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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1216/2025
N.R.G. 1216/2025, 1217/2025, 1218/2025
Il Giudice AN ES FO, all'udienza del 03/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 [...]
c.f. ) (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
) (c.f. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ) (c.f. ) con il CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6 patrocinio dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. GIOVANNI
IN e dell'avv. NICOLA ZAMPIERI
ricorrente contro
(c.f. con il patrocinio di e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 di CP_3 resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per parte ricorrente , : “In Parte_1 Parte_2 via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole
4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e Parte_1 ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_2 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 (
[...]
e per l'anno scolastico 2022/23 ( , o per i diversi Parte_1 Parte_2 anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore degli attuali ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 e di Parte_1
€ 500,00 ( , quale contributo alla formazione professionale della Parte_2 parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto di e alla Parte_7 Parte_8 fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21
( e per l'anno scolastico 2022/23 ( Parte_1 Parte_2
Cont
, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi,
[...] anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ( e di € Parte_1
500,00 ( o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Parte_2
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Per parte ricorrente , : “In via Parte_3 Parte_4 principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole
4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e Parte_3 Parte_4
ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
[...] personale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ( e per Parte_3
Pag. 2 di 8 l'anno scolastico 2024/25 ( , o per i diversi anni di precariato Parte_4 risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Cont tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore degli attuali ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 ( e di € 500,00 ( Parte_3 Parte_4
), quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via
[...] subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto di e alla fruizione della Parte_7 Parte_8
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ( Parte_3
Cont e per l'anno scolastico 2024/25 ( , condannarsi il . al Parte_4 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ( e di € 500,00 ( o Parte_3 Parte_4 nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Per parte ricorrente : “In via principale: previa Parte_5 Parte_6 eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e ad usufruire della “Carta Parte_5 Parte_6 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/21, 2022/23 e 2023/24 ( e per l'anno scolastico 2023/24 ( Parte_5 Parte_6
, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
[...] riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
Pag. 3 di 8 Cont
a costituire in favore degli attuali ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00 ( e di € 500,00 Parte_5
( , quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In Parte_6 via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto di e alla fruizione Parte_5 Parte_6 della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2023/24 (
[...]
) e per l'anno scolastico 2023/24 ( , condannarsi il al Pt_5 Parte_6 CP_4 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 e di € 500,00 ( o nella diversa Parte_5 Parte_6 somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Per la parte resistente: “1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati dalla Sig.ra con la notifica dell'atto introduttivo del 13/08/2025, e quindi Parte_1 dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2019/2020; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della per la Sig.ra il Parte_9 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, per la Sig.ra limitatamente all'a.s. 2020/2021; 3. Parte_1
Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , Controparte_5 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come docenti a tempo determinato.
2. È stato depositato per ciascun lavoratore lo stato matricolare (v. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risultano i periodi nei quali i ricorrenti sono stati titolari di contratti a tempo determinato e la posizione attuale all'interno del sistema scolastico, come
Pag. 4 di 8 di seguito specificati: Cont
A. è stata alle dipendenze del dal 23.09.2019 al Parte_1
30.06.2020; dal 23.09.2020 30.06.2021; dall'01.09.2021 è stata definitivamente immessa in ruolo (cfr. all. 1 fascicolo parte ricorrente); Cont
è stata alle dipendenze del dal 12.09.2022 30.06.2023; Parte_10 dall'01.09.2024 è stata definitivamente immessa in ruolo (cfr. all. 1 fascicolo parte ricorrente); Cont
C. è stato alle dipendenze del dal 06.11.2020 al 30.06.2021; Parte_3 dal 06.09.2021 dal 30.06.2022; dal 01.09.2022 è stato definitivamente immesso in ruolo (cfr. all. 1 fascicolo parte ricorrente); Cont
è stata alle dipendenze del dal 01.09.2024 al 30.06.2025; Controparte_6 attualmente risulta inserita nelle GPS della provincia di Pavia (cfr. all. 1 e 9 fascicolo parte ricorrente); Cont
E. è stata alle dipendenze del dal 19.10.2020 al 08.06.2021; dal Parte_5
27.09.2022 al 30.06.2023; dal 15.09.2023 al 30.06.2024; attualmente risulta inserita nelle
GPS della provincia di Pavia (cfr. all. 1 e 10 fascicolo parte ricorrente); Cont
è stato alle dipendenze del dal 01.09.2023 al 30.06.2024; Persona_1 attualmente risulta inserito nelle GPS della provincia di Pavia (cfr. all.
1.1 e 9 fascicolo parte ricorrente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
Pag. 5 di 8 attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non
Pag. 6 di 8 conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.1. Parte resistente, in merito alla posizione di ha Parte_1 eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere il bonus indicato in relazione all'a.s. 2019/2020; l'eccezione non merita accoglimento in quanto la parte ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione (decorrenza 23 settembre 2019) mediante invio di una diffida ad adempiere in data 4 giugno 2024 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo parte ricorrente).
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti diversi all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto.
