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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 388/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO ALFONZO , elettivamente domiciliato presso il difensore in Settimo Torinese, via Leini n. 23
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FRANCO PASUT, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria 8 nell'ufficio legale dell' presso CP_1
l'Avv. Franco Pasut
RESISTENTE
e contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Responsabile Contenzioso giusta procura speciale in atti, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. ELISA CACCIATO INSILLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Roma, Viale Angelico n. 70
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, nessuna esclusa:
pagina 1 di 8 In via cautelare:
Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi opposta, limitatamente agli impugnati sottesi avvisi di addebito nn. 37320130002020632000 e 37320130002020733000, per i motivi dedotti in narrativa.
In via principale: accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e dichiarare improduttivo di effetti giuridici la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07380202400000371000 limitatamente agli impugnati sottesi avvisi di addebito nn. 37320130002020632000 e 37320130002020733000 riconoscendone l'intervenuta prescrizione e, conseguentemente, annullandoli.
In via subordinata:
Laddove l'Agente della Riscossione dovesse riuscire a dimostrare l'insussistenza della prescrizione, producendo in giudizio gli atti interruttivi validamente notificati e gli ulteriori motivi di ricorso dovessero essere rigettati, compensare le spese legali, stante che il ricorrente si è fatto parte diligente, chiedendo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria di riceverne la relativa copia, ma l'Agente della
Riscossione è rimasta silente a tali richieste”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le causali esposte in narrativa:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso e dei motivi ivi dedotti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in Controparte_2 persona del l.r.p.t.;
In via principale e nel merito:
- rigettare, per tutti i motivi esposti, il ricorso e tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o in subordine accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' per essere eventualmente responsabile solo l'ente Impositore;
Controparte_2
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
1. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso.
2. NEL MERITO, rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto.
Spese come per legge”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 2.4.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] nonché in seguito alla ricevuta notifica, in data 21 febbraio 2024, Controparte_2 CP_1 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07380202400000371000, con la quale lo diffidava al pagamento di € 27.720,97, riferito – per Controparte_4 quanto oggetto dell'opposizione proposta – al debito contributivo portato dagli avvisi di addebito nn. 37320130002020632000 e 37320130002020733000 e preannunciava CP_1 contestualmente, in difetto di pagamento, il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del ricorrente, targato FN518EA.
Il ricorrente agisce, in particolare, per l'accertamento negativo dei crediti portati sia dall'avviso di addebito n. 37320130002020632000, notificato il 06.02.2024 – rectius, 6.2.2014 – avente ad oggetto somme riferite ad accertamento unificato per contributi artigiani I.V.S. sul reddito eccedente il minimale riferito all'anno 2006, per un totale di debito scaduto pari a € 3.229,63), sia dall'avviso di addebito n. 37320130002020733000, notificato il 06.02.2024 - rectius, 6.2.2014
- avente ad oggetto somme riferite ad accertamento unificato per contributi artigiani I.V.S. sul reddito eccedente il minimale riferito all'anno 2007, per un totale debito scaduto pari a € 23.138,36, opponendo la prescrizione intervenuta per assenza di atti interruttivi successivi alla notifica degli atti suddetti.
Si sono costituiti sia con memoria depositata in data Controparte_2
23.7.2023, sia, in seguito a rinnovazione della notifica disposta con provvedimento a verbale dell'udienza del 19.9.2024, con memoria dell'11.11.2024, entrambe le parti resistendo CP_1 all'opposizione proposta, di cui hanno chiesto il rigetto.
La causa, documentale, è stata discussa all'odierna udienza e all'esito posta in decisione.
***
E' necessario, in primo luogo, individuare la natura dell'azione esercitata dal ricorrente.
