CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA GIULIANO, Presidente
GI RT, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001331056001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia al ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate – SI, Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella/avviso di intimazione di pagamento n. 296 2020 00013310 56 001, notificata in data 9.10.2023, chiedendone l'annullamento e la sospensione dell'esecutività.
La ricorrente ha dedotto, a fondamento delle proprie ragioni, l'illegittimità dell'atto impugnato e ulteriori vizi relativi alla notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate – SI non si è costituita in giudizio.
All'udienza fissata per la trattazione, la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando formale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che, a seguito della rituale dichiarazione di rinuncia agli atti da parte della ricorrente, il giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.
Considerato che la parte resistente non si è costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte
DICHIARA estinto il giudizio per rinuncia agli atti.
Nulla sulle spese.
Palermo, 12-01-2026
Il Giudice estensore Il Presidente
R.Riggio G. TI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA GIULIANO, Presidente
GI RT, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001331056001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia al ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate – SI, Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella/avviso di intimazione di pagamento n. 296 2020 00013310 56 001, notificata in data 9.10.2023, chiedendone l'annullamento e la sospensione dell'esecutività.
La ricorrente ha dedotto, a fondamento delle proprie ragioni, l'illegittimità dell'atto impugnato e ulteriori vizi relativi alla notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate – SI non si è costituita in giudizio.
All'udienza fissata per la trattazione, la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando formale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che, a seguito della rituale dichiarazione di rinuncia agli atti da parte della ricorrente, il giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.
Considerato che la parte resistente non si è costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte
DICHIARA estinto il giudizio per rinuncia agli atti.
Nulla sulle spese.
Palermo, 12-01-2026
Il Giudice estensore Il Presidente
R.Riggio G. TI