3. Le spese di lite dei ricorrenti devono essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro
- calcolati per le fasi di studio e di introduzione per i singoli procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa pari ad euro 6.500 per la sola fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “carta docente” per gli anni richiesti;
2) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta
Pag. 7 di 8 docente (o altro equipollente) nei seguenti termini:
- a per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021; Parte_1
- a per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_2
- a per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; Parte_3
- a per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_4
- a per gli anni scolastici 2020/2021,2022/2023, 2023/2024; Parte_5
- a per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_6
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5 dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, che liquida in € 147 per anticipazioni ed in € 2.251,10 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
04/11/2025 Il Giudice
AN ES FO
Pag. 8 di 8
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1216/2025
N.R.G. 1216/2025, 1217/2025, 1218/2025
Il Giudice AN ES FO, all'udienza del 03/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 [...]
c.f. ) (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
) (c.f. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ) (c.f. ) con il CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6 patrocinio dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. GIOVANNI
IN e dell'avv. NICOLA ZAMPIERI
ricorrente contro
(c.f. con il patrocinio di e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 di CP_3 resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per parte ricorrente , : “In Parte_1 Parte_2 via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole
4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e Parte_1 ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_2 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 (
[...]
e per l'anno scolastico 2022/23 ( , o per i diversi Parte_1 Parte_2 anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore degli attuali ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 e di Parte_1
€ 500,00 ( , quale contributo alla formazione professionale della Parte_2 parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto di e alla Parte_7 Parte_8 fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21
( e per l'anno scolastico 2022/23 ( Parte_1 Parte_2
Cont
, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi,
[...] anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ( e di € Parte_1
500,00 ( o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Parte_2
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Per parte ricorrente , : “In via Parte_3 Parte_4 principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole
4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e Parte_3 Parte_4
ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
[...] personale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ( e per Parte_3
Pag. 2 di 8 l'anno scolastico 2024/25 ( , o per i diversi anni di precariato Parte_4 risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Cont tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore degli attuali ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 ( e di € 500,00 ( Parte_3 Parte_4
), quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via
[...] subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto di e alla fruizione della Parte_7 Parte_8
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ( Parte_3
Cont e per l'anno scolastico 2024/25 ( , condannarsi il . al Parte_4 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ( e di € 500,00 ( o Parte_3 Parte_4 nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Per parte ricorrente : “In via principale: previa Parte_5 Parte_6 eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e ad usufruire della “Carta Parte_5 Parte_6 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/21, 2022/23 e 2023/24 ( e per l'anno scolastico 2023/24 ( Parte_5 Parte_6
, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
[...] riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
Pag. 3 di 8 Cont
a costituire in favore degli attuali ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00 ( e di € 500,00 Parte_5
( , quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In Parte_6 via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto di e alla fruizione Parte_5 Parte_6 della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2023/24 (
[...]
) e per l'anno scolastico 2023/24 ( , condannarsi il al Pt_5 Parte_6 CP_4 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 e di € 500,00 ( o nella diversa Parte_5 Parte_6 somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Per la parte resistente: “1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati dalla Sig.ra con la notifica dell'atto introduttivo del 13/08/2025, e quindi Parte_1 dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2019/2020; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della per la Sig.ra il Parte_9 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, per la Sig.ra limitatamente all'a.s. 2020/2021; 3. Parte_1
Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , Controparte_5 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come docenti a tempo determinato.
2. È stato depositato per ciascun lavoratore lo stato matricolare (v. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risultano i periodi nei quali i ricorrenti sono stati titolari di contratti a tempo determinato e la posizione attuale all'interno del sistema scolastico, come
Pag. 4 di 8 di seguito specificati: Cont
A. è stata alle dipendenze del dal 23.09.2019 al Parte_1
30.06.2020; dal 23.09.2020 30.06.2021; dall'01.09.2021 è stata definitivamente immessa in ruolo (cfr. all. 1 fascicolo parte ricorrente); Cont
è stata alle dipendenze del dal 12.09.2022 30.06.2023; Parte_10 dall'01.09.2024 è stata definitivamente immessa in ruolo (cfr. all. 1 fascicolo parte ricorrente); Cont
C. è stato alle dipendenze del dal 06.11.2020 al 30.06.2021; Parte_3 dal 06.09.2021 dal 30.06.2022; dal 01.09.2022 è stato definitivamente immesso in ruolo (cfr. all. 1 fascicolo parte ricorrente); Cont
è stata alle dipendenze del dal 01.09.2024 al 30.06.2025; Controparte_6 attualmente risulta inserita nelle GPS della provincia di Pavia (cfr. all. 1 e 9 fascicolo parte ricorrente); Cont
E. è stata alle dipendenze del dal 19.10.2020 al 08.06.2021; dal Parte_5
27.09.2022 al 30.06.2023; dal 15.09.2023 al 30.06.2024; attualmente risulta inserita nelle
GPS della provincia di Pavia (cfr. all. 1 e 10 fascicolo parte ricorrente); Cont
è stato alle dipendenze del dal 01.09.2023 al 30.06.2024; Persona_1 attualmente risulta inserito nelle GPS della provincia di Pavia (cfr. all.
1.1 e 9 fascicolo parte ricorrente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
Pag. 5 di 8 attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non
Pag. 6 di 8 conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.1. Parte resistente, in merito alla posizione di ha Parte_1 eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere il bonus indicato in relazione all'a.s. 2019/2020; l'eccezione non merita accoglimento in quanto la parte ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione (decorrenza 23 settembre 2019) mediante invio di una diffida ad adempiere in data 4 giugno 2024 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo parte ricorrente).
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti diversi all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto.
3. Le spese di lite dei ricorrenti devono essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro
- calcolati per le fasi di studio e di introduzione per i singoli procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa pari ad euro 6.500 per la sola fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “carta docente” per gli anni richiesti;
2) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta
Pag. 7 di 8 docente (o altro equipollente) nei seguenti termini:
- a per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021; Parte_1
- a per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_2
- a per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; Parte_3
- a per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_4
- a per gli anni scolastici 2020/2021,2022/2023, 2023/2024; Parte_5
- a per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_6
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5 dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, che liquida in € 147 per anticipazioni ed in € 2.251,10 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
04/11/2025 Il Giudice
AN ES FO
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