Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Oristano Sezione Lavoro
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 703/2022 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE per Pt_1 procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. CALIA MADDALENA per CP_1 procura in atti, elettivamente domiciliato in Nuoro, Piazza Crispi, 17, preso lo studio dell'Avv. Maddalena Calia
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP ex art. 445 bis , IV comma c.p.c.
All'udienza del 04/02/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
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IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
Nell'interesse del ricorrente: Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via principale: in accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo all'odierno convenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso ai benefici invocati, con vittoria di spese e competenze in difetto dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.; in via subordinata, salvo gravame: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario invocato con decorrenza
22/03/2024, data della relazione psichiatrica ex adverso prodotta nel presente giudizio, con revisione a due anni dal presente giudizio e, per tale ragione, vista la domanda del 6/11/2020, compensare integralmente le spese di lite
Nell'interesse del resistente: Voglia il Tribunale adito riconoscere al signor la pensione quale invalido civile totale;
l'indennità di accompagnamento CP_1 nonché i benefici relativi allo status di handicap grave a decorrere dalla domanda del 06.11.2020. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c., depositato in data 24/11/2022, notificato entro i termini di legge, l evocava in giudizio Pt_1 CP_1 esponendo di proporre contestazione per i motivi indicati in ricorso avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento obbligatorio per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 554/2021 . Pt_2
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 avversa. Sosteneva la fondatezza della consulenza tecnica d'ufficio avversariamente contestata e chiedeva quindi il rigetto del presente ricorso.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 04/02/2024 all'esito della discussione il
Tribunale pronunciava la presente sentenza, contestualmente motivata.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Preliminarmente si osserva che il ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. è ammissibile in quanto presentato nei termini e nel rispetto dei requisiti di legge per
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avere il ricorrente specificato analiticamente i motivi della contestazione della consulenza.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la contestazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU dott. in sede di ricorso Persona_1 obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., finalizzato al solo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento delle conseguenti prestazioni previdenziali e assistenziali richieste.
E' pacifico che colui che intende contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio opponendosi alla omologazione deve formulare il dissenso entro il termine perentorio dei 30 giorni dal decreto emesso dal giudice ai sensi del 5° comma art. 445 bis c.p.c. e depositare entro il termine dei successivi 30 giorni il ricorso in contestazione che a pena di inammissibilità deve contenere l'indicazione degli specifici motivi del ricorso.
Oggetto del presente giudizio di contestazione della CTU svoltasi nella ATP obbligatoria è l'accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere le prestazioni previdenziali o assistenziali richieste in sede di ATP. Esula quindi dal presente procedimento ogni accertamento in merito ad una effettiva sussistenza dei requisiti socio-economici prescritti dalla legge per la concessione delle prestazioni, oggetto di un successivo procedimento amministrativo. Il presente procedimento infatti altro non è che la prosecuzione dell'ATP obbligatorio.
E' altresì estranea al presente procedimento la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni in quanto, come sopra detto, lo stesso è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Pertanto, il ricorso presentato dall , depositato nei termini di legge, è Pt_1 ammissibile in quanto sono indicati gli specifici motivi di contestazione della relazione del CTU dott. depositata in sede di ATP obbligatorio. Persona_1
Nel corso del presente procedimento è stato quindi disposto il rinnovo delle operazioni peritali, ed il Giudice del lavoro ha affidato l'incarico al dott. Persona_2 che chiamato a chiarimenti in merito al riconoscimento del diritto del ricorrente non solo all'indennità di accompagnamento e ai benefici connessi all'Handicap grave ma anche il diritto alla pensione quale invalido civile totale a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 06/11/2020, ha concluso nel seguente modo:
“…Sulla scorta sia della documentazione medica agli atti che dei dati obiettivi emersi nel corso delle operazioni peritali si ritiene che il Sig. CP_1 attualmente, così come all'epoca della domanda amministrativa (06.11.20), possa considerarsi: - invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di
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assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita - portatore dello status di handicap con connotazione di gravità (comma 3 art.
3 - Legge
104.92).”
Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
L viene condannata al pagamento delle spese processuali che liquida per i due Pt_1 gradi del giudizio in euro 4.197,00 (I° e II° Fase: 1.500,00 + euro 2.697,00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte resistente.
Condanna l al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate come da Pt_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Rigetta la domanda di opposizione ex art. 445 bis VI comma c.p.c. proposta da parte ricorrente;
➢ Riconosce al i requisiti sanitari richiesti in fase di ATP ed in CP_1 particolare: la pensione quale invalido civile totale;
l'indennità di accompagnamento,
i benefici relativi allo status di handicap grave a decorrere dalla domanda del
06.11.2020.
➢ condanna l al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio Pt_1
che liquida in euro 4.197,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte resistente;
➢ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. dei due gradi del giudizio, Pt_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Oristano, addì 04/02/2025
Il Giudice onorario
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dott. ssa Elisabetta Sanna
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