La giurisprudenza ha chiarito, superando un precedente orientamento difforme, come il preavviso di fermo disciplinato dall'art. 86, co. 2 del DPR n. 602/1973, al pari del preavviso di iscrizione ipotecaria, sia atto impugnabile, tanto nell'ipotesi in cui esso riguardi una pretesa creditoria di natura tributaria (in tal caso, dinanzi al giudice tributario) quanto nell'ipotesi in cui riguardi obbligazioni extratributarie (in tal caso, dinanzi al giudice ordinario), trattandosi di atti che contengono, oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica, anche la comunicazione ultima che, decorso inutilmente il termine per pagare, si provvederà al fermo (o all'iscrizione ipotecaria) presso i pubblici registri, senza ulteriore comunicazione. Diversamente, infatti, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei trenta giorni per impugnare il fermo o l'iscrizione ipotecaria, con aggravio di spese e perdita di tempo non giustificata (Cass., SS.UU., n. 11087/2010; la giurisprudenza tributaria, anzi, ha affermato il principio per cui è la comunicazione preventiva di ipoteca, quando inviata, l'unico atto impugnabile, e non la comunicazione successiva di avvenuta iscrizione ipotecaria: cfr. Comm. trib. prov. le Palermo, n. 692/2019).
pagina 3 di 8 Quanto alla natura dell'azione in tal caso proposta, essa secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, non avendo il preavviso di fermo o la comunicazione di iscrizione ipotecaria natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa tramite la minaccia di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, integra un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, e non un'opposizione esecutiva (cfr. Cass., SS.UU., n. 15354/2015; n. 23564/2016; n. 20489/2018).
Nella specie il ricorrente oppone la prescrizione del credito previdenziale in relazione al quale ha minacciato, in difetto di adempimento, il fermo amministrativo del veicolo intestato al CP_5 ricorrente, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della L. 335/95 dalla data della notifica degli avvisi di addebito, la quale, secondo quanto risulta dal preavviso di fermo, sarebbe avvenuta, per entrambi gli avvisi, in data 6.2.2014.
Il ricorrente, infatti, richiamato che la prescrizione del credito per contributi rimane soggetta a detto termine anche in seguito alla intervenuta irretrattabilità della cartella o dell'avviso di addebito, in quanto non opposti, adduce di non aver ricevuto la notifica di ulteriori atti interruttivi, successivamente a tale data, fino alla notifica del preavviso di fermo oggetto del presente giudizio, avvenuta, tuttavia, a termine prescrizionale ormai decorso.
Non è oggetto delle domande del ricorrente, invece, alcuna eccezione relativa al merito del credito, come cristallizzatosi negli avvisi di addebito, la cui notifica nelle date indicate nel preavviso di fermo non è stata discussa dal ricorrente. Non vi è nel ricorso, infatti, alcuna deduzione circa un eventuale difetto del titolo in base al quale i contributi sono stati richiesti, né in relazione a una eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito in questione, ragione per cui l'eccezione di irretrattabilità del credito, in relazione agli avvisi di addebito in questione, opposta dall' non appare pertinente. CP_1
Va disattesa, altresì, l'eccezione di tardività del ricorso, opposta da , dovendo qualificarsi CP_5
l'azione esercitata dal ricorrente non come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, bensì, come detto, come azione di accertamento negativo, non soggetta a termini decadenziali.
Venendo, ora, al merito del ricorso, le doglianze del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti ragioni.
Pur dato atto che, per giurisprudenza ormai consolidata e non più discussa da tempo, il termine di prescrizione resta quinquennale pure nell'ipotesi in cui il credito contributivo diventi irretrattabile a seguito del decorso del termine per proporre opposizione di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999 (per tutte cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.23397 del 17/11/2016), infatti, risulta prova della tempestiva interruzione di detto termine sino alla, ugualmente tempestiva, notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento accompagnata da preavviso di fermo oggetto di causa.
ha dedotto di avere notificato: CP_5
- l'avviso di intimazione n. 073 2015 90083897 80/000 (doc.2) in data 14.12.2015 (doc.2.1);
- l'avviso di intimazione n. 07320169002426039/000 (doc.3) in data 13.11.2016; pagina 4 di 8 - l'avviso di intimazione n. 073 2017 90016022 61/000 (doc.4) in data 21.10.2017 (doc.4.1);
- l'avviso di intimazione n. 07320229002318066000 (doc.5) in data 05.12.2022 (doc.5.1).
Tutti gli avvisi di intimazione suddetti hanno avuto ad oggetto anche i crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito cui si riferisce il preavviso di fermo qui opposto.
Non risulta provata la notifica dell'intimazione n. 07320169002426039/000, asseritamente perfezionatasi in data 13.11.2016. La regolare notifica dell'intimazione n. 073 2017 90016022 61/000, avvenuta in data 21.10.2017, tuttavia, è idonea, comunque, a interrompere la prescrizione rispetto alla data del precedente atto interruttivo, notificato il 14.12.2015.
La notifica del successivo atto interruttivo (intimazione n. 07320229002318066000) è avvenuta in data 05.12.2022.
In ordine alla regolarità di detta notifica, contestata dal ricorrente per la mancanza di prova di invio della successiva raccomandata informativa nonostante la ricezione del plico da persona diversa dal destinatario, occorre richiamare che, con orientamento consolidato, ancora recentemente ribadito, la Suprema Corte ha stabilito che “'in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)' (Cass. sez. VI-V, 13.6.2016, n. 12083, di recente richiamata da Cass. 12493 del 08-05-2024).
2.5. Infine, l'interpretazione trova riscontro anche nella sentenza n. 175 del 2018 della Corte costituzionale, che ha rilevato come, sebbene non prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 'c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo'. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, nell'ipotesi in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, 'non costituisce nella disciplina della notificazione' - nonostante tale 'obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto' -, 'una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto'” (Cass., n. 21570/2024).
Nella specie la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata postale con avviso di ricevimento, come si evince dall'esame dell'avviso di ricevimento (mentre neppure è stata tentata la notifica mediante messo notificatore, che avrebbe eventualmente dovuto compilare la relata sbarrata e su cui è stato scritto “annullata”).
L'attestazione dell'agente postale di avere consegnato la raccomandata a persona di famiglia, che risulta avere firmato la cartolina, è, pertanto, sufficiente al perfezionamento della notifica. pagina 5 di 8 Detta notifica è avvenuta oltre il quinquennio.
Va, tuttavia, considerata la sospensione dei termini prescrizionali normativamente disposta nel periodo dell'emergenza pandemica.
Al riguardo, occorre rilevare che ha opposto, per quanto qui di rilievo, la sospensione a CP_5 far data dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021, disposta dall'art. 68, co. 1 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l.n. 27/2020, norma che, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie.
La norma suddetta, infatti, dispone: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
La sospensione della prescrizione di cui alla sopra riportata disposizione è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” del termine prescrizionale in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Essa, pertanto, non è applicabile nel caso di specie, non essendo i termini dei versamenti di cui qui si discute “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. Tali termini, infatti, erano scaduti da tempo, in relazione agli avvisi di addebito e agli avvisi di intimazione precedentemente notificati (nel senso che “l'art. 68 si riferisce espressamente alle entrate i cui termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo 2020 –
31 agosto 2021 derivanti da cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento” e, conseguentemente, nel senso che essa non si applica se non in caso di notifica di avviso di addebito con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 cfr. C. App. Torino, sez. lav., 31/03/2023, n.142).
Neppure è applicabile il comma 4-bis dell'art. 68 menzionato, pure invocato da , secondo CP_5 cui “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77”, dal momento che si tratta, nel caso in esame, di carichi affidati all'agente della riscossione non durante il periodo di sospensione compreso fra 8.3.2020 e 31.8.2021, bensì in epoca ben anteriore.
Risultano, però applicabili alla fattispecie: in primo luogo l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, il quale dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di pagina 6 di 8 previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; in secondo luogo, l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, disposta dall'art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. n. 21/2021, secondo cui: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tali disposizioni hanno quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni la prima e di 182 giorni la seconda.
Il termine quinquennale sarebbe venuto ordinariamente a decorrere il 21.10.2022 ed è stato spostato in avanti, già in ragione della prima sospensione, al 27.2.2023.
Già la considerazione della prima sospensione è utile a concludere che la notifica dell'avviso di intimazione in data 5.12.2022 ha efficacemente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, a maggior ragione considerarsi l'ulteriore periodo di sospensione sino al 30.6.2021.
La prescrizione successiva alla notifica agli avvisi di addebito, pertanto non è maturata e il ricorso deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
La diffida stragiudizialmente inviata dal ricorrente ad per Controparte_2 avere contezza dell'eventuale esistenza di atti interruttivi, per i quali la notifica si fosse regolarmente perfezionata, non è idonea a giustificare la compensazione delle spese, consentita, oltre che nei casi di cui all'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), solo in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (C. Cost., n. 77/2018), che qui non ricorrono.
Il regolare perfezionamento della notifica, infatti, ha condotto tutti gli atti in questione nella sfera giuridica del destinatario, il quale, dunque, ben avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di atti interruttivi sin dal momento del loro recapito, senza che si possa gravare dell'ulteriore onere, normativamente non previsto, di riepilogare gli atti di riscossione CP_5 compiuti in favore degli intimati che intendano agire in giudizio.
Le spese si liquidano, nei rapporti fra ricorrente e , in base al valore di causa, secondo CP_5 valori prossimi ai minimi delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 sia quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, dato il ridotto numero e la non particolare complessità delle questioni trattate e considerata, sia quanto alla fase decisionale, data la semplicità della discussione svoltasi, non avendo il ricorrente negato l'avvenuta interruzione della prescrizione allegata da e avendo egli insistito unicamente per la compensazione delle spese;
si liquidano, invece, CP_5
pagina 7 di 8 secondo valori minimi nei rapporti fra ricorrente e tenuto conto delle più ridotte difese CP_1 svolte da detto ente in relazione alla natura delle eccezioni proposte dal ricorrente.
Parte ricorrente, dunque, dovrà rifondere ad le spese di lite complessivamente CP_5 quantificate in € 3.800, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge;
e ad le CP_1 spese di lite complessivamente quantificate in € 3.290, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 388/2024:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere le spese di lite alle parti resistenti, liquidate in € Parte_1
3.800, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge, in favore di nonché in € 3.290, oltre spese generali forfettarie al Controparte_2
15 %, cpa e iva come per legge in favore dell' CP_1
Novara, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 388/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO ALFONZO , elettivamente domiciliato presso il difensore in Settimo Torinese, via Leini n. 23
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FRANCO PASUT, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria 8 nell'ufficio legale dell' presso CP_1
l'Avv. Franco Pasut
RESISTENTE
e contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Responsabile Contenzioso giusta procura speciale in atti, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. ELISA CACCIATO INSILLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Roma, Viale Angelico n. 70
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, nessuna esclusa:
pagina 1 di 8 In via cautelare:
Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi opposta, limitatamente agli impugnati sottesi avvisi di addebito nn. 37320130002020632000 e 37320130002020733000, per i motivi dedotti in narrativa.
In via principale: accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e dichiarare improduttivo di effetti giuridici la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07380202400000371000 limitatamente agli impugnati sottesi avvisi di addebito nn. 37320130002020632000 e 37320130002020733000 riconoscendone l'intervenuta prescrizione e, conseguentemente, annullandoli.
In via subordinata:
Laddove l'Agente della Riscossione dovesse riuscire a dimostrare l'insussistenza della prescrizione, producendo in giudizio gli atti interruttivi validamente notificati e gli ulteriori motivi di ricorso dovessero essere rigettati, compensare le spese legali, stante che il ricorrente si è fatto parte diligente, chiedendo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria di riceverne la relativa copia, ma l'Agente della
Riscossione è rimasta silente a tali richieste”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le causali esposte in narrativa:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso e dei motivi ivi dedotti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in Controparte_2 persona del l.r.p.t.;
In via principale e nel merito:
- rigettare, per tutti i motivi esposti, il ricorso e tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o in subordine accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' per essere eventualmente responsabile solo l'ente Impositore;
Controparte_2
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
1. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso.
2. NEL MERITO, rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto.
Spese come per legge”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 2.4.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] nonché in seguito alla ricevuta notifica, in data 21 febbraio 2024, Controparte_2 CP_1 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07380202400000371000, con la quale lo diffidava al pagamento di € 27.720,97, riferito – per Controparte_4 quanto oggetto dell'opposizione proposta – al debito contributivo portato dagli avvisi di addebito nn. 37320130002020632000 e 37320130002020733000 e preannunciava CP_1 contestualmente, in difetto di pagamento, il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del ricorrente, targato FN518EA.
Il ricorrente agisce, in particolare, per l'accertamento negativo dei crediti portati sia dall'avviso di addebito n. 37320130002020632000, notificato il 06.02.2024 – rectius, 6.2.2014 – avente ad oggetto somme riferite ad accertamento unificato per contributi artigiani I.V.S. sul reddito eccedente il minimale riferito all'anno 2006, per un totale di debito scaduto pari a € 3.229,63), sia dall'avviso di addebito n. 37320130002020733000, notificato il 06.02.2024 - rectius, 6.2.2014
- avente ad oggetto somme riferite ad accertamento unificato per contributi artigiani I.V.S. sul reddito eccedente il minimale riferito all'anno 2007, per un totale debito scaduto pari a € 23.138,36, opponendo la prescrizione intervenuta per assenza di atti interruttivi successivi alla notifica degli atti suddetti.
Si sono costituiti sia con memoria depositata in data Controparte_2
23.7.2023, sia, in seguito a rinnovazione della notifica disposta con provvedimento a verbale dell'udienza del 19.9.2024, con memoria dell'11.11.2024, entrambe le parti resistendo CP_1 all'opposizione proposta, di cui hanno chiesto il rigetto.
La causa, documentale, è stata discussa all'odierna udienza e all'esito posta in decisione.
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E' necessario, in primo luogo, individuare la natura dell'azione esercitata dal ricorrente.
La giurisprudenza ha chiarito, superando un precedente orientamento difforme, come il preavviso di fermo disciplinato dall'art. 86, co. 2 del DPR n. 602/1973, al pari del preavviso di iscrizione ipotecaria, sia atto impugnabile, tanto nell'ipotesi in cui esso riguardi una pretesa creditoria di natura tributaria (in tal caso, dinanzi al giudice tributario) quanto nell'ipotesi in cui riguardi obbligazioni extratributarie (in tal caso, dinanzi al giudice ordinario), trattandosi di atti che contengono, oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica, anche la comunicazione ultima che, decorso inutilmente il termine per pagare, si provvederà al fermo (o all'iscrizione ipotecaria) presso i pubblici registri, senza ulteriore comunicazione. Diversamente, infatti, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei trenta giorni per impugnare il fermo o l'iscrizione ipotecaria, con aggravio di spese e perdita di tempo non giustificata (Cass., SS.UU., n. 11087/2010; la giurisprudenza tributaria, anzi, ha affermato il principio per cui è la comunicazione preventiva di ipoteca, quando inviata, l'unico atto impugnabile, e non la comunicazione successiva di avvenuta iscrizione ipotecaria: cfr. Comm. trib. prov. le Palermo, n. 692/2019).
pagina 3 di 8 Quanto alla natura dell'azione in tal caso proposta, essa secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, non avendo il preavviso di fermo o la comunicazione di iscrizione ipotecaria natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa tramite la minaccia di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, integra un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, e non un'opposizione esecutiva (cfr. Cass., SS.UU., n. 15354/2015; n. 23564/2016; n. 20489/2018).
Nella specie il ricorrente oppone la prescrizione del credito previdenziale in relazione al quale ha minacciato, in difetto di adempimento, il fermo amministrativo del veicolo intestato al CP_5 ricorrente, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della L. 335/95 dalla data della notifica degli avvisi di addebito, la quale, secondo quanto risulta dal preavviso di fermo, sarebbe avvenuta, per entrambi gli avvisi, in data 6.2.2014.
Il ricorrente, infatti, richiamato che la prescrizione del credito per contributi rimane soggetta a detto termine anche in seguito alla intervenuta irretrattabilità della cartella o dell'avviso di addebito, in quanto non opposti, adduce di non aver ricevuto la notifica di ulteriori atti interruttivi, successivamente a tale data, fino alla notifica del preavviso di fermo oggetto del presente giudizio, avvenuta, tuttavia, a termine prescrizionale ormai decorso.
Non è oggetto delle domande del ricorrente, invece, alcuna eccezione relativa al merito del credito, come cristallizzatosi negli avvisi di addebito, la cui notifica nelle date indicate nel preavviso di fermo non è stata discussa dal ricorrente. Non vi è nel ricorso, infatti, alcuna deduzione circa un eventuale difetto del titolo in base al quale i contributi sono stati richiesti, né in relazione a una eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito in questione, ragione per cui l'eccezione di irretrattabilità del credito, in relazione agli avvisi di addebito in questione, opposta dall' non appare pertinente. CP_1
Va disattesa, altresì, l'eccezione di tardività del ricorso, opposta da , dovendo qualificarsi CP_5
l'azione esercitata dal ricorrente non come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, bensì, come detto, come azione di accertamento negativo, non soggetta a termini decadenziali.
Venendo, ora, al merito del ricorso, le doglianze del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti ragioni.
Pur dato atto che, per giurisprudenza ormai consolidata e non più discussa da tempo, il termine di prescrizione resta quinquennale pure nell'ipotesi in cui il credito contributivo diventi irretrattabile a seguito del decorso del termine per proporre opposizione di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999 (per tutte cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.23397 del 17/11/2016), infatti, risulta prova della tempestiva interruzione di detto termine sino alla, ugualmente tempestiva, notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento accompagnata da preavviso di fermo oggetto di causa.
ha dedotto di avere notificato: CP_5
- l'avviso di intimazione n. 073 2015 90083897 80/000 (doc.2) in data 14.12.2015 (doc.2.1);
- l'avviso di intimazione n. 07320169002426039/000 (doc.3) in data 13.11.2016; pagina 4 di 8 - l'avviso di intimazione n. 073 2017 90016022 61/000 (doc.4) in data 21.10.2017 (doc.4.1);
- l'avviso di intimazione n. 07320229002318066000 (doc.5) in data 05.12.2022 (doc.5.1).
Tutti gli avvisi di intimazione suddetti hanno avuto ad oggetto anche i crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito cui si riferisce il preavviso di fermo qui opposto.
Non risulta provata la notifica dell'intimazione n. 07320169002426039/000, asseritamente perfezionatasi in data 13.11.2016. La regolare notifica dell'intimazione n. 073 2017 90016022 61/000, avvenuta in data 21.10.2017, tuttavia, è idonea, comunque, a interrompere la prescrizione rispetto alla data del precedente atto interruttivo, notificato il 14.12.2015.
La notifica del successivo atto interruttivo (intimazione n. 07320229002318066000) è avvenuta in data 05.12.2022.
In ordine alla regolarità di detta notifica, contestata dal ricorrente per la mancanza di prova di invio della successiva raccomandata informativa nonostante la ricezione del plico da persona diversa dal destinatario, occorre richiamare che, con orientamento consolidato, ancora recentemente ribadito, la Suprema Corte ha stabilito che “'in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)' (Cass. sez. VI-V, 13.6.2016, n. 12083, di recente richiamata da Cass. 12493 del 08-05-2024).
2.5. Infine, l'interpretazione trova riscontro anche nella sentenza n. 175 del 2018 della Corte costituzionale, che ha rilevato come, sebbene non prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 'c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo'. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, nell'ipotesi in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, 'non costituisce nella disciplina della notificazione' - nonostante tale 'obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto' -, 'una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto'” (Cass., n. 21570/2024).
Nella specie la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata postale con avviso di ricevimento, come si evince dall'esame dell'avviso di ricevimento (mentre neppure è stata tentata la notifica mediante messo notificatore, che avrebbe eventualmente dovuto compilare la relata sbarrata e su cui è stato scritto “annullata”).
L'attestazione dell'agente postale di avere consegnato la raccomandata a persona di famiglia, che risulta avere firmato la cartolina, è, pertanto, sufficiente al perfezionamento della notifica. pagina 5 di 8 Detta notifica è avvenuta oltre il quinquennio.
Va, tuttavia, considerata la sospensione dei termini prescrizionali normativamente disposta nel periodo dell'emergenza pandemica.
