.2. Ciò posto, è indubbio che l'applicazione dello jus superveniens sia rileva- bile in ogni stato e grado del processo. Invero, l'imputazione è modellata sulla fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 vigente al momento dell'accertamento, ossia il 28 dicembre 2012, sicché occorre verificare se il fatto concretamente accertato sia ancora sussumibile - e in che misura - nella nuova norma incriminatrice a seguito della novella attuata dal d.lgs. n. 158 del 2015. Al proposito, vanno ribaditi i principi affermati dall'indicata sentenza Gian- notte, ossia: 1) in tema di dichiarazione infedele, le modifiche normative introdotte dall'art. 14, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 158, nel digs. 10 marzo 2000, n. 74 - consi- stite nell'abrogazione dell'art. 7 e nell'inserimento, all'art. 4, del comma 1-bis, ai sensi del quale non si tiene conto, per la configurabilità del reato, della non corretta classificazione di elementi attivi oggettivamente esistenti, effettuata in violazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità - hanno determinato una par- ziale aboliti° criminis della norma incriminatrice (Sez. 3, Sentenza n. 30686 del 22/03/2017, cit., Rv. 270295); 2) il reato di dichiarazione infedele è integrato, dopo le modifiche al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotte dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 158, dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di impo- sta), di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi), e di sottofatturazione;
non assume peraltro rilievo, nella valuta- zione sulla divergenza dei valori indicati, la mera violazione dei criteri di compe- tenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti (Sez. 3, n. 30686 del 22/03/2017, cit., Rv. 270294). 2.3. Nel caso in esame, venendo al primo motivo, risulta integrato il delitto in questione in quanto, secondo il concorde accertamento dei giudici di merito, i costi contabilizzati, già indicati come "fittizi", erano "inesistenti" perché non supportati da alcuna pezza giustificativa, ed essendo anche stato escluso che fossero stati effettuati acquisti "in nero". Per effetto dell'indicazione, nella dichiarazione del 2011, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, nella misura di 288.698,34 euro, e di elementi passivi inesistenti, pari a complessivi 1.460.608,31 euro, l'imposta Ires evasa è risultata pari a 481.059,35 euro: un importo ben superiore alla soglia di legge. Quanto, poi, all'applicazione dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte di merito ha evidenziato come la prospettazione difensiva, esposta sola- mente in sede di discussione, sia priva di ogni riscontro fattuale, in quanto assume un dato non provato, ossia l'esattezza dell'ammontare dei costi dichiarati. In rela- zione a tale rado decidendi, il ricorrente non prende posizione, sicché anche il secondo motivo appare inammissibile. 3. Il terzo motivo è fondato. 3.1. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010 - dep. 30/06/2010, Gagliardi, Rv. 247274). Nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti il giudice deve perciò tenere conto unicamente dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. - e quindi apprezzare le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 - dep. 11/05/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007 - dep. 06/02/2008, Frediani, Rv. 239494), anche desunta dai pre- cedenti penali (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, dep. 04/07/2013, Di Pasquale, Rv. 256725), senza che assumano rilevanza le condizioni economiche dell'impu- tato. 3.2. Nel caso in esame, è perciò ravvisabile il censurato vizio di motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti per la conversione della pena de- tentiva sulla base di un parametro non pertinente, essendo estraneo agli indici contemplati dall'art. 133 cod. proc. pen., quale, appunto, un giudizio prognostico negativo in ordine alla solvibilità dell'imputata. La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio limitatamente al punto concernente la conversione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. 4. Il quarto motivo, infine, è inammissibile. 4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). 4.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, avendo individuato, quale elemento ostativo, i precedenti penali di cui è gravata l'imputata, e dovendosi osservare che, in ogni caso, il motivo è ge- nerico, non indicando alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato una mitigazione della pena. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la conver- sione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e definitivo l'accertamento della responsabilità. Così deciso il 01/03/2023.