Art. 14.
L'istituto italiano di medicina sociale e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero della sanita'.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per la sanita' puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Istituto e dei singoli suoi servizi.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanita', puo' essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarita' amministrative, il Consiglio d'amministrazione e nominato un Commissario straordinario per, l'amministrazione dell'Istituto.
Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno.
L'istituto italiano di medicina sociale e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero della sanita'.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per la sanita' puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Istituto e dei singoli suoi servizi.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanita', puo' essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarita' amministrative, il Consiglio d'amministrazione e nominato un Commissario straordinario per, l'amministrazione dell'Istituto.
Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno.