Articolo 3 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
Articolo 2Articolo 4
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1 gennaio 1907
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16 settembre 1916
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26 novembre 1921
Art. 3.

In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio a di servizio da parte degli aspiranti.

((I banchi del lotto rimessi per la terza volta a concorso, potranno in caso di esito negativo dell'esperimento, essere assegnati a commessi di carriera del luogo o, in difetto, ad estranei quivi domiciliati, su domanda che essi ne facciano e sentita la Commissione per il conferimento dei banchi; fermi gli obblighi imposti ai ricevitori e reggenti.

Al cessare di una gestione cosi' conferita, i banchi vorranno rimessi in gara sulla base dell'aggio accertato nell'ultimo esercizio)) .
Entrata in vigore il 26 novembre 1921