Al riguardo, occorre rilevare che ha opposto, per quanto qui di rilievo, la sospensione a CP_5 far data dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021, disposta dall'art. 68, co. 1 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l.n. 27/2020, norma che, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie.
La norma suddetta, infatti, dispone: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
La sospensione della prescrizione di cui alla sopra riportata disposizione è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” del termine prescrizionale in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Essa, pertanto, non è applicabile nel caso di specie, non essendo i termini dei versamenti di cui qui si discute “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. Tali termini, infatti, erano scaduti da tempo, in relazione agli avvisi di addebito e agli avvisi di intimazione precedentemente notificati (nel senso che “l'art. 68 si riferisce espressamente alle entrate i cui termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo 2020 –
31 agosto 2021 derivanti da cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento” e, conseguentemente, nel senso che essa non si applica se non in caso di notifica di avviso di addebito con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 cfr. C. App. Torino, sez. lav., 31/03/2023, n.142).
Neppure è applicabile il comma 4-bis dell'art. 68 menzionato, pure invocato da , secondo CP_5 cui “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77”, dal momento che si tratta, nel caso in esame, di carichi affidati all'agente della riscossione non durante il periodo di sospensione compreso fra 8.3.2020 e 31.8.2021, bensì in epoca ben anteriore.
Risultano, però applicabili alla fattispecie: in primo luogo l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, il quale dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di pagina 6 di 8 previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; in secondo luogo, l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, disposta dall'art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. n. 21/2021, secondo cui: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tali disposizioni hanno quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni la prima e di 182 giorni la seconda.
Il termine quinquennale sarebbe venuto ordinariamente a decorrere il 21.10.2022 ed è stato spostato in avanti, già in ragione della prima sospensione, al 27.2.2023.
Già la considerazione della prima sospensione è utile a concludere che la notifica dell'avviso di intimazione in data 5.12.2022 ha efficacemente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, a maggior ragione considerarsi l'ulteriore periodo di sospensione sino al 30.6.2021.
La prescrizione successiva alla notifica agli avvisi di addebito, pertanto non è maturata e il ricorso deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
La diffida stragiudizialmente inviata dal ricorrente ad per Controparte_2 avere contezza dell'eventuale esistenza di atti interruttivi, per i quali la notifica si fosse regolarmente perfezionata, non è idonea a giustificare la compensazione delle spese, consentita, oltre che nei casi di cui all'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), solo in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (C. Cost., n. 77/2018), che qui non ricorrono.
Il regolare perfezionamento della notifica, infatti, ha condotto tutti gli atti in questione nella sfera giuridica del destinatario, il quale, dunque, ben avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di atti interruttivi sin dal momento del loro recapito, senza che si possa gravare dell'ulteriore onere, normativamente non previsto, di riepilogare gli atti di riscossione CP_5 compiuti in favore degli intimati che intendano agire in giudizio.
Le spese si liquidano, nei rapporti fra ricorrente e , in base al valore di causa, secondo CP_5 valori prossimi ai minimi delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 sia quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, dato il ridotto numero e la non particolare complessità delle questioni trattate e considerata, sia quanto alla fase decisionale, data la semplicità della discussione svoltasi, non avendo il ricorrente negato l'avvenuta interruzione della prescrizione allegata da e avendo egli insistito unicamente per la compensazione delle spese;
si liquidano, invece, CP_5
pagina 7 di 8 secondo valori minimi nei rapporti fra ricorrente e tenuto conto delle più ridotte difese CP_1 svolte da detto ente in relazione alla natura delle eccezioni proposte dal ricorrente.
Parte ricorrente, dunque, dovrà rifondere ad le spese di lite complessivamente CP_5 quantificate in € 3.800, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge;
e ad le CP_1 spese di lite complessivamente quantificate in € 3.290, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 388/2024:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere le spese di lite alle parti resistenti, liquidate in € Parte_1
3.800, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge, in favore di nonché in € 3.290, oltre spese generali forfettarie al Controparte_2
15 %, cpa e iva come per legge in favore dell' CP_1
Novara, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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